Cumulo dei ruoli di direttore dei lavori e CSE: incompatibilità da verificare in fase esecutiva, non requisito di partecipazione
L’art. 114, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, in ragione del suo tenore letterale e della sua collocazione sistematica nella disciplina dell’esecuzione dei contratti, non configura un requisito di partecipazione alle procedure per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. L’eventuale incompatibilità tra le funzioni di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione costituisce, salvo diversa ed espressa previsione della lex specialis, una condizione da verificare nella fase esecutiva e non può determinare l’esclusione del concorrente dalla gara né comportare l’eterointegrazione della legge di gara. Qualora venga in rilievo una causa di incompatibilità attinente alla fase esecutiva e non un requisito di partecipazione, è consentita la sostituzione del professionista originariamente indicato con altro professionista munito dei medesimi requisiti, tanto più se già appartenente al gruppo di lavoro e indicato nell’offerta. Tale sostituzione, risolvendosi in una mera rimodulazione dei ruoli all’interno del gruppo, non determina una modifica dell’offerta tecnica
- Art. 114, comma 4, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 97 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 10, comma 2, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 98 D.Lgs. 81/2008(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 125 c.p.a. (D.Lgs. 104/2010)(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 48, comma 4, D.L. 77/2021(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)