Cause di esclusioneRequisiti di esecuzioneRequisiti di partecipazioneProcessuale

Individuazione dei requisiti di partecipazione e di esecuzione: Tassatività. Cumulo dei ruoli di direttore dei lavori e CSE: incompatibilità da verificare in fase esecutiva, non requisito di partecipazione

21 settembre 2026Consiglio di Staton. 6984/2026
Principio di diritto

La distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione deve essere operata avendo riguardo, in primo luogo, alla lex specialis. I requisiti attinenti alla fase esecutiva non sono normalmente necessari ai fini della partecipazione, salvo che la legge di gara li qualifichi espressamente come elementi essenziali dell’offerta o come presupposti per l’attribuzione di punteggio. L’eterointegrazione della lex specialis è ammessa soltanto in presenza di una vera e propria lacuna concernente un elemento imposto in modo obbligatorio dall’ordinamento e non può essere utilizzata per introdurre in via interpretativa nuove cause di esclusione. L'art. 114, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, per tenore letterale e collocazione sistematica nella disciplina dell'esecuzione, non pone un requisito di partecipazione alle gare per servizi di architettura e ingegneria, ma al più una causa di incompatibilità al cumulo delle funzioni di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in esecuzione, la cui verifica è rimessa alla fase esecutiva salvo diversa previsione della lex specialis; ne consegue che essa non eterointegra il disciplinare silente ed è ammessa la sostituzione del professionista con altro componente del gruppo di lavoro munito dell'abilitazione ex art. 98 d.lgs. n. 81/2008.

Norme di riferimento
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