Affidabilità e integrità dell’operatore. Grave illecito professionale: necessità di valutazione in concreto e veridicità della dichiarazione dell'operatore
Ai fini dell’esclusione per grave illecito professionale, non è sufficiente l’astratta riconducibilità della condotta dell’operatore economico a una delle fattispecie contemplate dall’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023, essendo necessaria una specifica e motivata valutazione della stazione appaltante circa la concreta idoneità della condotta a incidere sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore. In difetto di tale valutazione, non può ritenersi integrato un grave illecito professionale rilevante ai fini dell’esclusione.
- Art. 98 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 95, comma 1, lett. e), D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 2, comma 2, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 40 D.Lgs. 104/2010(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)