Obbligatorietà della verifica di equivalenza del CCNL indicato dal concorrente e limiti del sindacato giurisdizionale
Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante indica nei documenti di gara un unico CCNL strettamente connesso all'attività oggetto dell'appalto, avuto riguardo alle lavorazioni prevalenti o assorbenti, e deve sempre sottoporre a verifica di equivalenza, atto doveroso, il diverso contratto collettivo indicato dal concorrente, anche se specialistico; tale valutazione, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo per illogicità, irragionevolezza, abnormità o travisamento dei fatti. Poiché l'indicazione del CCNL costituisce elemento essenziale dell'offerta, la non equivalenza delle tutele riferibile a una mandante non consente il ricorso ai rimedi sostitutivi o escludenti di cui all'art. 97 del Codice.
- Art. 11, commi 2 e 3, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 97 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 41 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 101 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 1, comma 2, lett. h), n. 2, L. 78/2022(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Allegato X D.Lgs. 81/2008(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)