Conflitto di interessi: la disciplina contenuta nell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 si rivolge al personale dell'Amministrazione
Ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi ex art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, è necessario che il soggetto interessato sia intervenuto nella fase di aggiudicazione o di esecuzione dell'appalto con compiti funzionali, intendendosi per tali quelli che implicano esercizio della funzione amministrativa. La disposizione in esame si rivolge, infatti, ai soggetti che intervengono nella procedura, svolgendo compiti riconducibili alla stazione appaltante e che, per la loro specifica condizione, hanno "direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale" che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione. Destinatario della previsione normativa è, dunque, il personale dell'Amministrazione, per il quale il comma 3 dell'art. 16 prevede obblighi di comunicazione e di astensione, e non già il professionista indicato nell'offerta tecnica dal soggetto aggiudicatario.