Idoneità professionale e requisiti dei RTI nei servizi: irrilevanza dei codici ATECO e possesso cumulativo. Oggetto sociale e Criterio di congruenza. Oggetto sociale e criterio di congruenza. Art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023.
Ai fini della verifica del requisito di idoneità professionale, i codici ATECO non hanno valore certificativo dell’attività concretamente svolta dall’impresa, assolvendo essenzialmente a finalità statistiche, fiscali e contributive. La necessaria corrispondenza tra iscrizione camerale e oggetto dell’appalto deve essere verificata avendo riguardo all’attività risultante dall’oggetto sociale e secondo un criterio sostanziale di congruenza, senza richiedere una perfetta sovrapponibilità tra le attività indicate nel certificato camerale e tutte le prestazioni oggetto dell’affidamento. Nei raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, ai sensi dell’art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, salvo diversa previsione della lex specialis. Non è pertanto necessario che ciascuna impresa raggruppata disponga autonomamente dell’intero requisito richiesto per la partecipazione.
- Art. 68, commi 9 e 11, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 100 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 11 c.p.a. (D.Lgs. 104/2010)(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 42 D.Lgs. 286/1998(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)