Cause di esclusioneRequisiti di partecipazioneProcessuale

Idoneità professionale e requisiti dei RTI nei servizi: irrilevanza dei codici ATECO e possesso cumulativo. Oggetto sociale e Criterio di congruenza. Oggetto sociale e criterio di congruenza. Art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023.

18 settembre 2026T.A.R. Lazio, Latinan. 955/2026
Principio di diritto

Ai fini della verifica del requisito di idoneità professionale, i codici ATECO non hanno valore certificativo dell’attività concretamente svolta dall’impresa, assolvendo essenzialmente a finalità statistiche, fiscali e contributive. La necessaria corrispondenza tra iscrizione camerale e oggetto dell’appalto deve essere verificata avendo riguardo all’attività risultante dall’oggetto sociale e secondo un criterio sostanziale di congruenza, senza richiedere una perfetta sovrapponibilità tra le attività indicate nel certificato camerale e tutte le prestazioni oggetto dell’affidamento. Nei raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, ai sensi dell’art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, salvo diversa previsione della lex specialis. Non è pertanto necessario che ciascuna impresa raggruppata disponga autonomamente dell’intero requisito richiesto per la partecipazione.

Norme di riferimento
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