Cause di esclusioneRequisiti di partecipazione

In base al nuovo art. 67 del d.lgs. n. 36/2023, va escluso il consorzio stabile in difetto di qualificazione della consorziata designata per l'esecuzione

25 maggio 2026T.A.R. Lazio, Roman. 9637/2026
Principio di diritto

In base al nuovo art. 67 del d.lgs. 36/2023, ove il consorzio stabile designi una consorziata per l'esecuzione, i requisiti devono essere posseduti e comprovati da quest'ultima in proprio, non rilevando gli eventuali requisiti del consorzio in assenza di un contratto di avvalimento contrattuale. Consentire al Consorzio di estromettere la consorziata priva di requisiti per assumere in proprio l'esecuzione in sanatoria, comporterebbe una modificazione della volontà negoziale espressa nell'offerta, nonché l'elusione del correttivo di cui al d.lgs. n. 209/2024, reintroducendo in via surrettizia logiche elusive figlie del superato regime del cumulo alla rinfusa. Una tale modifica, infatti, in quanto finalizzata a rendere le percentuali di esecuzione compatibili con i requisiti di qualificazione posseduti, determinerebbe una modifica sostanziale dell'offerta presentata, con conseguente violazione del principio della par condicio competitorum. Il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 non spiega alcuna efficacia immunizzante o sanante laddove la pretesa espulsiva tragga direttamente origine dal mancato possesso di un requisito speciale di qualificazione e di capacità tecnica (art. 100 del d.lgs. n. 36/2023), la cui cogenza sia posta in via imperativa da norme di legge primarie a presidio dell'idoneità soggettiva ed esecutiva dell'operatore economico, rientrando specificamente ed espressamente nell'alveo delle esclusioni tassative disposte dal Codice dei contratti pubblici. Ne discende che la sanzione espulsiva derivante dall'accertata inidoneità qualificatoria dell'esecutore designato non costituisce un'applicazione analogica o estensiva del quadro sanzionatorio, bensì si configura come l'effetto vincolato e doveroso dell'applicazione di norme tassative del Codice, non residuando in capo all'amministrazione alcun margine di discrezionalità ermeneutica volto a legittimare l'ammissione alla gara di un operatore privo della capacità economico-tecnica prescritta per l'esecuzione della commessa pubblica.

Norme di riferimento
Leggi la sentenza integrale