Principio di diritto

Un'impresa individuale viene esclusa da una procedura aperta per lavori di manutenzione stradale bandita da un Comune, in quanto la propria qualificazione SOA OG3 classifica III-bis, elevabile fino a € 1.800.000,00, non era idonea a coprire il valore globale stimato dell'appalto pari a € 1.823.100,00, comprensivo del quinto d'obbligo.

L'operatore sostiene che il valore stimato rilevi ai soli fini del computo della soglia comunitaria e che i requisiti SOA debbano essere parametrati al solo importo a base di gara; propone inoltre che, applicando il ribasso offerto, il quinto d'obbligo rientrerebbe entro la propria fascia di qualificazione. La questione centrale è se il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni quali il quinto d'obbligo, costituisca il parametro di riferimento per la verifica dei requisiti di qualificazione speciale ai fini della partecipazione. Il Consiglio di Stato respinge l'appello rilevando che, ai sensi dell'art. 14, comma 4, d.lgs. 36/2023, il valore stimato include ogni opzione espressamente prevista negli atti di gara, compreso il quinto d'obbligo, e che a tale valore deve farsi riferimento per la verifica delle qualificazioni SOA, in virtù del combinato disposto con l'art. 100 del medesimo decreto, conformemente all'orientamento consolidato della Sezione (Cons. Stato, V, 27 aprile 2026, n. 3278).

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Principio di diritto

Nell’ambito di una procedura aperta per servizi di pulizia aeroportuale veniva richiesto, quale requisito tecnico-professionale, lo svolgimento di almeno un servizio analogo nel triennio antecedente.

L'aggiudicataria dimostrava il requisito attraverso attività eseguite quale consorziata esecutrice di un consorzio di cooperative, titolare formale del relativo contratto. La concorrente seconda classificata impugnava l'aggiudicazione, sostenendo che l'esperienza fosse imputabile al solo consorzio e non alla consorziata. La questione centrale è quindi se la consorziata esecutrice designata può spendere, nelle successive gare, i requisiti derivanti da servizi svolti sotto un contratto formalmente intestato al consorzio. Il Consiglio di Stato respinge l'appello per il fatto che la lex specialis valorizzava il dato fattuale dello “svolgimento” del servizio e non la titolarità contrattuale, con la conseguenza che l’introduzione in via interpretativa di un requisito formale viene a porsi in contrasto con le regole di gara.

Concorrono a tale conclusione il disposto dell'art. 67, comma 3, d.lgs. 36/2023, che riconosce rilevanza ai requisiti delle consorziate esecutrici, e i principi di massima partecipazione e di risultato di cui agli artt. 10 e 1 del medesimo codice. La pronuncia si inscrive nel solco già tracciato dalle sentenze del Consiglio di Stato nn. 6599, 6604 e 6754 del 2025 ove si afferma che il discrimen deve rinvenirsi nelle clausole della lex specialis che devono specificare se, ai fini dei contratti analoghi, occorre far riferimento allo svolgimento del servizio – e in tal caso la consorziata esecutrice può valorizzarne l'esperienza – oppure alla titolarità del contratto.

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Principio di diritto

Nel calcolo della soglia di anomalia secondo il Metodo A dell’Allegato II.2 al d.lgs. n. 36/2023, le offerte recanti il medesimo ribasso devono essere considerate unitariamente ai fini della formazione e dell’accantonamento delle ali, tanto se collocate al margine quanto se comprese al loro interno. La previsione secondo cui le offerte di uguale valore sono considerate distintamente nei loro singoli valori riguarda, infatti, la successiva fase di calcolo della media e dello scarto sulle offerte rimaste in gara, e non l’operazione preliminare di taglio delle ali. È pertanto illegittima l’applicazione del diverso criterio assoluto, anche quando esso derivi da un’impostazione della piattaforma telematica, poiché lo strumento informatico non può integrare o modificare la lex specialis né derogare al metodo di calcolo prescritto dalla legge di gara.

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Principio di diritto

Nel calcolo della soglia di anomalia secondo il Metodo A dell’Allegato II.2 al d.lgs. n. 36/2023, le offerte recanti identico ribasso comprese nelle ali devono essere accantonate unitariamente, mentre la loro considerazione distinta opera soltanto nella successiva fase di calcolo della media e dello scarto. È quindi illegittimo il ricorso al criterio assoluto, né esso può essere giustificato da un’impostazione della piattaforma telematica, che non integra né modifica la lex specialis.

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Principio di diritto

E' da ritenersi pienamente conforme alla normativa vigente, né inficiata da difetto di istruttoria e/o di motivazione, la valutazione compiuta dalla stazione appaltante laddove ha rilevato che l'operatore non ha comprovato la sussistenza di segreti tecnici/commerciali ai sensi dell'art. 98 del Codice della proprietà industriale, in quanto le argomentazioni utilizzate appaiono ripetitive, generiche e stereotipate, richiamando elementi quali la manutenzione, l'inventario, la formazione, gli orari, il contact center, che sono ordinari e tipici di qualsiasi offerta tecnica, senza tuttavia dimostrare il vantaggio concreto e attuale che deriverebbe ai concorrenti dalla loro divulgazione e senza dimostrare che l'impresa abbia protetto realmente tali informazioni attraverso ad esempio policy interne o accessi limitati.

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Principio di diritto

Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un'autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione. Come correttamente sottolineato dalla stazione appaltante nel giudizio di congruità, la gestione organizzativa illustrata dalla ricorrente nei giustificativi sovrappone le attività del canone fisso con le altre attività da svolgere e tale scelta determina la condizione che le ore aggiuntive offerte come miglioria nell'offerta tecnica non risultano effettivamente disponibili, essendo le stesse utilizzate anche per l'effettuazione di altre attività comprese nell'appalto e la migliore offerta (ore lavorate in più rispetto a quelle previste per un’organizzazione standard) non rappresenta in tal modo un quantitativo in più di manodopera utilizzabile per i servizi a canone fisso.

Ne segue che la stazione appaltante non ha travalicato i limiti di logicità e ragionevolezza nell'escludere l'offerta, ritenendola anomala.

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