Non può essere accolta la richiesta di oscuramento affidata a un onnicomprensivo richiamo all'esistenza di segreti di natura tecnica e commerciale, inerenti alle procedure operative e alle soluzioni metodologiche che il R.T.I. ha implementato o individuato nel corso degli anni.
Una simile dichiarazione non chiarisce, infatti, l'oggetto concreto delle informazioni che il concorrente assume riservate e non indica se e in quale misura le stesse fossero in grado di garantire un vantaggio concorrenziale nel mercato di riferimento.
Nel contesto del nuovo Codice dei contratti pubblici si procede alla verifica dei costi della manodopera nel solo caso previsto dall'art. 41, comma 13, secondo periodo, del d.lgs. n. 36/2023 e, dunque, nel solo caso di ribasso dei costi della manodopera, essendo l'operatore economico tenuto a dimostrare di poter garantire il rispetto dei minimi retributivi grazie a una più efficiente organizzazione aziendale.
- Il giudizio di equivalenza richiede di valutare i profili attinenti al contenuto del trattamento assicurato dall'offerente ai lavoratori della commessa, nonché al contenitore, cioè alle modalità attraverso le quali la tutela è assicurata agli stessi.
- Il trattamento assicurato dall'offerente che decide di non applicare alla commessa il contratto collettivo indicato nella legge di gara deve essere tale da assicurare ai lavoratori della commessa, considerate le mansioni e le correlate qualifiche professionali, di percepire la medesima retribuzione, almeno nella parte fissa, che percepirebbero se fosse applicato il contratto collettivo previsto nella legge di gara, avendo come parametro tutta la durata del rapporto negoziale instaurato a seguito della gara e considerando che del trattamento devono poter godere tutti i lavoratori impiegati nella commessa, anche se in subappalto e assunti successivamente, durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.
- Le stesse tutele oggetto della valutazione di equivalenza devono essere contenute in un contratto collettivo, non potendo essere integrate dall'impegno dell'offerente contenuto in un atto che non coinvolge le parti sociali.
Ai fini dell'equivalenza delle tutele economiche possono considerarsi solo le parti fisse della retribuzione e il superminimo non lo è. Il superminimo costituisce, infatti, una parte accessoria della retribuzione, erogata a favore del lavoratore subordinato quale aumento retributivo normalmente correlato a particolari meriti o alla speciale qualità o alla maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo.
- La stazione appaltante è tenuta a motivare puntualmente le esclusioni, ma non anche le ammissioni, ove su queste non siano state sollevate specifiche contestazioni in sede procedimentale. In tali ipotesi, la valutazione di non gravità delle circostanze dichiarate può risultare anche implicitamente, per facta concludentia, dall'ammissione alla gara dell'operatore economico.
- Il sistema delineato dagli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023 prevede una tipizzazione delle fattispecie rilevanti e richiede, altresì, la sussistenza di precisi presupposti, tra cui l'idoneità del fatto a incidere sull'affidabilità dell'operatore e il rispetto del limite temporale di rilevanza. In relazione a quest'ultimo profilo, il termine triennale decorre dalla data di emissione degli atti processuali indicati dalla norma e non dalla loro notifica o dall'esito definitivo del giudizio, atteso che una diversa interpretazione determinerebbe un'irragionevole estensione temporale della rilevanza dell'illecito, in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
- L'art. 96, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 impone un obbligo motivazionale espresso soltanto nel caso in cui le misure di self-cleaning siano ritenute intempestive o insufficienti. Diversamente, la loro valutazione positiva può risultare implicitamente dal provvedimento finale.
Per consolidata giurisprudenza, il concetto di minimo salariale va tenuto distinto da quello relativo al costo medio della manodopera, indicato nelle tabelle ministeriali, il quale non assume valore di parametro assoluto e inderogabile, ma svolge una funzione indicativa, ben potendo l'impresa concorrente evidenziare una particolare organizzazione imprenditoriale, idonea a dimostrare la sostenibilità degli scostamenti. Non può, pertanto, desumersi dal mero disallineamento tra costo della manodopera indicato nell'offerta e costo medio del lavoro rappresentato nelle tabelle ministeriali, la violazione dei minimi salariali.