Principio di diritto

Ai sensi dell'art. 108 co. 9 d.lgs. n. 36/2023, l'operatore economico è tenuto a indicare nella propria offerta economica a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale. Il criterio discretivo per stabilire se si tratta di fornitura "con" o "senza" posa in opera è la fruibilità da parte del destinatario dei beni oggetto della fornitura: laddove si rendano necessarie attività ulteriori – strumentali, accessorie o secondarie per loro natura - rispetto alla mera consegna del bene, l’appalto si configura come fornitura “con” posa opera, con conseguente obbligo di indicazione dei costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza.

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Principio di diritto

Con riferimento alla differenza tra aliud pro alio e varianti ammissibili, l'esclusione dell'offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di una esplicita comminatoria, può operare nei casi in cui la lex specialis preveda caratteristiche e qualità dell'oggetto dell'appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite come tali, oppure perché se ne fornisce una descrizione che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale. In caso contrario, si è in presenza di varianti ammissibili, riprendendo vigore il principio residuale che impone di preferire l'interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell'interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività delle cause di esclusione.

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Principio di diritto

L'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 consente agli operatori economici di indicare un costo della manodopera inferiore rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, fermo restando il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili, purché l'operatore economico fornisca, nell'ambito del giudizio di anomalia dell'offerta, adeguate giustificazioni sui minori costi sostenuti (ad esempio, esecuzione di appalti simili all'interno della stessa città, con conseguente neutralizzazione dei costi relativi alla formazione del personale, all'uso dei veicoli, alla ricarica dei veicoli, all'accesso in zona ZTL, ecc.).

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Principio di diritto

Qualora l'offerta lasci obiettivi margini di ambiguità sul reale contenuto della volontà negoziale del concorrente, tale ambiguità non può essere sanata mediante soccorso istruttorio ex art. 101 co. 3 d.lgs. 36/2023, non potendo tale istituto sopperire alle incertezze dell’offerta tecnica o economica, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti. È pertanto legittima l'esclusione disposta dalla Stazione Appaltante nel caso in cui il Piano Economico Finanziario (“PEF”) presenti alcuni profili di incongruenza rispetto all'Offerta economica in merito alla determinazione del canone concessorio - qualificato come imprescindibile dalla stessa documentazione di gara - in assenza di ulteriori elementi che consentano aliunde di determinare in modo immediato e inequivoco la volontà negoziale dell’offerente.

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Principio di diritto

Il rito cd. super accelerato previsto dall'art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 trova applicazione anche nell'ipotesi di pubblicazione non contestuale delle decisioni di oscuramento e dell'aggiudicazione di un appalto; in tal caso, il termine di dieci giorni per l'impugnazione delle decisioni assunte dalla Stazione appaltante decorre dalla data della conoscenza della statuizione limitativa dell'accesso.

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Principio di diritto

I log di sistema della piattaforma, in quanto registrazioni informatiche cronologiche e sequenziali, hanno valore probatorio equiparabile a quello di un atto pubblico informatico ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 82/2005 (CAD). Nel caso in cui dai file di log emerga che il mancato caricamento dell'offerta sulla piattaforma telematica entro il termine di scadenza è riconducibile a errori sequenziali dell'operatore economico, deve escludersi qualsiasi diritto alla rimessione in termini, in assenza del "comprovato malfunzionamento" della piattaforma richiesto per l'applicazione di tale istituto.

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