Principio di diritto

Il Piano Economico Finanziario, ove costituisca parte integrante e fondamentale dell’offerta economica, deve essere prodotto secondo le modalità e le forme riservate previste dalla lex specialis e dalla piattaforma telematica di gara. La sua omessa produzione entro il termine di presentazione dell’offerta, quando riconducibile a un disguido dell’operatore economico e non a un malfunzionamento del sistema, non è suscettibile di soccorso istruttorio o procedimentale, trattandosi di elemento sostanziale dell’offerta economica e non di mera carenza documentale. L’invio successivo del Piano Economico Finanziario mediante una comune PEC indirizzata alla stazione appaltante non può sanare l’omesso caricamento sulla piattaforma di gara, poiché viola le modalità riservate prescritte per la presentazione dell’offerta economica e determina il rischio che il contenuto dell’offerta sia riconoscibile o conoscibile da soggetti estranei al seggio di gara. L’osservanza delle forme telematiche prescritte risponde, pertanto, non a un’esigenza meramente formalistica, ma alla tutela della segretezza delle offerte e della par condicio tra i concorrenti. I principi del risultato, della fiducia, del favor partecipationis, della proporzionalità e della strumentalità delle forme non consentono di superare l’omessa tempestiva presentazione di un documento costituente parte essenziale dell’offerta economica, né possono giustificare l’attivazione del soccorso istruttorio quando ciò comporterebbe l’integrazione postuma dell’offerta e la violazione delle regole poste a presidio della par condicio.

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Principio di diritto

In materia di subappalto necessario, è legittimo il ricorso al soccorso istruttorio quando dalla documentazione presentata entro il termine di gara risulti già, in modo sufficientemente specifico, la volontà del concorrente di subappaltare integralmente la categoria per la quale esso è privo della necessaria qualificazione, ancorché il DGUE contenga, in altra sezione, una risposta formalmente incongrua. La dichiarazione deve essere valutata nel suo complesso e non atomisticamente, tenendo conto della struttura e della funzione delle diverse sezioni del DGUE. Pertanto, ove siano stati originariamente indicati la categoria da subappaltare e il 100% delle relative lavorazioni, la successiva precisazione che il subappalto ha natura qualificante costituisce un chiarimento di una volontà già tempestivamente manifestata e non integra né una nuova scelta partecipativa né un’acquisizione postuma del requisito.

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Principio di diritto

Ai fini della verifica del requisito di idoneità professionale, i codici ATECO non hanno valore certificativo dell’attività concretamente svolta dall’impresa, assolvendo essenzialmente a finalità statistiche, fiscali e contributive. La necessaria corrispondenza tra iscrizione camerale e oggetto dell’appalto deve essere verificata avendo riguardo all’attività risultante dall’oggetto sociale e secondo un criterio sostanziale di congruenza, senza richiedere una perfetta sovrapponibilità tra le attività indicate nel certificato camerale e tutte le prestazioni oggetto dell’affidamento. Nei raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, ai sensi dell’art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, salvo diversa previsione della lex specialis. Non è pertanto necessario che ciascuna impresa raggruppata disponga autonomamente dell’intero requisito richiesto per la partecipazione.

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Principio di diritto

Nelle procedure di gara telematiche, qualora la lex specialis prescriva in modo chiaro che, dopo il caricamento dell’offerta economica, il concorrente debba procedere alla sua validazione mediante l’apposito tasto “Conferma offerta”, l’omissione di tale adempimento comporta la mancata presentazione dell’offerta e legittima l’esclusione dalla procedura. La conferma non costituisce un adempimento meramente formale, poiché assolve alla funzione sostanziale di trasmettere l’offerta e renderla disponibile alla commissione di gara; non assumono pertanto rilievo né il precedente caricamento dei documenti sulla piattaforma, né la ricezione di comunicazioni attestanti il solo caricamento, né la visualizzazione di indicatori grafici ad esso riferiti, soprattutto quando il sistema segnali espressamente che l’offerta non è stata confermata. In assenza di un comprovato malfunzionamento della piattaforma, trovano applicazione i principi di autoresponsabilità e diligenza professionale dell’operatore economico, sul quale ricadono le conseguenze dell’inesatto utilizzo degli strumenti telematici e dell’inosservanza delle regole tecnico-procedurali che integrano la disciplina di gara. L’esclusione non contrasta né con il principio del risultato e della fiducia, né con il principio di tassatività delle cause di esclusione, trattandosi non di un requisito soggettivo ulteriore, ma della mancata osservanza delle modalità necessarie per la valida presentazione dell’offerta. Non è inoltre consentito il soccorso istruttorio o procedimentale, poiché esso può riguardare chiarimenti su un’offerta regolarmente presentata, ma non può consentire, dopo la scadenza del termine, la conferma, l’integrazione o la trasmissione di un’offerta economica mai pervenuta nella disponibilità della commissione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.

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Principio di diritto

Ai fini della legittima composizione della commissione giudicatrice, l’art. 93 del d.lgs. n. 36/2023 richiede che i commissari siano esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, senza tuttavia imporre una corrispondenza formale tra il titolo di studio o professionale posseduto e la specifica tipologia dell’opera oggetto dell’appalto, né la necessaria presenza di determinate figure professionali. La competenza richiesta deve essere valutata con riferimento ad aree tematiche omogenee e può risultare anche dall’esperienza maturata nelle attività e negli incarichi precedentemente svolti. Pertanto, la censura relativa all’incompetenza dei commissari non può fondarsi sulla sola diversità del titolo professionale, ma deve essere accompagnata dall’allegazione di concreti errori, travisamenti o incongruenze nell’attività valutativa riconducibili alla dedotta carenza di competenza.

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Principio di diritto

Quando la sentenza annulla gli atti valutativi della commissione con riferimento a un sub-criterio qualitativo, facendo espressamente salva la «rideterminazione con puntuale relativa esplicitazione» del punteggio e demandando all’Amministrazione il compimento delle valutazioni riservate alla commissione giudicatrice, l’effetto conformativo del giudicato non impone la mera integrazione motivazionale del punteggio originariamente assegnato. La stazione appaltante è, invece, tenuta a esercitare nuovamente il potere valutativo entro il perimetro oggettivo delineato dalla pronuncia e può, pertanto, attribuire un punteggio diverso, dal quale consegua la conferma o l’annullamento dell’aggiudicazione. Non ricorre, quindi, la nullità per violazione o elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, qualora la commissione proceda a una nuova valutazione dell’offerta nei limiti fissati dalla sentenza

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