Ai fini della sottrazione all’accesso di parti dell’offerta tecnica per esigenze di tutela del know-how o di segreti tecnici e commerciali, non è sufficiente la mera affermazione dell’operatore economico secondo cui la documentazione conterrebbe informazioni riservate. È necessario che siano specificamente individuati l’oggetto dell’informazione, la funzione svolta, il vantaggio competitivo o tecnologico che ne deriva e gli effettivi caratteri di segretezza oggettiva, in coerenza con gli artt. 98 e 99 del d.lgs. n. 30/2005. In difetto di tale dimostrazione, le esigenze di trasparenza e di tutela difensiva prevalgono sull’interesse alla riservatezza. La stazione appaltante, in presenza di una richiesta di oscuramento formulata dall’operatore economico per asseriti segreti tecnici o commerciali, è tenuta a svolgere un’autonoma istruttoria circa l’effettiva sussistenza dei presupposti di segretezza e di valore competitivo delle informazioni. È illegittimo il mero recepimento delle richieste di oscuramento del concorrente senza una propria motivata verifica, in violazione dell’art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023. Quando l’accesso è richiesto per finalità difensive nell’ambito di un contenzioso già pendente, non spetta al giudice dell’accesso anticipare la valutazione sulla fondatezza delle censure che la parte intende proporre o sviluppare. È sufficiente che i documenti richiesti risultino potenzialmente idonei a sostenere la difesa dell’interessato, ferma restando la successiva valutazione della loro effettiva rilevanza nel giudizio di merito.
Nel subprocedimento di verifica dell’anomalia l’operatore economico può fornire chiarimenti e giustificazioni sulle componenti dell’offerta, ma non può modificarne sostanzialmente la struttura economica al fine di rendere sostenibile ex post un’offerta che, nei termini originariamente formulati, risulti incoerente o insostenibile. La rimodulazione delle voci di costo effettuata per “far quadrare i conti”, senza adeguata dimostrazione di originarie sovrastime o sottostime e senza una puntuale giustificazione delle variazioni, integra una modifica sostanziale dell’offerta e legittima l’esclusione del concorrente. Nella verifica di anomalia sono ammissibili variazioni parziali e limitate delle singole voci di costo soltanto quando siano adeguatamente giustificate e bilanciate, ad esempio mediante la dimostrazione che alcune componenti erano state originariamente sopravvalutate e altre sottostimate, fermo restando l’importo complessivo dell’offerta e senza alterarne la sostanza.
Il ricorso proposto avverso l’esclusione da una procedura di gara prima dell’adozione del provvedimento finale di aggiudicazione non deve essere notificato agli altri concorrenti rimasti in gara, neppure quando uno di essi sia divenuto primo in graduatoria per effetto dell’esclusione, poiché prima della formale aggiudicazione non sussiste in capo a tali operatori una posizione di controinteresse qualificato direttamente emergente dal provvedimento impugnato.
Il Piano Economico Finanziario, ove costituisca parte integrante e fondamentale dell’offerta economica, deve essere prodotto secondo le modalità e le forme riservate previste dalla lex specialis e dalla piattaforma telematica di gara. La sua omessa produzione entro il termine di presentazione dell’offerta, quando riconducibile a un disguido dell’operatore economico e non a un malfunzionamento del sistema, non è suscettibile di soccorso istruttorio o procedimentale, trattandosi di elemento sostanziale dell’offerta economica e non di mera carenza documentale. L’invio successivo del Piano Economico Finanziario mediante una comune PEC indirizzata alla stazione appaltante non può sanare l’omesso caricamento sulla piattaforma di gara, poiché viola le modalità riservate prescritte per la presentazione dell’offerta economica e determina il rischio che il contenuto dell’offerta sia riconoscibile o conoscibile da soggetti estranei al seggio di gara. L’osservanza delle forme telematiche prescritte risponde, pertanto, non a un’esigenza meramente formalistica, ma alla tutela della segretezza delle offerte e della par condicio tra i concorrenti. I principi del risultato, della fiducia, del favor partecipationis, della proporzionalità e della strumentalità delle forme non consentono di superare l’omessa tempestiva presentazione di un documento costituente parte essenziale dell’offerta economica, né possono giustificare l’attivazione del soccorso istruttorio quando ciò comporterebbe l’integrazione postuma dell’offerta e la violazione delle regole poste a presidio della par condicio.
In materia di subappalto necessario, è legittimo il ricorso al soccorso istruttorio quando dalla documentazione presentata entro il termine di gara risulti già, in modo sufficientemente specifico, la volontà del concorrente di subappaltare integralmente la categoria per la quale esso è privo della necessaria qualificazione, ancorché il DGUE contenga, in altra sezione, una risposta formalmente incongrua. La dichiarazione deve essere valutata nel suo complesso e non atomisticamente, tenendo conto della struttura e della funzione delle diverse sezioni del DGUE. Pertanto, ove siano stati originariamente indicati la categoria da subappaltare e il 100% delle relative lavorazioni, la successiva precisazione che il subappalto ha natura qualificante costituisce un chiarimento di una volontà già tempestivamente manifestata e non integra né una nuova scelta partecipativa né un’acquisizione postuma del requisito.
Ai fini della configurabilità del grave illecito professionale di cui agli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del d.lgs. n. 36/2023, la produzione, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante non determina un automatismo espulsivo, essendo necessaria una valutazione in concreto circa la falsità o decettività dell’informazione, la sua idoneità a incidere sul procedimento di gara e la conseguente compromissione dell’integrità o affidabilità dell’operatore economico. Tale valutazione, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta irragionevolezza. L’operatore economico che partecipa a una procedura di gara è tenuto, secondo il parametro della diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., a verificare preventivamente, con i mezzi a propria disposizione, la validità e l’efficacia della documentazione e delle certificazioni prodotte in gara. Non è pertanto irragionevole imputare a titolo di negligenza all’impresa la produzione di certificazioni risultate revocate, invalide o non autenticamente emesse, anche quando essa deduca di avere fatto affidamento sulla documentazione ricevuta da propri dipendenti o da soggetti terzi. La rilevanza espulsiva delle informazioni false o fuorvianti non è limitata alle dichiarazioni concernenti i requisiti di partecipazione, potendo riguardare anche elementi incidenti sulla valutazione dell’offerta, sull’attribuzione di punteggi premiali o su altri benefici di gara. Gli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023 attribuiscono infatti rilievo alle informazioni suscettibili di influenzare le decisioni relative non soltanto all’esclusione, ma anche alla selezione e all’aggiudicazione.
In una procedura per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, qualora la lex specialis richieda la presenza nel gruppo di lavoro di determinate professionalità certificate BIM, il possesso dei requisiti deve essere verificato con riferimento al gruppo di lavoro nel suo complesso e non necessariamente al singolo professionista originariamente indicato per lo svolgimento di una determinata funzione. Pertanto, ove un componente già inserito nel gruppo di lavoro sia in possesso, sin dalla presentazione dell’offerta, anche della certificazione richiesta per supplire alla carenza di altro componente, tale requisito può essere utilmente speso ai fini della partecipazione, purché la legge di gara consenta il cumulo di più certificazioni e restino garantite le distinte professionalità richieste. La redistribuzione dei compiti tra professionisti già indicati nell’offerta non integra, in tali condizioni, una modifica soggettiva del gruppo di lavoro né una modifica dell’offerta tecnica. L’indicazione, nella documentazione di gara, di un professionista titolare di una certificazione risultata scaduta non integra di per sé una falsa dichiarazione né determina automaticamente l’esclusione dell’operatore economico, ove la documentazione presentata rechi elementi idonei a rendere conoscibile alla stazione appaltante la data di scadenza della certificazione. Ai sensi degli artt. 96 e 98 del d.lgs. n. 36/2023, l’omissione o inesattezza dichiarativa assume rilievo ai fini del grave illecito professionale soltanto previa concreta valutazione della sua idoneità a influenzare il processo decisionale della stazione appaltante e dell’incidenza della condotta sull’affidabilità e integrità dell’operatore economico.