Principio di diritto

Ai fini della sottrazione all’accesso di parti dell’offerta tecnica per esigenze di tutela del know-how o di segreti tecnici e commerciali, non è sufficiente la mera affermazione dell’operatore economico secondo cui la documentazione conterrebbe informazioni riservate. È necessario che siano specificamente individuati l’oggetto dell’informazione, la funzione svolta, il vantaggio competitivo o tecnologico che ne deriva e gli effettivi caratteri di segretezza oggettiva, in coerenza con gli artt. 98 e 99 del d.lgs. n. 30/2005. In difetto di tale dimostrazione, le esigenze di trasparenza e di tutela difensiva prevalgono sull’interesse alla riservatezza. La stazione appaltante, in presenza di una richiesta di oscuramento formulata dall’operatore economico per asseriti segreti tecnici o commerciali, è tenuta a svolgere un’autonoma istruttoria circa l’effettiva sussistenza dei presupposti di segretezza e di valore competitivo delle informazioni. È illegittimo il mero recepimento delle richieste di oscuramento del concorrente senza una propria motivata verifica, in violazione dell’art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023. Quando l’accesso è richiesto per finalità difensive nell’ambito di un contenzioso già pendente, non spetta al giudice dell’accesso anticipare la valutazione sulla fondatezza delle censure che la parte intende proporre o sviluppare. È sufficiente che i documenti richiesti risultino potenzialmente idonei a sostenere la difesa dell’interessato, ferma restando la successiva valutazione della loro effettiva rilevanza nel giudizio di merito.

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Principio di diritto

Ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, la verifica di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità deve essere svolta nei confronti della migliore offerta che, sulla base di elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La disciplina vigente non impone, pertanto, alla stazione appaltante di sottoporre a verifica tutte le offerte che presentino profili di possibile anomalia, ma concentra il controllo sull’offerta dell’operatore destinato, in caso di aggiudicazione, a eseguire il contratto. L’estensione della verifica di anomalia anche alle offerte non collocate al primo posto si porrebbe in contrasto con il principio del risultato, determinando un aggravamento procedimentale non funzionale alla scelta del contraente.

Sono inammissibili le censure dirette a contestare la congruità di un’offerta non destinataria della verifica di anomalia, qualora la stazione appaltante non abbia esercitato alcun potere valutativo su di essa. Tali doglianze investono infatti poteri amministrativi non ancora esercitati e non possono condurre il giudice a sostituirsi preventivamente alla stazione appaltante nella valutazione di sostenibilità dell’offerta.

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Principio di diritto

La libertà dell’operatore economico nella strutturazione dell’offerta non consente di costruire le singole voci di prezzo in modo del tutto disancorato dall’effettiva struttura dei costi e dei ricavi del servizio, al solo fine di sfruttare il meccanismo di attribuzione dei punteggi previsto dalla lex specialis. È legittima la valutazione negativa della stazione appaltante quando l’offerta, pur formalmente rispettosa della disciplina di gara, concentri pressoché integralmente i ricavi in una componente di modesto peso valutativo, saturando la disponibilità di spesa dell’amministrazione, e contestualmente azzeri o riduca in modo macroscopico una voce economicamente rilevante cui sia attribuito un punteggio elevato, così da conseguire un vantaggio competitivo non riconducibile a una fisiologica organizzazione imprenditoriale dei costi. Una simile architettura dell’offerta può determinare una distorsione della dinamica concorrenziale e non costituisce necessariamente legittima espressione dell’autonomia imprenditoriale. Integra gli estremi del grave illecito professionale di cui all’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 2023 la condotta dell’operatore economico che, nel rispondere alla richiesta di chiarimenti della stazione appaltante, fornisca informazioni formalmente pertinenti ma sostanzialmente inidonee a rappresentare le reali modalità di determinazione dell’offerta e suscettibili di fuorviare il processo decisionale relativo all’esclusione, alla selezione o all’aggiudicazione.

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Principio di diritto

La verifica di anomalia dell’offerta deve essere condotta con valutazione ex ante, avendo riguardo alle condizioni economiche, produttive e di mercato esistenti al momento dell’aggiudicazione.

Il prezzo ritenuto congruo in una precedente procedura di gara avente ad oggetto prodotti analoghi non costituisce un parametro automaticamente trasferibile a una gara successiva. La verifica della sostenibilità dell’offerta deve essere svolta in relazione alle concrete caratteristiche della nuova procedura, tenendo conto delle differenze qualitative e quantitative della fornitura, dei termini e delle modalità di esecuzione nonché della diversa congiuntura economica e dei prezzi delle materie prime vigenti al momento della nuova offerta. La sostenibilità economica dell’offerta non richiede che essa risulti profittevole secondo ogni astratta configurazione produttiva ipotizzabile, dovendo la valutazione essere riferita alle concrete caratteristiche organizzative e produttive dell’operatore economico. Non può pertanto ritenersi conclamatamente anomala un’offerta quando, sulla base di uno scenario produttivo ragionevolmente compatibile con l’esperienza e l’efficienza specifica dell’impresa, essa consenta un margine positivo,

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Principio di diritto

La possibilità di presentare varianti migliorative e il principio di equivalenza non consentono all’operatore economico di sostituire una soluzione progettuale che costituisca elemento essenziale e inderogabile dell’intervento posto a base di gara con una soluzione strutturalmente diversa. Qualora una determinata caratteristica tecnica costituisca anche presupposto necessario per l’accesso alla misura di finanziamento cui la procedura dà attuazione, l’offerta che ne prescinda non configura una variante migliorativa suscettibile di valutazione comparativa, ma un aliud pro alio, a prescindere dalla bontà tecnica o dall’efficienza della soluzione alternativa proposta. Il potere di richiedere chiarimenti sull’offerta tecnica ai sensi dell’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023 non può essere utilizzato per consentire all’operatore economico di modificare o integrare elementi dell’offerta difformi dai requisiti tecnici essenziali stabiliti dalla disciplina di gara.

È legittima l’attribuzione del coefficiente pari a zero a una componente dell’offerta tecnica quando la soluzione proposta, pur articolata e tecnicamente sviluppata, non sia rispondente all’oggetto e alle finalità essenziali dell’intervento posto a base di gara e non possa, pertanto, essere valutata quale miglioria rispetto al progetto richiesto.

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Principio di diritto

In materia di subappalto necessario, è legittimo il ricorso al soccorso istruttorio quando dalla documentazione presentata entro il termine di gara risulti già, in modo sufficientemente specifico, la volontà del concorrente di subappaltare integralmente la categoria per la quale esso è privo della necessaria qualificazione, ancorché il DGUE contenga, in altra sezione, una risposta formalmente incongrua. La dichiarazione deve essere valutata nel suo complesso e non atomisticamente, tenendo conto della struttura e della funzione delle diverse sezioni del DGUE. Pertanto, ove siano stati originariamente indicati la categoria da subappaltare e il 100% delle relative lavorazioni, la successiva precisazione che il subappalto ha natura qualificante costituisce un chiarimento di una volontà già tempestivamente manifestata e non integra né una nuova scelta partecipativa né un’acquisizione postuma del requisito.

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