Nel procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, la stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella valutazione della serietà, sostenibilità e complessiva attendibilità dell’offerta, spettando al RUP valutare, in relazione alle circostanze concrete e agli elementi già disponibili, la necessità di richiedere ulteriori giustificazioni all’operatore economico. Non sussiste, pertanto, un automatismo che imponga in ogni caso l’attivazione di ulteriori adempimenti istruttori, dovendo l’azione amministrativa conformarsi anche ai principi di efficacia ed efficienza ed evitare attività non necessarie rispetto al fine perseguito. Il relativo giudizio, quale espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti o errore manifesto, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione sulla complessiva affidabilità economica dell’offerta. La valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei relativi punteggi costituiscono espressione dell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione giudicatrice, anche con riferimento all’efficienza delle soluzioni migliorative proposte e alla loro rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. Le relative valutazioni sono sindacabili in sede giurisdizionale soltanto ove risultino affette da manifesta illogicità, abnormità, palese inattendibilità, travisamento dei fatti o evidente insostenibilità del giudizio espresso; sono invece inammissibili le censure che si risolvano nella mera contrapposizione di una diversa valutazione tecnica del concorrente a quella compiuta dalla Commissione.
Ai fini della sottrazione all’accesso di parti dell’offerta tecnica per esigenze di tutela del know-how o di segreti tecnici e commerciali, non è sufficiente la mera affermazione dell’operatore economico secondo cui la documentazione conterrebbe informazioni riservate. È necessario che siano specificamente individuati l’oggetto dell’informazione, la funzione svolta, il vantaggio competitivo o tecnologico che ne deriva e gli effettivi caratteri di segretezza oggettiva, in coerenza con gli artt. 98 e 99 del d.lgs. n. 30/2005. In difetto di tale dimostrazione, le esigenze di trasparenza e di tutela difensiva prevalgono sull’interesse alla riservatezza. La stazione appaltante, in presenza di una richiesta di oscuramento formulata dall’operatore economico per asseriti segreti tecnici o commerciali, è tenuta a svolgere un’autonoma istruttoria circa l’effettiva sussistenza dei presupposti di segretezza e di valore competitivo delle informazioni. È illegittimo il mero recepimento delle richieste di oscuramento del concorrente senza una propria motivata verifica, in violazione dell’art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023. Quando l’accesso è richiesto per finalità difensive nell’ambito di un contenzioso già pendente, non spetta al giudice dell’accesso anticipare la valutazione sulla fondatezza delle censure che la parte intende proporre o sviluppare. È sufficiente che i documenti richiesti risultino potenzialmente idonei a sostenere la difesa dell’interessato, ferma restando la successiva valutazione della loro effettiva rilevanza nel giudizio di merito.
In materia di contratti pubblici, il principio di tassatività sancito dall’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023 impedisce di ricavare cause di esclusione in via interpretativa da prescrizioni generiche, da fonti eterogenee o da obblighi che la lex specialis non abbia configurato in modo chiaro e inequivoco come requisiti di partecipazione a pena di esclusione. In particolare, gli obblighi derivanti dalla clausola sociale, ove attengano prevalentemente alla fase esecutiva e non siano accompagnati dalla previsione espressa di uno specifico adempimento documentale a pena di esclusione, non possono determinare automaticamente l’estromissione del concorrente, dovendosi privilegiare una valutazione sostanziale dell’impegno assunto e, ove possibile, il soccorso istruttorio. Testo incollato Nelle gare aggiudicate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, costituisce miglioria tecnica, e non variante inammissibile o aliud pro alio, la soluzione che, senza alterare l’oggetto, la struttura e la funzione essenziale della prestazione richiesta, ne modifichi le modalità organizzative al fine di conseguire più efficacemente gli obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante, soprattutto quando la stessa disciplina di gara consenta e valorizzi espressamente proposte migliorative. Il carattere minimo e inderogabile di una prescrizione tecnica, ai fini dell’esclusione, deve emergere in modo espresso o comunque inequivoco dalla lex specialis; nel dubbio opera il principio del favor partecipationis. Testo incollato Non integra inoltre un’offerta plurima o condizionata la proposta tecnica che presenti un unico assetto negoziale, un unico prezzo e un’obbligazione certa e vincolante, prevedendo soltanto una diversa modalità esecutiva rimessa all’approvazione della stazione appaltante, purché sia comunque garantita l’esecuzione delle prestazioni minime richieste. Testo incollato Infine, la verifica di anomalia ex art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 ha carattere globale e sintetico e presuppone la presenza di specifici e concreti elementi di possibile insostenibilità dell’offerta. Singole contestazioni relative a voci di costo, considerate isolatamente, non sono sufficienti quando non venga dimostrata la loro incidenza sull’affidabilità economica dell’offerta nel suo complesso; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione tecnico-economica a quella riservata alla stazione appaltante, salvo manifesta illogicità, errore o travisamento.
La possibilità di presentare varianti migliorative e il principio di equivalenza non consentono all’operatore economico di sostituire una soluzione progettuale che costituisca elemento essenziale e inderogabile dell’intervento posto a base di gara con una soluzione strutturalmente diversa. Qualora una determinata caratteristica tecnica costituisca anche presupposto necessario per l’accesso alla misura di finanziamento cui la procedura dà attuazione, l’offerta che ne prescinda non configura una variante migliorativa suscettibile di valutazione comparativa, ma un aliud pro alio, a prescindere dalla bontà tecnica o dall’efficienza della soluzione alternativa proposta. Il potere di richiedere chiarimenti sull’offerta tecnica ai sensi dell’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023 non può essere utilizzato per consentire all’operatore economico di modificare o integrare elementi dell’offerta difformi dai requisiti tecnici essenziali stabiliti dalla disciplina di gara.
È legittima l’attribuzione del coefficiente pari a zero a una componente dell’offerta tecnica quando la soluzione proposta, pur articolata e tecnicamente sviluppata, non sia rispondente all’oggetto e alle finalità essenziali dell’intervento posto a base di gara e non possa, pertanto, essere valutata quale miglioria rispetto al progetto richiesto.
Le discordanti indicazioni contenute in singoli documenti prodotti da un raggruppamento temporaneo in ordine all’individuazione della mandataria e alla ripartizione delle quote di partecipazione ed esecuzione non determinano l’esclusione dalla gara quando siano riconducibili a meri errori materiali e l’effettiva volontà del concorrente risulti univocamente ricostruibile dal complesso della documentazione presentata. In presenza di un errore materiale immediatamente riconoscibile, la stazione appaltante può procedere alla sua rettifica e deve ricercare l’effettiva volontà del concorrente, purché ciò sia possibile sulla base degli elementi interni alla documentazione di gara, senza ricorrere a fonti esterne e senza modificare il contenuto sostanziale dell’offerta. L’incompletezza, erroneità o illegittimità della dichiarazione di subappalto comporta l’esclusione del concorrente soltanto quando il ricorso al subappalto sia necessario per conseguire la qualificazione richiesta per la partecipazione alla gara. Qualora, invece, il concorrente possieda autonomamente la qualificazione necessaria, l’eventuale indicazione di una quota di subappalto eccedente i limiti consentiti non determina l’esclusione, ma produce effetti nella sola fase esecutiva, precludendo il ricorso al subappalto nella misura illegittimamente dichiarata
Le caratteristiche essenziali e inderogabili della prestazione individuate dalla lex specialis costituiscono requisiti minimi dell’offerta, il cui mancato rispetto determina l’esclusione del concorrente. La difformità dell’offerta rispetto a tali caratteristiche integra infatti un aliud pro alio, comportando l’esclusione dalla procedura anche in assenza di un’espressa comminatoria espulsiva, non potendo essere aggiudicato il contratto a un concorrente che non assicuri il livello minimo della prestazione richiesto dalla stazione appaltante. Il Piano economico-finanziario di affidamento (PEFA), ove richiesto dalla lex specialis quale componente dell’offerta economica, costituisce documento diretto a dimostrare la concreta capacità del concorrente di sostenere economicamente l’esecuzione della prestazione per l’intera durata dell’affidamento. La mancanza degli elementi essenziali prescritti per la sua redazione non integra una mera irregolarità formale, ma una carenza strutturale dell’offerta economica, non sanabile mediante soccorso istruttorio né mediante chiarimenti che si traducano nell’integrazione ex post dell’offerta. Gli oneri di sicurezza aziendale costituiscono costi variabili rimessi alla valutazione del singolo operatore in relazione alla propria organizzazione produttiva e non possono essere ritenuti incongrui per il solo raffronto con quelli indicati dagli altri concorrenti o con parametri tabellari non vincolanti. Anche l’eventuale sottostima di tale voce non determina di per sé l’anomalia dell’offerta, dovendosi verificare se la sua rideterminazione renda insostenibile l’offerta nel suo complesso, potendo il maggior costo trovare compensazione nelle altre voci dell’offerta.