Ai fini della sottrazione all’accesso di parti dell’offerta tecnica per esigenze di tutela del know-how o di segreti tecnici e commerciali, non è sufficiente la mera affermazione dell’operatore economico secondo cui la documentazione conterrebbe informazioni riservate. È necessario che siano specificamente individuati l’oggetto dell’informazione, la funzione svolta, il vantaggio competitivo o tecnologico che ne deriva e gli effettivi caratteri di segretezza oggettiva, in coerenza con gli artt. 98 e 99 del d.lgs. n. 30/2005. In difetto di tale dimostrazione, le esigenze di trasparenza e di tutela difensiva prevalgono sull’interesse alla riservatezza. La stazione appaltante, in presenza di una richiesta di oscuramento formulata dall’operatore economico per asseriti segreti tecnici o commerciali, è tenuta a svolgere un’autonoma istruttoria circa l’effettiva sussistenza dei presupposti di segretezza e di valore competitivo delle informazioni. È illegittimo il mero recepimento delle richieste di oscuramento del concorrente senza una propria motivata verifica, in violazione dell’art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023. Quando l’accesso è richiesto per finalità difensive nell’ambito di un contenzioso già pendente, non spetta al giudice dell’accesso anticipare la valutazione sulla fondatezza delle censure che la parte intende proporre o sviluppare. È sufficiente che i documenti richiesti risultino potenzialmente idonei a sostenere la difesa dell’interessato, ferma restando la successiva valutazione della loro effettiva rilevanza nel giudizio di merito.
Nel subprocedimento di verifica dell’anomalia l’operatore economico può fornire chiarimenti e giustificazioni sulle componenti dell’offerta, ma non può modificarne sostanzialmente la struttura economica al fine di rendere sostenibile ex post un’offerta che, nei termini originariamente formulati, risulti incoerente o insostenibile. La rimodulazione delle voci di costo effettuata per “far quadrare i conti”, senza adeguata dimostrazione di originarie sovrastime o sottostime e senza una puntuale giustificazione delle variazioni, integra una modifica sostanziale dell’offerta e legittima l’esclusione del concorrente. Nella verifica di anomalia sono ammissibili variazioni parziali e limitate delle singole voci di costo soltanto quando siano adeguatamente giustificate e bilanciate, ad esempio mediante la dimostrazione che alcune componenti erano state originariamente sopravvalutate e altre sottostimate, fermo restando l’importo complessivo dell’offerta e senza alterarne la sostanza.
Il ricorso proposto avverso l’esclusione da una procedura di gara prima dell’adozione del provvedimento finale di aggiudicazione non deve essere notificato agli altri concorrenti rimasti in gara, neppure quando uno di essi sia divenuto primo in graduatoria per effetto dell’esclusione, poiché prima della formale aggiudicazione non sussiste in capo a tali operatori una posizione di controinteresse qualificato direttamente emergente dal provvedimento impugnato.
In materia di contratti pubblici, il principio di tassatività sancito dall’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023 impedisce di ricavare cause di esclusione in via interpretativa da prescrizioni generiche, da fonti eterogenee o da obblighi che la lex specialis non abbia configurato in modo chiaro e inequivoco come requisiti di partecipazione a pena di esclusione. In particolare, gli obblighi derivanti dalla clausola sociale, ove attengano prevalentemente alla fase esecutiva e non siano accompagnati dalla previsione espressa di uno specifico adempimento documentale a pena di esclusione, non possono determinare automaticamente l’estromissione del concorrente, dovendosi privilegiare una valutazione sostanziale dell’impegno assunto e, ove possibile, il soccorso istruttorio. Testo incollato Nelle gare aggiudicate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, costituisce miglioria tecnica, e non variante inammissibile o aliud pro alio, la soluzione che, senza alterare l’oggetto, la struttura e la funzione essenziale della prestazione richiesta, ne modifichi le modalità organizzative al fine di conseguire più efficacemente gli obiettivi perseguiti dalla stazione appaltante, soprattutto quando la stessa disciplina di gara consenta e valorizzi espressamente proposte migliorative. Il carattere minimo e inderogabile di una prescrizione tecnica, ai fini dell’esclusione, deve emergere in modo espresso o comunque inequivoco dalla lex specialis; nel dubbio opera il principio del favor partecipationis. Testo incollato Non integra inoltre un’offerta plurima o condizionata la proposta tecnica che presenti un unico assetto negoziale, un unico prezzo e un’obbligazione certa e vincolante, prevedendo soltanto una diversa modalità esecutiva rimessa all’approvazione della stazione appaltante, purché sia comunque garantita l’esecuzione delle prestazioni minime richieste. Testo incollato Infine, la verifica di anomalia ex art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 ha carattere globale e sintetico e presuppone la presenza di specifici e concreti elementi di possibile insostenibilità dell’offerta. Singole contestazioni relative a voci di costo, considerate isolatamente, non sono sufficienti quando non venga dimostrata la loro incidenza sull’affidabilità economica dell’offerta nel suo complesso; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione tecnico-economica a quella riservata alla stazione appaltante, salvo manifesta illogicità, errore o travisamento.
Le discordanti indicazioni contenute in singoli documenti prodotti da un raggruppamento temporaneo in ordine all’individuazione della mandataria e alla ripartizione delle quote di partecipazione ed esecuzione non determinano l’esclusione dalla gara quando siano riconducibili a meri errori materiali e l’effettiva volontà del concorrente risulti univocamente ricostruibile dal complesso della documentazione presentata. In presenza di un errore materiale immediatamente riconoscibile, la stazione appaltante può procedere alla sua rettifica e deve ricercare l’effettiva volontà del concorrente, purché ciò sia possibile sulla base degli elementi interni alla documentazione di gara, senza ricorrere a fonti esterne e senza modificare il contenuto sostanziale dell’offerta. L’incompletezza, erroneità o illegittimità della dichiarazione di subappalto comporta l’esclusione del concorrente soltanto quando il ricorso al subappalto sia necessario per conseguire la qualificazione richiesta per la partecipazione alla gara. Qualora, invece, il concorrente possieda autonomamente la qualificazione necessaria, l’eventuale indicazione di una quota di subappalto eccedente i limiti consentiti non determina l’esclusione, ma produce effetti nella sola fase esecutiva, precludendo il ricorso al subappalto nella misura illegittimamente dichiarata
Le caratteristiche essenziali e inderogabili della prestazione individuate dalla lex specialis costituiscono requisiti minimi dell’offerta, il cui mancato rispetto determina l’esclusione del concorrente. La difformità dell’offerta rispetto a tali caratteristiche integra infatti un aliud pro alio, comportando l’esclusione dalla procedura anche in assenza di un’espressa comminatoria espulsiva, non potendo essere aggiudicato il contratto a un concorrente che non assicuri il livello minimo della prestazione richiesto dalla stazione appaltante. Il Piano economico-finanziario di affidamento (PEFA), ove richiesto dalla lex specialis quale componente dell’offerta economica, costituisce documento diretto a dimostrare la concreta capacità del concorrente di sostenere economicamente l’esecuzione della prestazione per l’intera durata dell’affidamento. La mancanza degli elementi essenziali prescritti per la sua redazione non integra una mera irregolarità formale, ma una carenza strutturale dell’offerta economica, non sanabile mediante soccorso istruttorio né mediante chiarimenti che si traducano nell’integrazione ex post dell’offerta. Gli oneri di sicurezza aziendale costituiscono costi variabili rimessi alla valutazione del singolo operatore in relazione alla propria organizzazione produttiva e non possono essere ritenuti incongrui per il solo raffronto con quelli indicati dagli altri concorrenti o con parametri tabellari non vincolanti. Anche l’eventuale sottostima di tale voce non determina di per sé l’anomalia dell’offerta, dovendosi verificare se la sua rideterminazione renda insostenibile l’offerta nel suo complesso, potendo il maggior costo trovare compensazione nelle altre voci dell’offerta.
Il superamento del limite massimo di pagine previsto dalla lex specialis per la relazione tecnica non determina, di per sé, l’esclusione del concorrente, trattandosi di prescrizione funzionale principalmente alla speditezza della valutazione e non attinente alle caratteristiche essenziali dell’oggetto del contratto. La violazione assume rilievo quando sia dimostrato, anche in via presuntiva ma non meramente congetturale, che lo sforamento abbia concretamente inciso sulla valutazione dell’offerta, procurando al concorrente un indebito vantaggio competitivo in violazione della par condicio. Il Piano economico-finanziario di affidamento (PEFA), quando la lex specialis ne prescriva la presentazione quale componente dell’offerta economica, costituisce documento volto a dimostrare la concreta capacità del concorrente di sostenere l’esecuzione della prestazione per l’intera durata dell’affidamento e non può essere qualificato come documento meramente ancillare. L’omissione degli elementi essenziali richiesti dalla legge di gara e dallo schema di riferimento integra una carenza strutturale dell’offerta economica, che determina l’esclusione e non può essere sanata mediante soccorso istruttorio né attraverso chiarimenti che si risolvano in un’integrazione ex post dell'offerta.