Principio di diritto

Le controversie aventi ad oggetto la revisione dei prezzi fondata su clausole contrattuali di adeguamento ai costi della manodopera, stipulate sotto il regime del D.Lgs. n. 50/2016, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. L'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 – diversamente da quanto previsto dal vigente D.Lgs. n. 36/2023 – non imponeva l'obbligo di inserire clausole revisionali negli atti di gara, rimettendo tale scelta alla discrezionalità dell'amministrazione. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia revisionale presuppone, infatti, l'esercizio di un potere autoritativo, che non ricorre ove l'adeguamento del corrispettivo derivi dall'applicazione di una clausola contrattuale non prevista obbligatoriamente dalla legge rispetto alla quale la posizione dell'aggiudicatario ha natura di diritto soggettivo.

Apri la scheda completa
Principio di diritto

Ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi ex art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, è necessario che il soggetto interessato sia intervenuto nella fase di aggiudicazione o di esecuzione dell'appalto con compiti funzionali, intendendosi per tali quelli che implicano esercizio della funzione amministrativa.

La disposizione in esame si rivolge, infatti, ai soggetti che intervengono nella procedura, svolgendo compiti riconducibili alla stazione appaltante e che, per la loro specifica condizione, hanno "direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale" che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione. Destinatario della previsione normativa è, dunque, il personale dell'Amministrazione, per il quale il comma 3 dell'art. 16 prevede obblighi di comunicazione e di astensione, e non già il professionista indicato nell'offerta tecnica dal soggetto aggiudicatario.

Apri la scheda completa
Principio di diritto

L'ANAC non svolge un sindacato sulla fondatezza o legittimità dei fatti oggetto di segnalazione. L'Autorità non riveste un ruolo arbitrale né può sostituirsi al giudice ordinario nella valutazione della gravità dell'inadempimento, né alle stazioni appaltanti nella ponderazione discrezionale delle segnalazioni ricevute. L'annotazione è legittima ove la notizia risulti utile e sia sorretta da adeguata istruttoria. L'operatore economico può ottenerne la rimozione solo dimostrando la manifesta infondatezza della segnalazione, apprezzabile senza complesse indagini istruttorie.

Apri la scheda completa
Principio di diritto

L'operatore economico che indica nella propria offerta un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante è tenuto a dimostrare l'equivalenza delle tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti; in caso di esito negativo della verifica di equivalenza, va disposta l'esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, richiamato dall'art. 11, comma 4.

Apri la scheda completa
Principio di diritto

Il ricorso avverso l’annullamento d’ufficio di una determinazione di affidamento del contratto è regolato dall'art. 120, co. 2, c.p.a., a tenore del quale gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici sono impugnati con ricorso dinanzi al T.A.R. competente nel termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione mentre, ai sensi dell’art. 119, co. 2, c.p.a., i restanti termini processuali ordinari sono dimezzati. In tale ambito, non è applicabile il principio processualcivilistico della conservazione degli effetti degli atti processuali desumibile dall’art. 156 c.p.c., il quale consente la sanatoria di un atto viziato da nullità ove venga raggiunto lo scopo rispetto al quale esso è preordinato. Ciò, in ragione del fatto che l’art. 39, co. 1, c.p.a. consente l’applicazione, nel processo amministrativo, di disposizioni processualcivilistiche soltanto se sussiste una lacuna nell'ordinamento processuale amministrativo e le medesime siano compatibili con il c.p.a., requisiti che non risultano integrati nella presente fattispecie.

Apri la scheda completa
Principio di diritto

L’utilizzo di risorse digitali, piattaforme telematiche e algoritmi nell'attività amministrativa e nelle procedure di appalto, quali strumenti di efficienza e celerità deve essere rapportato al necessario e rigoroso rispetto di garanzie fondamentali che costituiscono limiti invalicabili all’automazione dell’attività amministrativa, rispetto alle quali la stessa automazione deve conformarsi, non potendo certo avvenire il contrario. Tra questi limiti devono annoverarsi : i) la trasparenza algoritmica, ossia la piena conoscibilità e comprensibilità del processo automatizzato; ii) il (necessario) contributo umano, ovvero la non esclusività della decisione algoritmica (human in the loop o riserva di umanità); iii) la necessaria imputabilità della decisione e delle discendenti responsabilità all'organo amministrativo titolare del potere; iv) la non discriminazione, nel senso di divieto di effetti discriminatori e di minimizzazione del rischio di errori derivanti dallo svolgimento di attività amministrativa automatizzata; v) la sindacabilità giurisdizionale, ossia la piena verificabilità della correttezza del procedimento amministrativo automatizzato; vi) la tutela dei diritti fondamentali: rispetto della protezione dei dati personali, del diritto di difesa oltre che ad una buona amministrazione. Con la conseguenza che l'utilizzo di un software da parte della Stazione Appaltante per il calcolo automatizzato dei punteggi dell'offerta tecnica non esime la stazione appaltante dall'obbligo di garantire la trasparenza e la verificabilità dei passaggi matematici compiuti, dovendosi annullare l'aggiudicazione disposta qualora i calcoli compiuti dal software portino a risultati errati.

Apri la scheda completa

Pronti a parlarne?

In quale ambito hai bisogno del nostro supporto?

Vorrei parlare con i vostri esperti in:

Seleziona le aree di consulenza