Principio di diritto

Nel procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, la stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella valutazione della serietà, sostenibilità e complessiva attendibilità dell’offerta, spettando al RUP valutare, in relazione alle circostanze concrete e agli elementi già disponibili, la necessità di richiedere ulteriori giustificazioni all’operatore economico. Non sussiste, pertanto, un automatismo che imponga in ogni caso l’attivazione di ulteriori adempimenti istruttori, dovendo l’azione amministrativa conformarsi anche ai principi di efficacia ed efficienza ed evitare attività non necessarie rispetto al fine perseguito. Il relativo giudizio, quale espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti o errore manifesto, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione sulla complessiva affidabilità economica dell’offerta. La valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei relativi punteggi costituiscono espressione dell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione giudicatrice, anche con riferimento all’efficienza delle soluzioni migliorative proposte e alla loro rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. Le relative valutazioni sono sindacabili in sede giurisdizionale soltanto ove risultino affette da manifesta illogicità, abnormità, palese inattendibilità, travisamento dei fatti o evidente insostenibilità del giudizio espresso; sono invece inammissibili le censure che si risolvano nella mera contrapposizione di una diversa valutazione tecnica del concorrente a quella compiuta dalla Commissione.

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Principio di diritto

Ai fini della sottrazione all’accesso di parti dell’offerta tecnica per esigenze di tutela del know-how o di segreti tecnici e commerciali, non è sufficiente la mera affermazione dell’operatore economico secondo cui la documentazione conterrebbe informazioni riservate. È necessario che siano specificamente individuati l’oggetto dell’informazione, la funzione svolta, il vantaggio competitivo o tecnologico che ne deriva e gli effettivi caratteri di segretezza oggettiva, in coerenza con gli artt. 98 e 99 del d.lgs. n. 30/2005. In difetto di tale dimostrazione, le esigenze di trasparenza e di tutela difensiva prevalgono sull’interesse alla riservatezza. La stazione appaltante, in presenza di una richiesta di oscuramento formulata dall’operatore economico per asseriti segreti tecnici o commerciali, è tenuta a svolgere un’autonoma istruttoria circa l’effettiva sussistenza dei presupposti di segretezza e di valore competitivo delle informazioni. È illegittimo il mero recepimento delle richieste di oscuramento del concorrente senza una propria motivata verifica, in violazione dell’art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023. Quando l’accesso è richiesto per finalità difensive nell’ambito di un contenzioso già pendente, non spetta al giudice dell’accesso anticipare la valutazione sulla fondatezza delle censure che la parte intende proporre o sviluppare. È sufficiente che i documenti richiesti risultino potenzialmente idonei a sostenere la difesa dell’interessato, ferma restando la successiva valutazione della loro effettiva rilevanza nel giudizio di merito.

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Principio di diritto

La possibilità di presentare varianti migliorative e il principio di equivalenza non consentono all’operatore economico di sostituire una soluzione progettuale che costituisca elemento essenziale e inderogabile dell’intervento posto a base di gara con una soluzione strutturalmente diversa. Qualora una determinata caratteristica tecnica costituisca anche presupposto necessario per l’accesso alla misura di finanziamento cui la procedura dà attuazione, l’offerta che ne prescinda non configura una variante migliorativa suscettibile di valutazione comparativa, ma un aliud pro alio, a prescindere dalla bontà tecnica o dall’efficienza della soluzione alternativa proposta. Il potere di richiedere chiarimenti sull’offerta tecnica ai sensi dell’art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023 non può essere utilizzato per consentire all’operatore economico di modificare o integrare elementi dell’offerta difformi dai requisiti tecnici essenziali stabiliti dalla disciplina di gara.

È legittima l’attribuzione del coefficiente pari a zero a una componente dell’offerta tecnica quando la soluzione proposta, pur articolata e tecnicamente sviluppata, non sia rispondente all’oggetto e alle finalità essenziali dell’intervento posto a base di gara e non possa, pertanto, essere valutata quale miglioria rispetto al progetto richiesto.

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Principio di diritto

Le caratteristiche essenziali e inderogabili della prestazione individuate dalla lex specialis costituiscono requisiti minimi dell’offerta, il cui mancato rispetto determina l’esclusione del concorrente. La difformità dell’offerta rispetto a tali caratteristiche integra infatti un aliud pro alio, comportando l’esclusione dalla procedura anche in assenza di un’espressa comminatoria espulsiva, non potendo essere aggiudicato il contratto a un concorrente che non assicuri il livello minimo della prestazione richiesto dalla stazione appaltante. Il Piano economico-finanziario di affidamento (PEFA), ove richiesto dalla lex specialis quale componente dell’offerta economica, costituisce documento diretto a dimostrare la concreta capacità del concorrente di sostenere economicamente l’esecuzione della prestazione per l’intera durata dell’affidamento. La mancanza degli elementi essenziali prescritti per la sua redazione non integra una mera irregolarità formale, ma una carenza strutturale dell’offerta economica, non sanabile mediante soccorso istruttorio né mediante chiarimenti che si traducano nell’integrazione ex post dell’offerta. Gli oneri di sicurezza aziendale costituiscono costi variabili rimessi alla valutazione del singolo operatore in relazione alla propria organizzazione produttiva e non possono essere ritenuti incongrui per il solo raffronto con quelli indicati dagli altri concorrenti o con parametri tabellari non vincolanti. Anche l’eventuale sottostima di tale voce non determina di per sé l’anomalia dell’offerta, dovendosi verificare se la sua rideterminazione renda insostenibile l’offerta nel suo complesso, potendo il maggior costo trovare compensazione nelle altre voci dell’offerta.

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Principio di diritto

Il superamento del limite massimo di pagine previsto dalla lex specialis per la relazione tecnica non determina, di per sé, l’esclusione del concorrente, trattandosi di prescrizione funzionale principalmente alla speditezza della valutazione e non attinente alle caratteristiche essenziali dell’oggetto del contratto. La violazione assume rilievo quando sia dimostrato, anche in via presuntiva ma non meramente congetturale, che lo sforamento abbia concretamente inciso sulla valutazione dell’offerta, procurando al concorrente un indebito vantaggio competitivo in violazione della par condicio. Il Piano economico-finanziario di affidamento (PEFA), quando la lex specialis ne prescriva la presentazione quale componente dell’offerta economica, costituisce documento volto a dimostrare la concreta capacità del concorrente di sostenere l’esecuzione della prestazione per l’intera durata dell’affidamento e non può essere qualificato come documento meramente ancillare. L’omissione degli elementi essenziali richiesti dalla legge di gara e dallo schema di riferimento integra una carenza strutturale dell’offerta economica, che determina l’esclusione e non può essere sanata mediante soccorso istruttorio né attraverso chiarimenti che si risolvano in un’integrazione ex post dell'offerta.

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Principio di diritto

Ai fini della configurabilità del grave illecito professionale di cui agli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del d.lgs. n. 36/2023, la produzione, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante non determina un automatismo espulsivo, essendo necessaria una valutazione in concreto circa la falsità o decettività dell’informazione, la sua idoneità a incidere sul procedimento di gara e la conseguente compromissione dell’integrità o affidabilità dell’operatore economico. Tale valutazione, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta irragionevolezza. L’operatore economico che partecipa a una procedura di gara è tenuto, secondo il parametro della diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., a verificare preventivamente, con i mezzi a propria disposizione, la validità e l’efficacia della documentazione e delle certificazioni prodotte in gara. Non è pertanto irragionevole imputare a titolo di negligenza all’impresa la produzione di certificazioni risultate revocate, invalide o non autenticamente emesse, anche quando essa deduca di avere fatto affidamento sulla documentazione ricevuta da propri dipendenti o da soggetti terzi. La rilevanza espulsiva delle informazioni false o fuorvianti non è limitata alle dichiarazioni concernenti i requisiti di partecipazione, potendo riguardare anche elementi incidenti sulla valutazione dell’offerta, sull’attribuzione di punteggi premiali o su altri benefici di gara. Gli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023 attribuiscono infatti rilievo alle informazioni suscettibili di influenzare le decisioni relative non soltanto all’esclusione, ma anche alla selezione e all’aggiudicazione.

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