Il carattere immediatamente escludente delle clausole che impongono un onere di immediata impugnazione è stato rinvenuto nella loro attitudine a impedire, in modo oggettivo e macroscopico, a un normale operatore economico di formulare un'offerta corretta, ossia - in ultima analisi - di presentare la domanda di partecipazione. Tale attitudine non è riscontrabile in presenza di otto offerte, poiché, se le condizioni economico-contrattuali previste nel disciplinare e nel capitolato fossero tali da rendere impossibile la partecipazione alla procedura, non si spiegherebbe una così significativa manifestazione di interesse all'affidamento del servizio da parte di una pluralità di operatori economici.
In tema di appalti di opere pubbliche, le controversie relative alla revisione dei prezzi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un meccanismo di adeguamento automatico ancorato a precisi parametri oggettivi e vincolanti, predeterminati dal legislatore (i prezziari regionali aggiornati, di cui al comma 2 dello stesso articolo) quale misura straordinaria e obbligatoria, dettata dall'emergenza economica e dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia, che esclude qualsiasi margine di discrezionalità - in ordine sia al riconoscimento del relativo diritto (an) che alla determinazione del suo importo (quantum) - in capo all'Amministrazione, la quale, dunque, non esercita un potere autoritativo ma agisce come contraente in posizione paritaria rispetto alla ditta appaltatrice, titolare di un diritto soggettivo (Cass., sez. un., 12 febbraio 2026, n. 3177). In materia di revisione dei prezzi, ad onta della devoluzione della materia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la cognizione di quest'ultimo sussiste soltanto allorché sia ravvisabile, nella vicenda controversa, una contestazione dell'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione in ordine all'an della revisione.
Le valutazioni del seggio di gara sull’offerta tecnica espresse attraverso l'attribuzione di punteggi, costituiscono apprezzamento connotato da discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità o travisamento di fatto. Non è accoglibile la censura avanzata per difetto di istruttoria e motivazione essendo consolidato il principio per cui il punteggio numerico attribuito agli elementi di valutazione dell'offerta, in applicazione dei criteri della lex specialis, costituisce di per sé una motivazione adeguata.
In sede di verifica dell'anomalia, non va assunto a criterio di calcolo il monte ore teorico, comprensivo anche delle ore medie annue non lavorate di un lavoratore che presti servizio per tutto l'anno, ma deve invece considerarsi il costo delle ore lavorate effettive, comprensive dei costi delle sostituzioni. Sicché, in sede di giustificazione dei costi della manodopera è corretto il calcolo del costo del lavoro che costituisce il prodotto tra il costo medio orario e il numero di ore che rappresenta l'effettivo tempo di servizio offerto. Infatti, assumendo come primo fattore della moltiplicazione il costo medio orario, si computano, nell'unità di misura, tutti i costi del lavoro, anche quelli delle sostituzioni, per cui l'altro fattore, ossia il monte ore, non potrà che essere quello, concreto, che esprime il tempo reale del servizio; diversamente opinando, assumendo cioè di qualificare come fattori il costo orario medio e il monte ore teorico, si rischierebbe di calcolare due volte parte del costo, cioè quello al netto delle sostituzioni. Questo metodo di calcolo, peraltro, è il medesimo adottato dal Ministero del lavoro nella redazione delle c.d. tabelle relative al costo orario. I giustificativi di congruità, in punto di costo del lavoro, non possono esaurirsi, in meri artifici contabili che si attestano su un piano esclusivamente teorico, ma devono nella concreta dimostrazione dei reali benefici per i quali l'incidenza di tali costi (con riferimento, nel caso in esame, all'imponibile per contribuzione previdenziale dovuta all’Inps) sarebbe stata inferiore a quella calcolata nei parametri ministeriali.
- Gli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti godono di un regime ostensivo privilegiato senza bisogno di dover comprovare il proprio interesse differenziato e qualificato, presunto iuris et de iure dal legislatore in considerazione dell'utile piazzamento nella graduatoria finale, di tal ché ad essi "sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la piattaforma, gli atti di cui al comma 1 [offerta dell’aggiudicatario, verbali di gara, altri atti e dati presupposti] nonché le offerte dagli stessi presentate”.
- L'operatore economico, consapevole che la partecipazione a una procedura di evidenza pubblica lo espone a esigenze di trasparenza, deve essere in grado di individuare in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l'indicazione dell'oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza/conoscenza/ esperienza/procedura, sviluppata e usata nell'esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il suo successo e la sua competitività nel mercato di riferimento.
- L'oscuramento dell'offerta tecnica deve essere ispirato a un principio di stretta proporzionalità che consenta di sottrarre all'accesso solo elementi effettivamente riservati, cioè ex se non divulgabili perché coperti da riservatezza, ossia quelle precise informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, la cui diffusione comporterebbe un pregiudizio a danno del soggetto che li detiene sia sul piano economico, sia in termini di minore competitività, ovvero favorirebbe indiscriminatamente l'operatore che ne viene a conoscenza garantendogli l'accesso a un patrimonio riservato e non protetto che potrebbe costituire fonte di indebito vantaggio.
- Laddove l'allegazione sul punto sia lacunosa, generica e carente, non consentendo neppure di verificare se gli elementi presentino effettivamente i caratteri di cui all'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005, la riservatezza non è configurabile e prevale il diritto di difesa del controinteressato, ferma restando la persistente tutela, tramite gli strumenti appropriati (quali, ad esempio, l'art. 2598 cod. civ.), in caso di un uso improprio, da parte degli altri partecipanti alla procedura, delle informazioni acquisite relativamente all'organizzazione del proprio concorrente.
In una procedura con inversione procedimentale, la verifica dei requisiti di partecipazione è limitata al solo primo classificato; se la stazione appaltante non ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa né all’eventuale attivazione del sub-procedimento di verifica di congruità nei confronti della seconda classificata, è impedito al ricorrente sollecitare il Collegio a svolgere apprezzamenti tecnico-discrezionali non ancora compiuti dall’amministrazione, in contrasto con il divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a. Le contestazioni relative all'esclusione di un concorrente, all'anomalia dell'offerta e alla congruità dei costi della manodopera devono essere valutate in relazione alle specifiche prescrizioni della lex specialis e alle disposizioni dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023. La giurisprudenza amministrativa distingue, infatti, tra costi diretti della commessa, relativi al personale stabilmente impiegato nell'esecuzione dell'appalto, e costi indiretti, riferiti a figure di coordinamento, supporto, direzione o raccordo, che operano trasversalmente su più contratti. Solo i primi devono essere necessariamente indicati come costi della manodopera ai sensi dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023 (Cons. Stato, Sez. V, 19 maggio 2025, n. 4250; Id., 3 novembre 2020, n. 6786).