Principio di diritto

In tema di appalti di opere pubbliche, le controversie relative alla revisione dei prezzi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un meccanismo di adeguamento automatico ancorato a precisi parametri oggettivi e vincolanti, predeterminati dal legislatore (i prezziari regionali aggiornati, di cui al comma 2 dello stesso articolo) quale misura straordinaria e obbligatoria, dettata dall'emergenza economica e dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia, che esclude qualsiasi margine di discrezionalità - in ordine sia al riconoscimento del relativo diritto (an) che alla determinazione del suo importo (quantum) - in capo all'Amministrazione, la quale, dunque, non esercita un potere autoritativo ma agisce come contraente in posizione paritaria rispetto alla ditta appaltatrice, titolare di un diritto soggettivo (Cass., sez. un., 12 febbraio 2026, n. 3177). In materia di revisione dei prezzi, ad onta della devoluzione della materia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la cognizione di quest'ultimo sussiste soltanto allorché sia ravvisabile, nella vicenda controversa, una contestazione dell'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione in ordine all'an della revisione.

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Principio di diritto

Acclarata la sussistenza in capo al concorrente del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto dalla lex specialis di gara, è illegittima l'esclusione fondata sul dato meramente formale della mancata coincidenza tra l’efficacia temporale dei contratti dichiarati nel DGUE e quelli da cui scaturisce parte delle fatture emesse nel corso delle fornitura, dovendo la parte essere ammessa al soccorso istruttorio nella sua valenza tradizionalmente integrativa e correttiva di dati già presenti in atti.

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Principio di diritto

Le valutazioni del seggio di gara sull’offerta tecnica espresse attraverso l'attribuzione di punteggi, costituiscono apprezzamento connotato da discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità o travisamento di fatto. Non è accoglibile la censura avanzata per difetto di istruttoria e motivazione essendo consolidato il principio per cui il punteggio numerico attribuito agli elementi di valutazione dell'offerta, in applicazione dei criteri della lex specialis, costituisce di per sé una motivazione adeguata.

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Principio di diritto

In sede di verifica dell'anomalia, non va assunto a criterio di calcolo il monte ore teorico, comprensivo anche delle ore medie annue non lavorate di un lavoratore che presti servizio per tutto l'anno, ma deve invece considerarsi il costo delle ore lavorate effettive, comprensive dei costi delle sostituzioni. Sicché, in sede di giustificazione dei costi della manodopera è corretto il calcolo del costo del lavoro che costituisce il prodotto tra il costo medio orario e il numero di ore che rappresenta l'effettivo tempo di servizio offerto. Infatti, assumendo come primo fattore della moltiplicazione il costo medio orario, si computano, nell'unità di misura, tutti i costi del lavoro, anche quelli delle sostituzioni, per cui l'altro fattore, ossia il monte ore, non potrà che essere quello, concreto, che esprime il tempo reale del servizio; diversamente opinando, assumendo cioè di qualificare come fattori il costo orario medio e il monte ore teorico, si rischierebbe di calcolare due volte parte del costo, cioè quello al netto delle sostituzioni. Questo metodo di calcolo, peraltro, è il medesimo adottato dal Ministero del lavoro nella redazione delle c.d. tabelle relative al costo orario. I giustificativi di congruità, in punto di costo del lavoro, non possono esaurirsi, in meri artifici contabili che si attestano su un piano esclusivamente teorico, ma devono nella concreta dimostrazione dei reali benefici per i quali l'incidenza di tali costi (con riferimento, nel caso in esame, all'imponibile per contribuzione previdenziale dovuta all’Inps) sarebbe stata inferiore a quella calcolata nei parametri ministeriali.

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Principio di diritto

In una procedura con inversione procedimentale, la verifica dei requisiti di partecipazione è limitata al solo primo classificato; se la stazione appaltante non ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa né all’eventuale attivazione del sub-procedimento di verifica di congruità nei confronti della seconda classificata, è impedito al ricorrente sollecitare il Collegio a svolgere apprezzamenti tecnico-discrezionali non ancora compiuti dall’amministrazione, in contrasto con il divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a. Le contestazioni relative all'esclusione di un concorrente, all'anomalia dell'offerta e alla congruità dei costi della manodopera devono essere valutate in relazione alle specifiche prescrizioni della lex specialis e alle disposizioni dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023. La giurisprudenza amministrativa distingue, infatti, tra costi diretti della commessa, relativi al personale stabilmente impiegato nell'esecuzione dell'appalto, e costi indiretti, riferiti a figure di coordinamento, supporto, direzione o raccordo, che operano trasversalmente su più contratti. Solo i primi devono essere necessariamente indicati come costi della manodopera ai sensi dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023 (Cons. Stato, Sez. V, 19 maggio 2025, n. 4250; Id., 3 novembre 2020, n. 6786).

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Principio di diritto

La previsione contrattuale di un responsabile amministrativo e di un ufficio dedicato al controllo della commessa non trasforma l'avvalimento di garanzia in un avvalimento tecnico-operativo. Due sole figure (di cui una con mera funzione amministrativo-contabile) destinate al monitoraggio esterno dell'ausiliaria sull'andamento dell'appalto non sono realisticamente ascrivibili all'area dell'apporto tecnico operativo all'esecuzione, costituendo piuttosto risorse intese a garantire l'effettività dell'obbligazione di garanzia senza mutarne la natura giuridica. Diversamente opinando, qualsiasi clausola contrattuale di supervisione dell'esecuzione - prassi diffusa e coerente con la funzione stessa dell'avvalimento di garanzia - determinerebbe la nullità del contratto, con esito irragionevole.

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