Alle amministrazioni è garantita un'ampia discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di partecipazione alla gara, purché la loro previsione sia correlata a circostanze giustificate e risulti funzionale all'interesse pubblico perseguito. In ogni caso, i concorrenti hanno la facoltà di partecipare alla gara in forma aggregata al fine di soddisfare i requisiti richiesti dalla lex specialis e, comunque, a comprova della possibilità di partecipazione alla gara, occorre considerare l'avvenuta presentazione di un'offerta per l'aggiudicazione della concessione in esame.
Incombe sul concorrente, la cui offerta risulti di sospetta anomalia, l'onere di specificare adeguatamente la sostenibilità dei costi che gli farebbero carico. Tale onere va assolto con particolare e puntuale specificazione allorquando l'operatore economico dichiari di non sopportare affatto alcun costo, essendo evidente come, in tal caso, si pone l'esigenza di fornire alla stazione appaltante giustificazioni adeguate, che consentano la puntuale verifica dell'ammissibilità di un'offerta proposta "a costo zero". Per l'ipotesi in cui sia previsto un compenso (come per i cd. S.I.A.) scomposto in una parte fissa immutabile e in una parte variabile, costituisce d'altra parte una preoccupazione più che giustificata quella di evitare che i costi propri della parte variabile vengano di fatto sopportati attingendo alla parte invariabile dei compensi, con conseguente violazione del principio di legge che ne impedisce la riduzione. Pertanto, a fronte di ribassi di tal fatta, il concorrente che li proponga non è certo esonerato dal fornire una puntuale e persuasiva analisi, restando altrimenti fondatamente dubitabile che lo stesso faccia fronte ai costi proprio attingendo alla quota parte del corrispettivo non ribassabile. La giurisprudenza ha posto difatti l'accento, in proposito, proprio sull'esigenza di giustificazioni che valgano a superare il suddetto profilo critico, in presenza, cioè, di ribassi estremi che richiedono una giustificazione analitica e puntuale, che dimostri la sostenibilità dell'offerta senza intaccare l'equo compenso.
Con la sentenza in commento, il TAR Campania ribadisce che la mera pendenza di un procedimento penale – ancorché sfociata in una richiesta di rinvio a giudizio – non integra né la causa di esclusione obbligatoria ex art. 94 d.lgs. 36/2023 (che esige sentenza definitiva), né l'illecito professionale discrezionale ex art. 98, lett. g). Rileva inoltre che il reato contestato (incendio colposo, art. 449 c.p.) non rientra nel catalogo tassativo di cui all'art. 94, co. 1.
Sui vizi riguardanti l’anomalia dell'offerta e lavoro straordinario il Collegio si è avvalso di una verificazione tecnica, che ha concluso per la piena regolarità dell'offerta: l'impiego dello straordinario risulta solo eventuale e comunque contenuto entro i limiti del CCNL. Il TAR conferma così che il sindacato sull'anomalia è limitato ai vizi logici rilevabili ab extrinseco, senza sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante o del verificatore.
Il TAR Campania annulla l'intera procedura per ambiguità del disciplinare. La vicenda ruota attorno alla mancata riparametrazione dei punteggi dell'offerta tecnica. La ricorrente, pur avendo ottenuto il punteggio tecnico più alto (64,50 su 70), era risultata terza in graduatoria per il punteggio economico assai contenuto (7,50), conseguenza dei consistenti ribassi offerti dalle concorrenti. Sosteneva che, applicando la riparametrazione prevista dal disciplinare, sarebbe risalita al secondo posto, acquisendo così interesse a contestare l'aggiudicazione in favore della prima classificata. Il punto centrale riguarda la portata delle clausole del disciplinare sulla riparametrazione. Il TAR rigetta il primo motivo: il disciplinare richiamava la riparametrazione (artt. 18.1 e 22) ma non ne disciplinava le modalità concrete, rinviando a un articolo (18.2) che nulla prevedeva al riguardo. L'ambiguità impedisce di affermare un obbligo vincolante per la stazione appaltante, ma - ed è qui il passaggio decisivo - impedisce parimenti di escluderne la necessità. La contraddizione è insanabile in via interpretativa, non trattandosi di clausole oscure da chiarire, ma di regole in aperto conflitto tra loro. In particolare, il TAR afferma che la riparametrazione - per il notevole impatto che esercita sulle strategie competitive degli operatori - deve essere prevista dalla lex specialis non solo espressamente, ma con formulazione lineare e univoca, priva di ambiguità applicative. Una disciplina contraddittoria equivale ad assenza di disciplina e viola i principi di fiducia e trasparenza di cui agli artt. 2 e 5 d.lgs. 36/2023, falsando la concorrenza. Ne consegue l'annullamento dell'intera procedura con obbligo di riedizione.
Il TAR Lecce respinge il ricorso proposto da un operatore economico escluso, per anomalia dell'offerta, da una procedura per l'affidamento in concessione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nel porto di Brindisi. Il punto di maggiore interesse riguarda l'applicabilità del procedimento di verifica dell'anomalia ex art. 110 d.lgs. 36/2023 anche alle concessioni di servizi, questione sulla quale il Collegio recepisce integralmente i principi enunciati dal Consiglio di Stato (Sez. III, n. 2343/2026).
In particolare, viene chiarito che il codice del 2023, diversamente dal precedente, ha sciolto ogni dubbio sul punto, stante la previsione generale di applicabilità del codice ai contratti di concessione (cfr. art. 13) e l'assenza di norme che escludano specificamente l'art. 110 per tali fattispecie.
Resta tuttavia ferma la netta distinzione tra le due verifiche: l'equilibrio economico-finanziario della concessione deve risultare dal PEF, secondo la verifica ex ante prevista dall'art. 185, comma 5, mentre l'art. 110 disciplina l'eventuale verifica successiva, in gara, della congruità dei singoli elementi dell'offerta, qualora emergano indizi di anomalia. Le due verifiche hanno carattere autonomo e non sovrapponibile, e il PEF non può essere sostituito dalle giustificazioni tipiche del subprocedimento di anomalia. Nel merito, è interessante rilevare che il TAR ha confermato il giudizio di anomalia, valorizzando in particolare la sottostima dei costi di trasporto e la presenza di un utile d'impresa pressoché nullo (1,33% del prezzo offerto), elementi che la stazione appaltante ha ritenuto sintomatici dell'inaffidabilità complessiva dell'offerta, in base ad una valutazione discrezionale che il Collegio ha considerato insindacabile sulla base del noto orientamento giurisprudenziale in materia.
Le tabelle ministeriali e dell'ANCE indicano, infatti, costi medi, e non già dei minimi inderogabili (eccezion fatta per il trattamento retributivo minimo). Va quindi richiamata la consolidata giurisprudenza, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, secondo cui il concetto di “minimo salariale” va tenuto ben distinto da quello relativo al “costo medio della manodopera”, indicato nelle tabelle ministeriali e similia, il quale non assume valore di parametro assoluto e inderogabile, ma svolge - alla stregua di un canone di interpretazione letterale, sistematica e conforme - una funzione solo indicativa, ben potendo poi in concreto la singola impresa concorrente evidenziare, sulla scorta di adeguate e documentate giustificazioni calibrate sulla peculiarità dell’assetto aziendale, una particolare organizzazione idonea a dimostrare la sostenibilità degli scostamenti (ex plurimis Cons. Stato, Sez. V, n. 3407/2024). I costi medi della manodopera, indicati nelle tabelle ministeriali o dell’ANCE, costituiscono, quindi, solo un parametro di valutazione dell’offerta, essendo comunque rimesso alla stazione appaltante, pur in presenza di uno scostamento dalle predette tabelle, giudicare della sua congruità (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2019, n. 1097), come del resto avvenuto, con esito favorevole, nel caso in esame. L’operatore economico può dunque ampiamente giustificare scostamenti dalle tabelle medie in virtù della propria organizzazione imprenditoriale.