In caso di discordanza tra un valore riportato nella scheda tecnica del prodotto allegata all'offerta e quello dichiarato in un diverso documento deputato all'indicazione delle caratteristiche tecniche (nel caso di specie: “Questionario per l’attribuzione dei punteggi quantitativi”), prevale quest’ultimo, in quanto espressione dell'impegno negoziale assunto. La circostanza che una scheda tecnica di catalogo riporti un valore eccedente le soglie previste dalla lex specialis non determina, di per sé, la non conformità dell'offerta, ove il concorrente abbia dichiarato nel documento di gara un valore rientrante nei limiti prescritti e il produttore abbia confermato la disponibilità del bene nella configurazione effettivamente offerta. La stazione appaltante deve, pertanto, valutare la conformità dell'offerta sulla base delle dichiarazioni rese, purché risulti comprovata l'effettiva disponibilità commerciale del prodotto secondo le specifiche tecniche offerte in gara.
L'ordinamento non conosce un principio di "unicità di impiego" del requisito oggetto di avvalimento. Nessuna disposizione del d.lgs. n. 36/2023 preclude all'impresa ausiliaria di mettere a disposizione il medesimo requisito in più procedure distinte, né nell'ambito di più lotti della stessa procedura. L'unico limite normativo espresso è quello di cui all'art. 104, comma 12, che vieta la contemporanea partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausiliaria e di quella ausiliata nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta. Si tratta, tuttavia, di un divieto tipico e circoscritto, insuscettibile di applicazione analogica al diverso caso della contestuale spendita del requisito su più lotti.
Ai sensi dell'art. 100 co. 4 d.lgs. 36/2023 e dell'allegato II.12, il possesso dell’attestazione SOA per la qualificazione nella categoria di opere generali OG 11 assomma in sé le qualificazioni per le categorie specializzate in essa ricomprese (ivi inclusa la OS30). Pertanto, l’operatore economico non è tenuto a produrre, per la partecipazione alla gara, l’attestazione di qualificazione per la singola categoria specializzata, ancorché la lex specialis l’abbia definita come categoria scorporabile a qualificazione necessaria L’applicazione del principio di assorbimento delle categorie specializzate in quella generale ha portata generale ed è esclusa solo ove la lex specialis, nel rispetto del principio di proporzionalità dei requisiti di partecipazione rispetto all’oggetto dell’appalto, esiga espressamente la produzione di una distinta attestazione SOA per ciascuna categoria specializzata.
Le controversie aventi ad oggetto la revisione dei prezzi fondata su clausole contrattuali di adeguamento ai costi della manodopera, stipulate sotto il regime del D.Lgs. n. 50/2016, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. L'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 – diversamente da quanto previsto dal vigente D.Lgs. n. 36/2023 – non imponeva l'obbligo di inserire clausole revisionali negli atti di gara, rimettendo tale scelta alla discrezionalità dell'amministrazione. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia revisionale presuppone, infatti, l'esercizio di un potere autoritativo, che non ricorre ove l'adeguamento del corrispettivo derivi dall'applicazione di una clausola contrattuale non prevista obbligatoriamente dalla legge rispetto alla quale la posizione dell'aggiudicatario ha natura di diritto soggettivo.
Ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi ex art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, è necessario che il soggetto interessato sia intervenuto nella fase di aggiudicazione o di esecuzione dell'appalto con compiti funzionali, intendendosi per tali quelli che implicano esercizio della funzione amministrativa.
La disposizione in esame si rivolge, infatti, ai soggetti che intervengono nella procedura, svolgendo compiti riconducibili alla stazione appaltante e che, per la loro specifica condizione, hanno "direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale" che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione. Destinatario della previsione normativa è, dunque, il personale dell'Amministrazione, per il quale il comma 3 dell'art. 16 prevede obblighi di comunicazione e di astensione, e non già il professionista indicato nell'offerta tecnica dal soggetto aggiudicatario.
L'ANAC non svolge un sindacato sulla fondatezza o legittimità dei fatti oggetto di segnalazione. L'Autorità non riveste un ruolo arbitrale né può sostituirsi al giudice ordinario nella valutazione della gravità dell'inadempimento, né alle stazioni appaltanti nella ponderazione discrezionale delle segnalazioni ricevute. L'annotazione è legittima ove la notizia risulti utile e sia sorretta da adeguata istruttoria. L'operatore economico può ottenerne la rimozione solo dimostrando la manifesta infondatezza della segnalazione, apprezzabile senza complesse indagini istruttorie.