Nel procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, la stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella valutazione della serietà, sostenibilità e complessiva attendibilità dell’offerta, spettando al RUP valutare, in relazione alle circostanze concrete e agli elementi già disponibili, la necessità di richiedere ulteriori giustificazioni all’operatore economico. Non sussiste, pertanto, un automatismo che imponga in ogni caso l’attivazione di ulteriori adempimenti istruttori, dovendo l’azione amministrativa conformarsi anche ai principi di efficacia ed efficienza ed evitare attività non necessarie rispetto al fine perseguito. Il relativo giudizio, quale espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti o errore manifesto, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione sulla complessiva affidabilità economica dell’offerta. La valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei relativi punteggi costituiscono espressione dell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione giudicatrice, anche con riferimento all’efficienza delle soluzioni migliorative proposte e alla loro rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. Le relative valutazioni sono sindacabili in sede giurisdizionale soltanto ove risultino affette da manifesta illogicità, abnormità, palese inattendibilità, travisamento dei fatti o evidente insostenibilità del giudizio espresso; sono invece inammissibili le censure che si risolvano nella mera contrapposizione di una diversa valutazione tecnica del concorrente a quella compiuta dalla Commissione.
Nel processo amministrativo, qualora la parte ricorrente dichiari in modo inequivoco, prima della decisione della causa, il venir meno dell’interesse alla pronuncia sul merito, il giudice è tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. In applicazione del principio della domanda, infatti, il processo resta nella disponibilità del soggetto che lo ha instaurato e il giudice non può pronunciarsi nel merito quando sia venuto meno l’interesse della parte alla decisione. La sopravvenuta improcedibilità del ricorso principale per carenza di interesse determina, quando il ricorso incidentale trovi la propria ragione fondante esclusivamente nella proposizione del gravame principale, anche l’improcedibilità del ricorso incidentale. Venuta meno la controversia principale, viene infatti meno anche l’interesse alla decisione della domanda incidentale che rispetto ad essa assuma funzione dipendente e difensiva.
Il chiarimento previsto dall’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 è ammissibile soltanto quando sia diretto a rendere esplicito un contenuto già desumibile dall’offerta o a risolverne un’ambiguità, senza introdurre nuove prestazioni, quantità o condizioni; esso non può, invece, essere utilizzato per modificare o riformulare ex post la proposta negoziale. In particolare, una generica dichiarazione di conformità alla lex specialis non può prevalere sui dati quantitativi specificamente indicati nell’offerta tecnica, i quali definiscono concretamente la prestazione assunta dal concorrente. La rettifica quale errore materiale è consentita soltanto quando l’errore sia evidente e la sua correzione risulti dalla stessa offerta attraverso un’operazione necessitata e univoca; ove, invece, il chiarimento comporti la rideterminazione quantitativa della prestazione originariamente offerta, esso integra una modifica sostanziale incompatibile con il principio della par condicio. Né l’attivazione del soccorso procedimentale implica che la stazione appaltante abbia già qualificato la difformità come sanabile, avendo la richiesta di chiarimenti natura meramente istruttoria.
Nelle procedure di gara telematiche, qualora la lex specialis prescriva in modo chiaro che, dopo il caricamento dell’offerta economica, il concorrente debba procedere alla sua validazione mediante l’apposito tasto “Conferma offerta”, l’omissione di tale adempimento comporta la mancata presentazione dell’offerta e legittima l’esclusione dalla procedura. La conferma non costituisce un adempimento meramente formale, poiché assolve alla funzione sostanziale di trasmettere l’offerta e renderla disponibile alla commissione di gara; non assumono pertanto rilievo né il precedente caricamento dei documenti sulla piattaforma, né la ricezione di comunicazioni attestanti il solo caricamento, né la visualizzazione di indicatori grafici ad esso riferiti, soprattutto quando il sistema segnali espressamente che l’offerta non è stata confermata. In assenza di un comprovato malfunzionamento della piattaforma, trovano applicazione i principi di autoresponsabilità e diligenza professionale dell’operatore economico, sul quale ricadono le conseguenze dell’inesatto utilizzo degli strumenti telematici e dell’inosservanza delle regole tecnico-procedurali che integrano la disciplina di gara. L’esclusione non contrasta né con il principio del risultato e della fiducia, né con il principio di tassatività delle cause di esclusione, trattandosi non di un requisito soggettivo ulteriore, ma della mancata osservanza delle modalità necessarie per la valida presentazione dell’offerta. Non è inoltre consentito il soccorso istruttorio o procedimentale, poiché esso può riguardare chiarimenti su un’offerta regolarmente presentata, ma non può consentire, dopo la scadenza del termine, la conferma, l’integrazione o la trasmissione di un’offerta economica mai pervenuta nella disponibilità della commissione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso avverso il provvedimento di proroga del termine di presentazione delle offerte quando il pregiudizio lamentato dal concorrente non è attuale, potendo egli comunque risultare aggiudicatario nonostante l'ampliamento della platea; la proroga che accorda a tutti i concorrenti già istanti la facoltà di migliorare e integrare l'offerta non lede il principio della par condicio.
In materia di contratti pubblici, la riammissione in autotutela di un concorrente illegittimamente escluso per mancata valutazione dell'offerta tecnica non impone la rinnovazione integrale della procedura di gara, ma soltanto la riedizione del segmento procedimentale viziato, mediante valutazione dell'offerta tecnica pretermessa da parte della medesima commissione, anche se siano già state conosciute le offerte tecniche ed economiche degli altri concorrenti, purché non sia stata ancora aperta l'offerta economica del concorrente riammesso. Tale modalità operativa non viola i principi di segretezza, imparzialità e par condicio, né integra un'ipotesi di illegittima commistione tra offerta tecnica ed economica, rispondendo al principio di conservazione degli atti di gara. È inoltre inammissibile il ricorso con cui il concorrente chieda direttamente l'aggiudicazione senza dedurre e dimostrare la prova di resistenza, quando le censure prospettate sono idonee, al più, a fondare un interesse meramente strumentale alla rinnovazione della procedura.