Nel subprocedimento di verifica dell’anomalia l’operatore economico può fornire chiarimenti e giustificazioni sulle componenti dell’offerta, ma non può modificarne sostanzialmente la struttura economica al fine di rendere sostenibile ex post un’offerta che, nei termini originariamente formulati, risulti incoerente o insostenibile. La rimodulazione delle voci di costo effettuata per “far quadrare i conti”, senza adeguata dimostrazione di originarie sovrastime o sottostime e senza una puntuale giustificazione delle variazioni, integra una modifica sostanziale dell’offerta e legittima l’esclusione del concorrente. Nella verifica di anomalia sono ammissibili variazioni parziali e limitate delle singole voci di costo soltanto quando siano adeguatamente giustificate e bilanciate, ad esempio mediante la dimostrazione che alcune componenti erano state originariamente sopravvalutate e altre sottostimate, fermo restando l’importo complessivo dell’offerta e senza alterarne la sostanza.
Il ricorso proposto avverso l’esclusione da una procedura di gara prima dell’adozione del provvedimento finale di aggiudicazione non deve essere notificato agli altri concorrenti rimasti in gara, neppure quando uno di essi sia divenuto primo in graduatoria per effetto dell’esclusione, poiché prima della formale aggiudicazione non sussiste in capo a tali operatori una posizione di controinteresse qualificato direttamente emergente dal provvedimento impugnato.
Quando l'operatore applica un CCNL di settore diverso da quello indicato nel bando, la verifica di equivalenza ex art. 11 D.Lgs. 36/2023 e allegato I.01 non richiede l'identità assoluta dei due contratti, ma una valutazione complessiva delle tutele economiche e normative, con tolleranza degli scostamenti marginali; tale giudizio, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o erroneità dei criteri applicati. La congruità del costo della manodopera va, a sua volta, verificata per coerenza con i minimi retributivi del CCNL effettivamente applicato, essendo irrilevante la non perfetta sovrapponibilità con i livelli del CCNL indicato in gara. La valutazione di equivalenza tra il contratto collettivo applicato dall’operatore economico e quello indicato dalla stazione appaltante costituisce espressione di discrezionalità tecnica. Il sindacato del giudice amministrativo è pertanto limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, travisamento o applicazione di criteri tecnici erronei, non essendo consentito sostituire alla valutazione dell’amministrazione una diversa comparazione analitica dei singoli istituti contrattuali quando il giudizio complessivo di equivalenza risulti logicamente e tecnicamente sostenibile.
In una procedura per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, qualora la lex specialis richieda la presenza nel gruppo di lavoro di determinate professionalità certificate BIM, il possesso dei requisiti deve essere verificato con riferimento al gruppo di lavoro nel suo complesso e non necessariamente al singolo professionista originariamente indicato per lo svolgimento di una determinata funzione. Pertanto, ove un componente già inserito nel gruppo di lavoro sia in possesso, sin dalla presentazione dell’offerta, anche della certificazione richiesta per supplire alla carenza di altro componente, tale requisito può essere utilmente speso ai fini della partecipazione, purché la legge di gara consenta il cumulo di più certificazioni e restino garantite le distinte professionalità richieste. La redistribuzione dei compiti tra professionisti già indicati nell’offerta non integra, in tali condizioni, una modifica soggettiva del gruppo di lavoro né una modifica dell’offerta tecnica. L’indicazione, nella documentazione di gara, di un professionista titolare di una certificazione risultata scaduta non integra di per sé una falsa dichiarazione né determina automaticamente l’esclusione dell’operatore economico, ove la documentazione presentata rechi elementi idonei a rendere conoscibile alla stazione appaltante la data di scadenza della certificazione. Ai sensi degli artt. 96 e 98 del d.lgs. n. 36/2023, l’omissione o inesattezza dichiarativa assume rilievo ai fini del grave illecito professionale soltanto previa concreta valutazione della sua idoneità a influenzare il processo decisionale della stazione appaltante e dell’incidenza della condotta sull’affidabilità e integrità dell’operatore economico.
L’offerta tecnica può essere sottratta all’accesso, in tutto o in parte, soltanto in presenza di segreti tecnici o commerciali effettivamente individuati e comprovati ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 98 d.lgs. n. 30/2005. Non sono sufficienti il generico richiamo al know-how, alle prassi operative, alle esperienze aziendali, alla modulistica proprietaria o al sistema interno di qualità, dovendo essere dimostrati la concreta segretezza dell’informazione, la sua rilevanza economica e il vantaggio competitivo derivante dalla sua mancata divulgazione. L’oscuramento deve essere puntuale, selettivo e specificamente motivato e non può assumere carattere massivo o “precauzionale”. La stazione appaltante deve compiere una propria autonoma valutazione e, ove ritenga necessario oscurare interi blocchi dell’offerta, deve spiegare perché non sia possibile limitare la secretazione alle sole informazioni effettivamente riservate. Il medesimo principio si applica all’offerta economica e ai prezzi unitari, che non possono essere oscurati sulla base della mera affermazione della loro natura di segreto commerciale. Sono inoltre ostensibili gli atti relativi alla verifica dell’anomalia, alla verifica dei requisiti, nonché tutti gli atti, dati e informazioni presupposti all’aggiudicazione, salva l’individuazione puntuale di eventuali specifici segreti tecnici o commerciali.
L’obbligo di indicazione dei costi della manodopera previsto dall’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023 ha ad oggetto tutti i costi del personale effettivamente necessari all’esecuzione delle prestazioni comprese nell’appalto e, nel caso di un contratto misto, non può essere limitato alla sola prestazione principale o a una parte delle attività oggetto dell’affidamento. Tale obbligo, avente natura imperativa e funzionale alla tutela delle condizioni di lavoro e alla verifica della sostenibilità dell’offerta, opera anche in presenza di una lex specialis lacunosa o di una stima della stazione appaltante riferita soltanto ad alcune delle prestazioni, mediante eterointegrazione della disciplina di gara. L’omessa considerazione dei costi del personale necessario all’esecuzione di una parte delle prestazioni determina una sottostima dei costi della manodopera e costituisce un elemento significativo ai fini della verifica della complessiva sostenibilità dell’offerta, che deve essere effettuata prima dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023. È, inoltre, illegittima la clausola della lex specialis che subordini l’attivazione della verifica di anomalia esclusivamente al ribasso del costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante, poiché tale costo rappresenta soltanto uno degli elementi rilevanti nel giudizio sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta e non può essere assunto quale criterio esclusivo di verifica. La valutazione dell’idoneità delle misure di self-cleaning adottate dall’operatore economico presuppone che la stazione appaltante disponga di una conoscenza completa e adeguata dei fatti potenzialmente incidenti sulla sua integrità e affidabilità professionale. È pertanto illegittimo, per difetto di istruttoria, il giudizio positivo sull’efficacia delle misure di self-cleaning fondato esclusivamente sulla comunicazione dell’operatore economico, qualora questa rappresenti solo parzialmente le vicende oggetto di un procedimento penale e ometta elementi essenziali, quali l’applicazione di misure cautelari personali nei confronti di soggetti apicali e il contenuto delle contestazioni formulate dall’autorità giudiziaria. Le misure organizzative adottate dall’impresa possono essere apprezzate ai fini del ripristino dell’affidabilità soltanto dopo che la stazione appaltante abbia acquisito gli elementi necessari per valutare concretamente la gravità dei fatti cui esse intendono porre rimedio
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso avverso il provvedimento di proroga del termine di presentazione delle offerte quando il pregiudizio lamentato dal concorrente non è attuale, potendo egli comunque risultare aggiudicatario nonostante l'ampliamento della platea; la proroga che accorda a tutti i concorrenti già istanti la facoltà di migliorare e integrare l'offerta non lede il principio della par condicio.