Equivalenza delle tutele tra CCNL diversi: valutazione complessiva e sindacato sulla discrezionalità tecnica. Limiti del sindacato giurisdizionale
Quando l'operatore applica un CCNL di settore diverso da quello indicato nel bando, la verifica di equivalenza ex art. 11 D.Lgs. 36/2023 e allegato I.01 non richiede l'identità assoluta dei due contratti, ma una valutazione complessiva delle tutele economiche e normative, con tolleranza degli scostamenti marginali; tale giudizio, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o erroneità dei criteri applicati. La congruità del costo della manodopera va, a sua volta, verificata per coerenza con i minimi retributivi del CCNL effettivamente applicato, essendo irrilevante la non perfetta sovrapponibilità con i livelli del CCNL indicato in gara. La valutazione di equivalenza tra il contratto collettivo applicato dall’operatore economico e quello indicato dalla stazione appaltante costituisce espressione di discrezionalità tecnica. Il sindacato del giudice amministrativo è pertanto limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, travisamento o applicazione di criteri tecnici erronei, non essendo consentito sostituire alla valutazione dell’amministrazione una diversa comparazione analitica dei singoli istituti contrattuali quando il giudizio complessivo di equivalenza risulti logicamente e tecnicamente sostenibile.
- Art. 11, commi 1-4, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Allegato I.01, artt. 3 e 4, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 110 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 102 D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)
- Art. 108, commi 2 e 5, D.Lgs. 36/2023(testo vigente su Normattiva, si apre in una nuova scheda)