Ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, la verifica di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità deve essere svolta nei confronti della migliore offerta che, sulla base di elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La disciplina vigente non impone, pertanto, alla stazione appaltante di sottoporre a verifica tutte le offerte che presentino profili di possibile anomalia, ma concentra il controllo sull’offerta dell’operatore destinato, in caso di aggiudicazione, a eseguire il contratto. L’estensione della verifica di anomalia anche alle offerte non collocate al primo posto si porrebbe in contrasto con il principio del risultato, determinando un aggravamento procedimentale non funzionale alla scelta del contraente.
Sono inammissibili le censure dirette a contestare la congruità di un’offerta non destinataria della verifica di anomalia, qualora la stazione appaltante non abbia esercitato alcun potere valutativo su di essa. Tali doglianze investono infatti poteri amministrativi non ancora esercitati e non possono condurre il giudice a sostituirsi preventivamente alla stazione appaltante nella valutazione di sostenibilità dell’offerta.
La libertà dell’operatore economico nella strutturazione dell’offerta non consente di costruire le singole voci di prezzo in modo del tutto disancorato dall’effettiva struttura dei costi e dei ricavi del servizio, al solo fine di sfruttare il meccanismo di attribuzione dei punteggi previsto dalla lex specialis. È legittima la valutazione negativa della stazione appaltante quando l’offerta, pur formalmente rispettosa della disciplina di gara, concentri pressoché integralmente i ricavi in una componente di modesto peso valutativo, saturando la disponibilità di spesa dell’amministrazione, e contestualmente azzeri o riduca in modo macroscopico una voce economicamente rilevante cui sia attribuito un punteggio elevato, così da conseguire un vantaggio competitivo non riconducibile a una fisiologica organizzazione imprenditoriale dei costi. Una simile architettura dell’offerta può determinare una distorsione della dinamica concorrenziale e non costituisce necessariamente legittima espressione dell’autonomia imprenditoriale. Integra gli estremi del grave illecito professionale di cui all’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 2023 la condotta dell’operatore economico che, nel rispondere alla richiesta di chiarimenti della stazione appaltante, fornisca informazioni formalmente pertinenti ma sostanzialmente inidonee a rappresentare le reali modalità di determinazione dell’offerta e suscettibili di fuorviare il processo decisionale relativo all’esclusione, alla selezione o all’aggiudicazione.
Il Piano Economico Finanziario, ove costituisca parte integrante e fondamentale dell’offerta economica, deve essere prodotto secondo le modalità e le forme riservate previste dalla lex specialis e dalla piattaforma telematica di gara. La sua omessa produzione entro il termine di presentazione dell’offerta, quando riconducibile a un disguido dell’operatore economico e non a un malfunzionamento del sistema, non è suscettibile di soccorso istruttorio o procedimentale, trattandosi di elemento sostanziale dell’offerta economica e non di mera carenza documentale. L’invio successivo del Piano Economico Finanziario mediante una comune PEC indirizzata alla stazione appaltante non può sanare l’omesso caricamento sulla piattaforma di gara, poiché viola le modalità riservate prescritte per la presentazione dell’offerta economica e determina il rischio che il contenuto dell’offerta sia riconoscibile o conoscibile da soggetti estranei al seggio di gara. L’osservanza delle forme telematiche prescritte risponde, pertanto, non a un’esigenza meramente formalistica, ma alla tutela della segretezza delle offerte e della par condicio tra i concorrenti. I principi del risultato, della fiducia, del favor partecipationis, della proporzionalità e della strumentalità delle forme non consentono di superare l’omessa tempestiva presentazione di un documento costituente parte essenziale dell’offerta economica, né possono giustificare l’attivazione del soccorso istruttorio quando ciò comporterebbe l’integrazione postuma dell’offerta e la violazione delle regole poste a presidio della par condicio.
Nel processo amministrativo, qualora la parte ricorrente dichiari in modo inequivoco, prima della decisione della causa, il venir meno dell’interesse alla pronuncia sul merito, il giudice è tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. In applicazione del principio della domanda, infatti, il processo resta nella disponibilità del soggetto che lo ha instaurato e il giudice non può pronunciarsi nel merito quando sia venuto meno l’interesse della parte alla decisione. La sopravvenuta improcedibilità del ricorso principale per carenza di interesse determina, quando il ricorso incidentale trovi la propria ragione fondante esclusivamente nella proposizione del gravame principale, anche l’improcedibilità del ricorso incidentale. Venuta meno la controversia principale, viene infatti meno anche l’interesse alla decisione della domanda incidentale che rispetto ad essa assuma funzione dipendente e difensiva.
Ai fini della verifica del requisito di idoneità professionale, i codici ATECO non hanno valore certificativo dell’attività concretamente svolta dall’impresa, assolvendo essenzialmente a finalità statistiche, fiscali e contributive. La necessaria corrispondenza tra iscrizione camerale e oggetto dell’appalto deve essere verificata avendo riguardo all’attività risultante dall’oggetto sociale e secondo un criterio sostanziale di congruenza, senza richiedere una perfetta sovrapponibilità tra le attività indicate nel certificato camerale e tutte le prestazioni oggetto dell’affidamento. Nei raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, ai sensi dell’art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, salvo diversa previsione della lex specialis. Non è pertanto necessario che ciascuna impresa raggruppata disponga autonomamente dell’intero requisito richiesto per la partecipazione.
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso avverso il provvedimento di proroga del termine di presentazione delle offerte quando il pregiudizio lamentato dal concorrente non è attuale, potendo egli comunque risultare aggiudicatario nonostante l'ampliamento della platea; la proroga che accorda a tutti i concorrenti già istanti la facoltà di migliorare e integrare l'offerta non lede il principio della par condicio.