Principio di diritto

L’art. 114, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, in ragione del suo tenore letterale e della sua collocazione sistematica nella disciplina dell’esecuzione dei contratti, non configura un requisito di partecipazione alle procedure per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. L’eventuale incompatibilità tra le funzioni di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione costituisce, salvo diversa ed espressa previsione della lex specialis, una condizione da verificare nella fase esecutiva e non può determinare l’esclusione del concorrente dalla gara né comportare l’eterointegrazione della legge di gara. Qualora venga in rilievo una causa di incompatibilità attinente alla fase esecutiva e non un requisito di partecipazione, è consentita la sostituzione del professionista originariamente indicato con altro professionista munito dei medesimi requisiti, tanto più se già appartenente al gruppo di lavoro e indicato nell’offerta. Tale sostituzione, risolvendosi in una mera rimodulazione dei ruoli all’interno del gruppo, non determina una modifica dell’offerta tecnica

Apri la scheda completa
Principio di diritto

Ai fini della verifica del requisito di idoneità professionale, i codici ATECO non hanno valore certificativo dell’attività concretamente svolta dall’impresa, assolvendo essenzialmente a finalità statistiche, fiscali e contributive. La necessaria corrispondenza tra iscrizione camerale e oggetto dell’appalto deve essere verificata avendo riguardo all’attività risultante dall’oggetto sociale e secondo un criterio sostanziale di congruenza, senza richiedere una perfetta sovrapponibilità tra le attività indicate nel certificato camerale e tutte le prestazioni oggetto dell’affidamento. Nei raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, ai sensi dell’art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, salvo diversa previsione della lex specialis. Non è pertanto necessario che ciascuna impresa raggruppata disponga autonomamente dell’intero requisito richiesto per la partecipazione.

Apri la scheda completa
Principio di diritto

Gli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023 delineano un regime speciale e autonomo di accesso agli atti di gara, nel quale l’interesse all’accesso del concorrente non aggiudicatario è in re ipsa, in ragione della posizione qualificata derivante dalla partecipazione alla procedura e dell’interesse alla verifica dell’attribuzione dei punteggi e della legittimità dell’aggiudicazione.

La sottrazione all’accesso di parti dell’offerta tecnica per la presenza di segreti tecnici o commerciali costituisce un’eccezione alla regola dell’ostensibilità e richiede una motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, nonché un’autonoma valutazione della stazione appaltante, chiamata a effettuare un concreto bilanciamento tra tutela della riservatezza, trasparenza e diritto di difesa, senza potersi limitare al mero recepimento dell’opposizione formulata dall’aggiudicatario.

Il generico richiamo al know-how aziendale non è sufficiente a giustificare l’oscuramento: il concorrente deve individuare in modo chiaro e specifico le informazioni riservate, dimostrandone la segretezza, la rilevanza economica, il vantaggio competitivo derivante dalla loro conoscenza e l’adozione di adeguate misure di protezione, secondo i requisiti dell’art. 98 d.lgs. n. 30/2005.

L’oscuramento deve, inoltre, rispettare un principio di stretta proporzionalità, potendo riguardare esclusivamente le precise informazioni effettivamente riservate la cui divulgazione arrecherebbe un concreto pregiudizio economico o competitivo.

Apri la scheda completa
Principio di diritto

Nelle procedure di gara, le clausole della lex specialis devono essere interpretate secondo il loro significato letterale e sistematico, senza attribuire alle stesse obblighi ulteriori o impliciti non chiaramente desumibili dal testo; in presenza di più interpretazioni astrattamente compatibili, deve essere privilegiata quella conforme al principio del favor partecipationis. Ne consegue che, qualora la disciplina di gara, ai fini dell’attribuzione di un punteggio premiale, richieda al concorrente una dichiarazione contenente “evidenza” del titolo di proprietà o di disponibilità di determinati mezzi, tale espressione, in assenza di una specifica previsione, non può essere interpretata come imposizione dell’ulteriore onere di allegare già in sede di offerta la documentazione comprovante il titolo dichiarato. L’onere documentale di comprova deve essere previsto in modo espresso, non essendo consentita un’integrazione postuma della disciplina di gara mediante interpretazione estensiva. Tale soluzione è coerente anche con il principio del risultato, che, in presenza di clausole ambigue, impone di privilegiare l’interpretazione funzionale al conseguimento dell’interesse sostanziale perseguito dalla stazione appaltante.

Apri la scheda completa
Principio di diritto

Negli appalti di servizi non vige, salvo espressa previsione della lex specialis, un principio di necessaria corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione dei singoli componenti del RTI. I requisiti di esecuzione non devono essere posseduti già in gara, salvo che siano chiaramente qualificati come requisiti di partecipazione o elementi essenziali dell’offerta. In sede di verifica di anomalia è ammessa la rimodulazione interna delle voci di costo, purché non siano modificati il prezzo complessivo e l’impianto sostanziale dell’offerta. Non integra subappalto l’attività resa da un lavoratore autonomo privo di autonoma organizzazione imprenditoriale e inserita nell’organizzazione dell’affidatario.

Apri la scheda completa
Principio di diritto

L'allegato contenente gli ulteriori elementi dell'offerta economica, ove qualificato dalla legge di gara come componente essenziale dell'offerta economica a pena di esclusione, non è equiparabile a un mero documento di riepilogo; la sua omessa allegazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio, che non consente di integrare omissioni relative all'offerta economica, a tutela della par condicio tra i concorrenti. L’art. 101, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 36/2023 vieta il soccorso istruttorio integrativo o sanante per la documentazione che compone l’offerta tecnica ed economica; è consentito solo chiedere chiarimenti e rettificare errori materiali, ma non acquisire postuma documentazione essenziale omessa. La preesistenza del documento (compilato e firmato digitalmente prima della scadenza) è irrilevante: ciò che conta è l’omesso caricamento del file a sistema al momento della presentazione dell’offerta, carenza che non può essere sanata postuma senza violare la par condicio.

Apri la scheda completa

Pronti a parlarne?

In quale ambito hai bisogno del nostro supporto?

Vorrei parlare con i vostri esperti in:

Seleziona le aree di consulenza