L'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 fornisce indicazioni alla stazione appaltante, chiarendo alla medesima come deve procedere nel determinare l'importo posto a base di gara e i costi della manodopera e come deve valutare il ribasso complessivo offerto dall'operatore economico. In particolare, l’indicazione fornita dal legislatore alle stazioni appaltanti non è quella di sottrarre i costi della manodopera al ribasso, bensì di individuarli, cioè quantificarli ai sensi del comma 13, e di “scorporare” gli stessi dall'importo soggetto a ribasso, cioè di indicare separatamente i medesimi, così come quantificati, rispetto all'importo (complessivo) soggetto a ribasso. Tuttavia, quest'ultimo, cioè l’importo a base di gara - ai sensi del primo periodo - comprende anche i costi della manodopera. In sintesi, la novità rispetto al testo dell'art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016 consiste soltanto nel fatto che i costi della manodopera sono indicati separatamente, ma tale indicazione separata non li sottrae al ribasso. La quantificazione scorporata dei costi della manodopera negli atti di gara risponde alla ratio di imporre una maggiore trasparenza all'azione amministrativa e di rafforzare la tutela della manodopera, tutela che deve essere contemperata con la libertà di impresa, costituzionalmente garantita, che non consente di comprimere la facoltà dell'operatore economico di dimostrare che la più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l'importo rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante negli atti di gara. Inoltre, attraverso la quantificazione scorporata dei costi della manodopera, si responsabilizzano gli operatori economici che devono parametrare i loro costi della manodopera a quelli indicati dalla stazione appaltante, devono svolgere una seria valutazione preventiva dei predetti costi prima di formulare il proprio ribasso complessivo e devono indicarli in modo da consentire alla S.A. di verificare il rispetto dei minimi salariali e delle norme sul costo del lavoro. Infatti, fermo restando il rispetto dei minimi salariali, l'operatore economico, nel dimostrare la sostenibilità complessiva dell'offerta economica, cioè di quella ridotta in applicazione del ribasso offerto, può giustificare l'importo contrattuale proposto anche dando conto di una più efficiente organizzazione aziendale che consenta di giustificare un costo della manodopera inferiore a quello quantificato dalla S.A.
- Non può essere utilizzato quanto dichiarato in sede di verifica di anomalia per rielaborare il contenuto testuale dell'offerta tecnica presentata in gara, atteso che l'attribuzione del punteggio tecnico si basa su quanto dichiarato dall'offerente e che il principio di immodificabilità dell'offerta impedisce di modificare quest'ultima con i giustificativi presentati in sede di verifica di anomalia.
- Il soccorso istruttorio correttivo disciplinato dall'art. 101, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 è ancorato alla presenza di plurimi elementi, riguardanti innanzitutto l'oggetto, in quanto la rettifica deve riguardare un errore materiale e non deve dare corso alla presentazione di una nuova offerta o, comunque, alla modifica sostanziale della stessa, oltre a dover comunque essere assicurato l'anonimato. Inoltre esso presuppone l'iniziativa dell'operatore economico (e non della stazione appaltante), che deve attivarsi entro il termine che coincide con il momento effettivo in cui la singola offerta viene aperta.
- Nell'affidamento diretto, il contratto è affidato senza una procedura di gara e, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta del contraente è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente (la definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. d), dell'allegato I.1. include, evidentemente, anche le concessioni), nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal codice.
La procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, attraverso l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara a meno che non sia la stessa stazione appaltante a optare per quest'ultima soluzione. Le caratteristiche dell'affidamento diretto sono le seguenti: a) non si tratta di una procedura competitiva e, quindi, non è una gara, neppure intesa in senso informale; b) non c'è un criterio di aggiudicazione; c) non c'è una graduatoria; d) l'acquisizione di preventivi, in caso di previo interpello, non qualifica gli stessi come offerte da valutare in una procedura competitiva. La differenza tra affidamento diretto previo interpello e procedura negoziata è piuttosto semplice: la procedura negoziata è una gara, mentre l'interpello con l'acquisizione di preventivi è una delle modalità (non l'unica) di giustificazione della scelta di negoziare con un determinato operatore economico. Se è prevista una fase preliminare volta ad acquisire le manifestazioni di interesse, un confronto competitivo, il vaglio di una commissione giudicatrice, un criterio di aggiudicazione, di certo non si è in presenza di un affidamento diretto, bensì di una gara e, come gara, va trattata. Se la stazione appaltante decide di fare una gara, pur non essendovi obbligata, non può poi disapplicare le regole che essa stessa si è data, giustificando tale disapplicazione dietro lo schermo di un inesistente affidamento diretto.
- Il principio di rotazione in verità è un criterio, trattandosi di un regola, introdotta per assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie dei contratti pubblici. Tale principio, se inteso in modo distorto, finisce per concretizzare una causa di esclusione dalle procedure di gara non codificata. La funzione del criterio della rotazione è incompatibile con le procedure aperte al mercato. Se nelle procedure negoziate la rotazione tende a controbilanciare la facoltà attribuita alla stazione appaltante di individuare gli operatori economici con i quali contrattare, questa esigenza non ricorre nelle procedure aperte e in ogni caso in cui l'amministrazione proceda attraverso un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici. Quando il procedimento di gara è preceduto da un avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse aperto a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nell'avviso pubblico, cui abbia fatto seguito l'invio delle lettere di invito a tutti gli operatori che hanno manifestato interesse, la rotazione non si applica, semplicemente perché il meccanismo di apertura alla partecipazione degli operatori economici del settore interessato esclude qualsiasi intervento della stazione appaltante nella fase di selezione o di individuazione preliminare degli operatori economici da invitare alla procedura. Se la stazione appaltante si determina per una vera e propria procedura competitiva aperta a tutti i soggetti interessati, non può escludere il gestore uscente.
La violazione delle prescrizioni redazionali dell’offerta tecnica relative al formato, alla dimensione del carattere, al numero di pagine o alle modalità di impaginazione non determina l’esclusione automatica del concorrente, ove tale conseguenza non sia espressamente prevista dalla lex specialis. Qualora il disciplinare stabilisca che il contenuto eccedente il limite massimo di pagine non debba essere preso in considerazione, la conseguenza della difformità è costituita dallo stralcio delle sole parti eccedenti, comprese quelle che risulterebbero tali una volta ricondotto l’elaborato ai parametri redazionali prescritti. Il concorrente che contesti l’indebita valutazione delle parti eccedenti è tenuto, inoltre, a superare la prova di resistenza, dimostrando che la loro espunzione avrebbe concretamente modificato la graduatoria, non potendosi presumere l’azzeramento integrale del punteggio relativo ai criteri interessati qualora le restanti parti dell’offerta siano autonomamente comprensibili e valutabili.
- Rivestono carattere immediatamente lesivo e, quindi, sono soggette all'onere di immediata impugnazione, le clausole della lex specialis che, fra l'altro, impediscono l'accesso alla gara (come nella circostanza, visto che la presentazione dell'offerta in modalità full digital non era consentita) ovvero anche la formulazione di un'offerta consapevole, razionale e remunerativa.
- L'equivalenza nel sistema degli appalti pubblici è ammessa, quanto ai requisiti minimi previsti nel capitolato, limitatamente a quelli di natura funzionale e deve, viceversa, ritenersi preclusa per quelli di natura strutturale, pena l'emersione di aliud pro alio e del conseguente vulnus al generale principio di par condicio. La natura funzionale del requisito minimo non dipende dalla natura intrinseca del requisito, bensì dalla qualificazione esplicitata dalla stazione appaltante nella lex specialis.
In base al nuovo art. 67 del d.lgs. 36/2023, ove il consorzio stabile designi una consorziata per l'esecuzione, i requisiti devono essere posseduti e comprovati da quest'ultima in proprio, non rilevando gli eventuali requisiti del consorzio in assenza di un contratto di avvalimento contrattuale. Consentire al Consorzio di estromettere la consorziata priva di requisiti per assumere in proprio l'esecuzione in sanatoria, comporterebbe una modificazione della volontà negoziale espressa nell'offerta, nonché l'elusione del correttivo di cui al d.lgs. n. 209/2024, reintroducendo in via surrettizia logiche elusive figlie del superato regime del cumulo alla rinfusa. Una tale modifica, infatti, in quanto finalizzata a rendere le percentuali di esecuzione compatibili con i requisiti di qualificazione posseduti, determinerebbe una modifica sostanziale dell'offerta presentata, con conseguente violazione del principio della par condicio competitorum. Il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 non spiega alcuna efficacia immunizzante o sanante laddove la pretesa espulsiva tragga direttamente origine dal mancato possesso di un requisito speciale di qualificazione e di capacità tecnica (art. 100 del d.lgs. n. 36/2023), la cui cogenza sia posta in via imperativa da norme di legge primarie a presidio dell'idoneità soggettiva ed esecutiva dell'operatore economico, rientrando specificamente ed espressamente nell'alveo delle esclusioni tassative disposte dal Codice dei contratti pubblici. Ne discende che la sanzione espulsiva derivante dall'accertata inidoneità qualificatoria dell'esecutore designato non costituisce un'applicazione analogica o estensiva del quadro sanzionatorio, bensì si configura come l'effetto vincolato e doveroso dell'applicazione di norme tassative del Codice, non residuando in capo all'amministrazione alcun margine di discrezionalità ermeneutica volto a legittimare l'ammissione alla gara di un operatore privo della capacità economico-tecnica prescritta per l'esecuzione della commessa pubblica.