L'annullamento in autotutela di una procedura di gara per esigenze sopravvenute, finanziarie ed organizzative della Stazione Appaltante (nel caso specifico la sopravvenuta necessità di mutare radicalmente la strategia di approvvigionamento dei servizi affidati) deve essere ricondotto al paradigma normativo della revoca, di cui all’articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, e non a quello dell’annullamento d’ufficio, di cui all’articolo 21-novies. La sopravvenuta carenza di copertura finanziaria costituisce una valida ragione per disporre la revoca dell’affidamento di un appalto, a condizione che la discrezionalità amministrativa sia esercitata nei limiti della ragionevolezza, della logicità e del corretto accertamento dei presupposti fattuali. Anche in caso di legittimità della revoca e della correttezza del comportamento dell'Amministrazione, spetta comunque all'aggiudicatario della gara revocata l'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies, commi 1, terzo periodo, e 1-bis, della legge n. 241 del 1990.
Il termine decadenziale di trenta giorni per impugnare il diniego di accesso agli atti ex art. 116 c.p.a. decorre dalla comunicazione del provvedimento all'indirizzo PEC della parte istante, anche qualora questa abbia agito tramite difensore, ove non abbia eletto domicilio presso lo studio legale. La rimessione in termini non è ammessa quando il provvedimento di diniego identifica espressamente la richiesta di accesso cui si riferisce, rendendo inequivocabile il suo contenuto.
Ai sensi dell'art. 54, co. 2 d.gls. 36/2023, in caso di aggiudicazione dell'offerta con il criterio del prezzo più basso, qualora le stazioni appaltanti abbiano indicato negli atti di gara - quale metodo per l’individuazione delle offerte anomale - il metodo A di cui all'allegato II.2, nel calcolo della soglia di anomalia le offerte di uguale ribasso devono essere considerate distintamente nei loro singoli valori (criterio assoluto), e non come offerta unica (blocco unitario).
La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato si muove nel senso di ritenere, in linea astratta, legittima l’introduzione di clausole concernenti i limiti dimensionali dell’offerta tecnica, purché siano applicate cum grano salis e corrispondano, nella loro concreta applicazione, all’interesse reale a che i concorrenti non possano trarre un vantaggio indebito dalla formulazione dell'offerta in senso difforme. Nel caso di specie, a fronte di un limite di 25 pagine espressamente prescritto a tutti i concorrenti con una clausola in sé esente da nullità, la ricorrente ha presentato un’offerta di ben 74 pagine. Se la stazione appaltante non l'avesse esclusa, essa avrebbe goduto di una posizione di estremo favore, stante il carattere dettagliato dei profili tecnici sui quali ha potuto diffondersi rispetto ai concorrenti che, invece, si sono uniformati alla legge di gara.
Il termine per impugnare il provvedimento di esclusione decorre dalla seduta pubblica di gara alla quale abbia partecipato un rappresentante dell'impresa esclusa, qualora la motivazione dell'esclusione sia stata integralmente verbalizzata, senza che tale termine possa essere procrastinato fino alla delibera di aggiudicazione. La difformità tra i costi della manodopera indicati nell'offerta e quelli esposti nei giustificativi non è emendabile tramite soccorso istruttorio, trattandosi di un elemento essenziale dell'offerta economica e non di un mero errore materiale (in sede di giustificazioni l'impresa ha quasi triplicato i costi di manodopera facendo emergere un’assoluta incongruenza rispetto al dato indicato in offerta).
L'equivalenza nel sistema degli appalti pubblici è ammessa, quanto ai requisiti minimi previsti nel capitolato, limitatamente a quelli di natura funzionale e deve, viceversa, ritenersi preclusa per quelli di natura strutturale, pena l'emersione di aliud pro alio e del conseguente vulnus al generale principio di par condicio. La natura funzionale del requisito minimo non dipende dalla natura intrinseca del requisito, bensì dalla qualificazione esplicitata dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara.