Ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi ex art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, è necessario che il soggetto interessato sia intervenuto nella fase di aggiudicazione o di esecuzione dell'appalto con compiti funzionali, intendendosi per tali quelli che implicano esercizio della funzione amministrativa.
La disposizione in esame si rivolge, infatti, ai soggetti che intervengono nella procedura, svolgendo compiti riconducibili alla stazione appaltante e che, per la loro specifica condizione, hanno "direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale" che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione. Destinatario della previsione normativa è, dunque, il personale dell'Amministrazione, per il quale il comma 3 dell'art. 16 prevede obblighi di comunicazione e di astensione, e non già il professionista indicato nell'offerta tecnica dal soggetto aggiudicatario.
L'ANAC non svolge un sindacato sulla fondatezza o legittimità dei fatti oggetto di segnalazione. L'Autorità non riveste un ruolo arbitrale né può sostituirsi al giudice ordinario nella valutazione della gravità dell'inadempimento, né alle stazioni appaltanti nella ponderazione discrezionale delle segnalazioni ricevute. L'annotazione è legittima ove la notizia risulti utile e sia sorretta da adeguata istruttoria. L'operatore economico può ottenerne la rimozione solo dimostrando la manifesta infondatezza della segnalazione, apprezzabile senza complesse indagini istruttorie.
L'operatore economico che indica nella propria offerta un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante è tenuto a dimostrare l'equivalenza delle tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti; in caso di esito negativo della verifica di equivalenza, va disposta l'esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, richiamato dall'art. 11, comma 4.
Il ricorso avverso l’annullamento d’ufficio di una determinazione di affidamento del contratto è regolato dall'art. 120, co. 2, c.p.a., a tenore del quale gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici sono impugnati con ricorso dinanzi al T.A.R. competente nel termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione mentre, ai sensi dell’art. 119, co. 2, c.p.a., i restanti termini processuali ordinari sono dimezzati. In tale ambito, non è applicabile il principio processualcivilistico della conservazione degli effetti degli atti processuali desumibile dall’art. 156 c.p.c., il quale consente la sanatoria di un atto viziato da nullità ove venga raggiunto lo scopo rispetto al quale esso è preordinato. Ciò, in ragione del fatto che l’art. 39, co. 1, c.p.a. consente l’applicazione, nel processo amministrativo, di disposizioni processualcivilistiche soltanto se sussiste una lacuna nell'ordinamento processuale amministrativo e le medesime siano compatibili con il c.p.a., requisiti che non risultano integrati nella presente fattispecie.
- Nel vigente assetto normativo delineato dagli artt. 57 e 102 del d.lgs. n. 36/2023, il progetto di assorbimento del personale non riveste carattere meramente formale, ma integra un elemento necessario e strutturale dell'offerta economica, la cui omissione non è soccorribile.
- Il fatto di aver accettato la clausola sociale prevista dalla lex specialis di gara sulla stabilità occupazionale non può essere reputato circostanza equipollente alla presentazione del progetto di riassorbimento, poiché tale accettazione non afferma alcunché sulle modalità con cui l'operatore economico intende adempiere in concreto all'obbligo di assorbimento del personale, né consente alla stazione appaltante di svolgere le verifiche demandatele dal legislatore.
Nel caso in cui le Specifiche Tecniche di gara prevedano determinati requisiti per elementi e accessori dell'oggetto principale della fornitura e la presentazione di campionature da parte dell'offerente, la mancata presentazione di queste ultime costituisce un vizio idonee a comportare l'esclusione dell'operatore dalla gara. Verificandosi un'ipotesi di incompletezza e indeterminatezza dell'offerta, deve escludersi la possibilità di ricorso al soccorso istruttorio non ammesso per le carenze dell'offerta tecnica, essendosi al di fuori dell'ambito del c.d. soccorso procedimentale, che può essere attuato in presenza di una mera richiesta di chiarimenti senza necessità di dover attingere a documenti esterni all’offerta.