Ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, la verifica di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità deve essere svolta nei confronti della migliore offerta che, sulla base di elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La disciplina vigente non impone, pertanto, alla stazione appaltante di sottoporre a verifica tutte le offerte che presentino profili di possibile anomalia, ma concentra il controllo sull’offerta dell’operatore destinato, in caso di aggiudicazione, a eseguire il contratto. L’estensione della verifica di anomalia anche alle offerte non collocate al primo posto si porrebbe in contrasto con il principio del risultato, determinando un aggravamento procedimentale non funzionale alla scelta del contraente.
Sono inammissibili le censure dirette a contestare la congruità di un’offerta non destinataria della verifica di anomalia, qualora la stazione appaltante non abbia esercitato alcun potere valutativo su di essa. Tali doglianze investono infatti poteri amministrativi non ancora esercitati e non possono condurre il giudice a sostituirsi preventivamente alla stazione appaltante nella valutazione di sostenibilità dell’offerta.
Il chiarimento previsto dall’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 è ammissibile soltanto quando sia diretto a rendere esplicito un contenuto già desumibile dall’offerta o a risolverne un’ambiguità, senza introdurre nuove prestazioni, quantità o condizioni; esso non può, invece, essere utilizzato per modificare o riformulare ex post la proposta negoziale. In particolare, una generica dichiarazione di conformità alla lex specialis non può prevalere sui dati quantitativi specificamente indicati nell’offerta tecnica, i quali definiscono concretamente la prestazione assunta dal concorrente. La rettifica quale errore materiale è consentita soltanto quando l’errore sia evidente e la sua correzione risulti dalla stessa offerta attraverso un’operazione necessitata e univoca; ove, invece, il chiarimento comporti la rideterminazione quantitativa della prestazione originariamente offerta, esso integra una modifica sostanziale incompatibile con il principio della par condicio. Né l’attivazione del soccorso procedimentale implica che la stazione appaltante abbia già qualificato la difformità come sanabile, avendo la richiesta di chiarimenti natura meramente istruttoria.
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso avverso il provvedimento di proroga del termine di presentazione delle offerte quando il pregiudizio lamentato dal concorrente non è attuale, potendo egli comunque risultare aggiudicatario nonostante l'ampliamento della platea; la proroga che accorda a tutti i concorrenti già istanti la facoltà di migliorare e integrare l'offerta non lede il principio della par condicio.
In materia di contratti pubblici, la riammissione in autotutela di un concorrente illegittimamente escluso per mancata valutazione dell'offerta tecnica non impone la rinnovazione integrale della procedura di gara, ma soltanto la riedizione del segmento procedimentale viziato, mediante valutazione dell'offerta tecnica pretermessa da parte della medesima commissione, anche se siano già state conosciute le offerte tecniche ed economiche degli altri concorrenti, purché non sia stata ancora aperta l'offerta economica del concorrente riammesso. Tale modalità operativa non viola i principi di segretezza, imparzialità e par condicio, né integra un'ipotesi di illegittima commistione tra offerta tecnica ed economica, rispondendo al principio di conservazione degli atti di gara. È inoltre inammissibile il ricorso con cui il concorrente chieda direttamente l'aggiudicazione senza dedurre e dimostrare la prova di resistenza, quando le censure prospettate sono idonee, al più, a fondare un interesse meramente strumentale alla rinnovazione della procedura.
La declaratoria di nullità della clausola che impone, a pena di esclusione, la produzione di una specifica figura contrattuale tipica non caduca l'obbligo del concorrente di dimostrare in gara la serietà e l'idoneità dell'impegno a dotarsi della disponibilità del bene richiesto; pertanto la stazione appaltante, in sede di riedizione del potere conformativo, può legittimamente disporre l'esclusione all'esito negativo della valutazione di merito sulla sostanza dell'impegno assunto, senza per ciò eludere o violare il giudicato.
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, la commissione giudicatrice non può delegare a esperti esterni attività valutative delle offerte tecniche, potendo avvalersi di essi esclusivamente per compiti di supporto istruttorio o illustrativo. È illegittima la procedura di gara qualora gli esperti esterni attribuiscano punteggi o formulino giudizi tecnici destinati a influenzare la valutazione della commissione, ovvero quando, dopo l'apertura delle offerte, vengano introdotti nuovi sub-criteri di valutazione non previsti dalla lex specialis. Tali condotte violano gli artt. 93 e 108 del d.lgs. n. 36/2023, nonché i principi di imparzialità, trasparenza e par condicio, imponendo l'annullamento della procedura e la sua riedizione.