Principio di diritto

In una procedura con inversione procedimentale, la verifica dei requisiti di partecipazione è limitata al solo primo classificato; se la stazione appaltante non ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa né all’eventuale attivazione del sub-procedimento di verifica di congruità nei confronti della seconda classificata, è impedito al ricorrente sollecitare il Collegio a svolgere apprezzamenti tecnico-discrezionali non ancora compiuti dall’amministrazione, in contrasto con il divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a. Le contestazioni relative all'esclusione di un concorrente, all'anomalia dell'offerta e alla congruità dei costi della manodopera devono essere valutate in relazione alle specifiche prescrizioni della lex specialis e alle disposizioni dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023. La giurisprudenza amministrativa distingue, infatti, tra costi diretti della commessa, relativi al personale stabilmente impiegato nell'esecuzione dell'appalto, e costi indiretti, riferiti a figure di coordinamento, supporto, direzione o raccordo, che operano trasversalmente su più contratti. Solo i primi devono essere necessariamente indicati come costi della manodopera ai sensi dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023 (Cons. Stato, Sez. V, 19 maggio 2025, n. 4250; Id., 3 novembre 2020, n. 6786).

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La previsione contrattuale di un responsabile amministrativo e di un ufficio dedicato al controllo della commessa non trasforma l'avvalimento di garanzia in un avvalimento tecnico-operativo. Due sole figure (di cui una con mera funzione amministrativo-contabile) destinate al monitoraggio esterno dell'ausiliaria sull'andamento dell'appalto non sono realisticamente ascrivibili all'area dell'apporto tecnico operativo all'esecuzione, costituendo piuttosto risorse intese a garantire l'effettività dell'obbligazione di garanzia senza mutarne la natura giuridica. Diversamente opinando, qualsiasi clausola contrattuale di supervisione dell'esecuzione - prassi diffusa e coerente con la funzione stessa dell'avvalimento di garanzia - determinerebbe la nullità del contratto, con esito irragionevole.

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La violazione dei minimi salariali conduce all'esclusione automatica dalla gara e prescinde da una presunta capienza complessiva dell'offerta. Non appare ammissibile la possibilità di far fronte agli aumenti retributivi che interesseranno i lavoratori dipendenti, sebbene fossero già noti al momento in cui la procedura selettiva è stata bandita e al momento in cui l'offerta è stata formulata, attraverso la compensazione della sottostima degli stessi attingendo ad altre voci di costo, utilizzate come una sorta di fondo di accontamento per gli imprevisti, pena, da un lato, l'equiparazione del costo della manodopera, cui il legislatore ha riservato una disciplina ad hoc, ad altre differenti componenti dell'offerta e, dall'altra, l'alterazione dell'equilibrio complessivo dell'offerta, come valutata dalla S.A. in sede di procedura di gara. Né lo scostamento, anche ove effettivamente lievissimo, può essere riassorbito nella fattispecie dalla clausola del disciplinare in punto di revisione prezzi, in primo luogo perché quest'ultima, in via generale, assolve allo scopo di riequilibrare il corrispettivo mettendo al riparo la stazione appaltante e l'appaltatore dai soli aumenti sopravvenuti nel corso della durata dell'appalto. In secondo luogo, perché, in ogni caso, anche ammettendo per ipotesi l'operatività della revisione prezzi per riallineare i mini retributivi - comunque da escludere - la clausola della lex specialis lascia comunque scoperto il primo anno (cfr. “A decorrere dalla seconda annualità”).

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Il TAR Lazio accoglie il ricorso proposto dall'Ordine degli Avvocati di Roma contro l'avviso pubblico con cui una Cassa di previdenza professionale ha costituito un elenco di avvocati specializzati in materia previdenziale, annullando le previsioni relative alla determinazione del compenso professionale. Il primo profilo di rilievo riguarda la giurisdizione. Il Collegio ribadisce che la privatizzazione delle Casse di previdenza operata dal d.lgs. 509/1994 ha natura meramente organizzativa, lasciando intatto il carattere pubblicistico della funzione previdenziale e assistenziale, sicché tali enti vanno qualificati come organismi di diritto pubblico. Da ciò discende che l'affidamento di incarichi legali, pur rientrando tra i contratti esclusi dall'evidenza pubblica ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. h), d.lgs. 36/2023, resta soggetto ai principi generali del Codice (artt. 1, 2 e 3), in particolare quello di concorrenza, imparzialità e trasparenza nell'accesso al mercato, con conseguente giurisdizione amministrativa sulla relativa controversia, in continuità con l'orientamento della Cassazione (Cons. Stato n. 2776/2025) secondo cui l'esclusione dalla gara non elide la natura pubblica del contratto. Riconosciuta anche la legittimazione dell'Ordine degli Avvocati a impugnare l'avviso, in quanto ente esponenziale degli interessi della professione forense a livello locale, leso nel decoro e nella tutela deontologica della categoria. Nel merito, il punto di maggiore interesse riguarda l'estensione soggettiva della legge sull'equo compenso (l. 49/2023). Il TAR respinge l'interpretazione restrittiva della Cassa, che invocava la nozione di pubblica amministrazione di cui al d.lgs. 165/2001 per escludersi dall'ambito applicativo della normativa.

Il Collegio afferma invece che la nozione di pubblica amministrazione rilevante ai fini dell'equo compenso deve essere interpretata nel senso più ampio possibile, ricomprendendo tutti gli enti, comprese le Casse previdenziali, dedicati alla cura di interessi pubblici, quale che sia la loro veste formale. Sul piano oggettivo, viene accertata la violazione degli artt. 1 e 3 della l. 49/2023, avendo l'avviso predeterminato compensi fissi, indipendenti dal valore della controversia, discostandosi dai parametri tariffari del d.m. 147/2022.

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La pronuncia del TAR Lazio in esame aderisce all’orientamento per il quale il principio di equivalenza trova applicazione anche con riferimento alle specifiche tecniche sostanziali trovando fondamento non tanto nelle esigenze pro-concorrenziali dell’istituto ma nel più generale principio del favor partecipationis. Pertanto, deve concludersi che la qualificazione in termini “strutturali” o “funzionali” di un requisito minimo prescritto dalla legge di gara non dipende dalla natura del requisito in sé considerata (per esempio previsione della composizione del prodotto in uno specifico materiale), bensì dall’esistenza o meno nella lex specialis dell’esplicitazione delle finalità e dei bisogni dell’Amministrazione che la previsione di una determinata caratteristica tecnica è destinata a soddisfare.

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La produzione degli effetti tipici previsti dall'art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 non può che coincidere con la pubblicazione delle offerte tecniche oscurate, la quale è – e non può che essere – espressione della decisione della stazione appaltante di accogliere le istanze di oscuramento avanzate dai concorrenti ex art. 35, comma 4, del d.lgs. 36/2023.

L'affermata insufficienza della motivazione offerta dall'amministrazione per giustificare tale decisione rileva – al più – quale vizio motivazionale, ma non esclude che l'oscuramento delle offerte sia frutto di una volontà provvedimentale già formatasi, produttiva di effetti lesivi suoi propri.

L'interesse ostensivo (che legittima l'impugnazione delle decisioni di oscuramento delle offerte tecniche ex art. 35, comma 4, e 36, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023) sorge in dipendenza della pubblicazione delle offerte tecniche oscurate, giacché risponde all'esigenza del concorrente non aggiudicatario di verificare se l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice o la valutazione di congruità dell'offerta siano conformi alla lex specialis e/o attendibili sul piano tecnico nonché di dimostrare la superiorità della propria offerta commerciale, ai fini di una eventuale impugnatoria giudiziale dell'atto di aggiudicazione. Se, dunque, è vero che la proposizione del ricorso ex art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 può determinare uno slittamento de termine impugnatorio (secondo la regola generale, allorquando le censure siano fondate su elementi conoscitivi acquisiti solo all'esito dell'annullamento delle decisioni di oscuramento), non è vero l'inverso: l'insorgenza di un interesse impugnatorio (nel caso di specie, derivante dalla lettura delle schede di valutazione delle offerte tecniche e delle giustificazioni di anomalia) non comporta uno slittamento del termine per l'impugnazione delle decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento delle offerte ex art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023.

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