- La struttura dell'offerta, per come delineata dal nuovo Codice dei contratti pubblici, impone che i costi della manodopera siano indicati separatamente e scrutinati in sé, a prescindere dal saldo complessivo dell'offerta.
- In sede di verifica dell'anomalia vige il divieto di massima di modificare il costo del lavoro, salva la ricorrenza di casi del tutto eccezionali, con i quali sono gestite le ipotesi residuali nelle quali il margine di correzione è così esiguo da escludere che esso abbia un'effettiva incidenza sulla stima iniziale, ovvero i casi in cui sia ravvisabile un evidente errore di calcolo al quale porre rimedio, fermi i saldi o ancora l'eventualità che sorgano sopravvenienze di fatto o di diritto tali da imporre la revisione. Per l'effetto, va esclusa l'offerta con cui il concorrente abbia illegittimamente manipolato il costo del lavoro in sede di verifica dell'anomalia.
- Secondo un orientamento restrittivo, cui il Collegio intende aderire, non è possibile allocare il costo della manodopera tra le spese generali, atteso che trattasi di spese di natura amministrativa che nulla hanno a che vedere con il costo della manodopera tra le spese generali. Le spese generali assolvono alla funzione di natura amministrativa che nulla hanno copertura dei costi indiretti dell'attività imprenditoriale - quali amministrazione, formazione, coordinamento, assicurazioni - e, più in generale, delle sopravvenienze fisiologiche ed eventuali. Esse non sono concepite come una riserva disponibile per supplire a carenze nella copertura di voci strutturali, come la manodopera, che vedere con il costo della manodopera devono essere specificamente calcolate e giustificate nell'ambito dell'offerta economica. L'ammissione di una compensazione tra queste due categorie determinerebbe una sovrapposizione impropria tra funzioni economiche distinte e comprometterebbe la trasparenza del meccanismo concorrenziale, salvi taluni casi eccezionali per i quali la questione resta impregiudicata.
E' inammissibile il ricorso volto a conseguire l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione, laddove anche i prodotti offerti dalla parte ricorrente risultino privi della certificazione ambientale aggiornata all'ultima revisione normativa UNI EN ISO, atteso che dall'accoglimento del ricorso quest'ultima non potrebbe trarre l'utilità cui aspira, ossia il subentro nel contratto di fornitura.
Negli appalti c.d. "a corpo” elemento essenziale della proposta del concorrente è soltanto l'importo finale offerto, mentre i prezzi unitari indicati nell'elenco prezzi hanno un valore meramente indicativo delle voci di costo che concorrono a formarlo. In tali casi, la valutazione di congruità dell'offerta che la stazione appaltante è chiamata a svolgere deve essere eseguita in modo complessivo, sintetico, e non parcellizzato o atomistico, in maniera da valorizzare nell'insieme le singole voci di cui si compone la proposta contrattuale formulata dall'operatore economico. Infatti, questione essenziale del giudizio di verifica della congruità dell'offerta è se quest'ultima, nonostante le imprecisioni o le manchevolezze nella quantificazione di alcune voci di costo, sia comunque complessivamente affidabile.
Ai sensi dell'art. 108 co. 9 d.lgs. n. 36/2023, l'operatore economico è tenuto a indicare nella propria offerta economica a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale. Il criterio discretivo per stabilire se si tratta di fornitura "con" o "senza" posa in opera è la fruibilità da parte del destinatario dei beni oggetto della fornitura: laddove si rendano necessarie attività ulteriori – strumentali, accessorie o secondarie per loro natura - rispetto alla mera consegna del bene, l’appalto si configura come fornitura “con” posa opera, con conseguente obbligo di indicazione dei costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza.
Con riferimento alla differenza tra aliud pro alio e varianti ammissibili, l'esclusione dell'offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di una esplicita comminatoria, può operare nei casi in cui la lex specialis preveda caratteristiche e qualità dell'oggetto dell'appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite come tali, oppure perché se ne fornisce una descrizione che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale. In caso contrario, si è in presenza di varianti ammissibili, riprendendo vigore il principio residuale che impone di preferire l'interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell'interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività delle cause di esclusione.
L'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 consente agli operatori economici di indicare un costo della manodopera inferiore rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, fermo restando il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili, purché l'operatore economico fornisca, nell'ambito del giudizio di anomalia dell'offerta, adeguate giustificazioni sui minori costi sostenuti (ad esempio, esecuzione di appalti simili all'interno della stessa città, con conseguente neutralizzazione dei costi relativi alla formazione del personale, all'uso dei veicoli, alla ricarica dei veicoli, all'accesso in zona ZTL, ecc.).