Principio di diritto

In materia di subappalto necessario, è legittimo il ricorso al soccorso istruttorio quando dalla documentazione presentata entro il termine di gara risulti già, in modo sufficientemente specifico, la volontà del concorrente di subappaltare integralmente la categoria per la quale esso è privo della necessaria qualificazione, ancorché il DGUE contenga, in altra sezione, una risposta formalmente incongrua. La dichiarazione deve essere valutata nel suo complesso e non atomisticamente, tenendo conto della struttura e della funzione delle diverse sezioni del DGUE. Pertanto, ove siano stati originariamente indicati la categoria da subappaltare e il 100% delle relative lavorazioni, la successiva precisazione che il subappalto ha natura qualificante costituisce un chiarimento di una volontà già tempestivamente manifestata e non integra né una nuova scelta partecipativa né un’acquisizione postuma del requisito.

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Principio di diritto

Ai fini della verifica del requisito di idoneità professionale, i codici ATECO non hanno valore certificativo dell’attività concretamente svolta dall’impresa, assolvendo essenzialmente a finalità statistiche, fiscali e contributive. La necessaria corrispondenza tra iscrizione camerale e oggetto dell’appalto deve essere verificata avendo riguardo all’attività risultante dall’oggetto sociale e secondo un criterio sostanziale di congruenza, senza richiedere una perfetta sovrapponibilità tra le attività indicate nel certificato camerale e tutte le prestazioni oggetto dell’affidamento. Nei raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, ai sensi dell’art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, salvo diversa previsione della lex specialis. Non è pertanto necessario che ciascuna impresa raggruppata disponga autonomamente dell’intero requisito richiesto per la partecipazione.

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Principio di diritto

Ai sensi dell'art. 10 del Codice le cause di esclusione sono tassative e integrate di diritto nei bandi e nelle lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori rispetto a quelle degli artt. 94 e 95 sono nulle e si considerano non apposte. Nessuna disposizione del d.lgs. 36/2023 prevede il sopralluogo quale adempimento necessario per la formulazione dell'offerta né autorizza la stazione appaltante a imporlo a pena di esclusione, con la conseguenza che la clausola della lex specialis che prevede l'esclusione per mancata effettuazione del sopralluogo deve considerarsi nulla. Una simile interpretazione appare coerente con l’impostazione del d.lgs. 36/2023, ove il principio di tassatività delle cause di esclusione ha una valenza e un ambito applicativo più stringenti rispetto all'art. 83, comma 8, d.lgs. 50/2016. Ciò si desume dalla collocazione del principio tra i principi generali del codice, dalla sua strumentalità rispetto al principio dell'accesso al mercato di cui all'art. 3, e dall'assenza, nel testo del nuovo codice, dell'inciso — presente nella disciplina previgente — che escludeva dalla nullità le prescrizioni previste "da altre disposizioni di legge vigenti". Ne consegue che le deroghe al principio di tassatività devono essere interpretate con maggior rigore nel vigente quadro normativo, e che le clausole della lex specialis che prevedano cause di esclusione non codificate negli artt. 94 e 95 sono nulle a prescindere da qualsiasi giustificazione sostanziale addotta dalla stazione appaltante. In un simile contesto, la clausola della lex specialis che prevede il sopralluogo obbligatorio a pena di esclusione non costituisce una clausola immediatamente escludente, in quanto la lesione della posizione soggettiva del concorrente si produce soltanto con l'adozione del provvedimento di esclusione che ne fa applicazione. Ne consegue che il concorrente non è tenuto ad impugnarla immediatamente e autonomamente al momento della pubblicazione degli atti di gara, potendo legittimamente impugnarla, come primo atto lesivo conoscibile, unitamente al provvedimento di esclusione.

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Principio di diritto

Ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 36/2023, nelle procedure di affidamento ex art. 50, co. 1, lett. a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio.

Nel caso in cui non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento. In caso di omessa indicazione della sussistenza di violazioni tributarie non definitivamente accertate rilevanti ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell’allegato II.10, il superamento della soglia di gravità prevista dall’Allegato II.10 costituisce soltanto il presupposto per l’esercizio del potere discrezionale attribuito alla stazione appaltante e non determina, di per sé, la perdita del requisito generale. Il provvedimento espulsivo richiede quindi un’autonoma e motivata valutazione circa la concreta incidenza della violazione sull’integrità e sull’affidabilità dell’operatore economico. In tale circostanze, l’oggetto della valutazione amministrativa non coincide, pertanto, con il fatto storico rappresentato dall’inadempimento tributario, bensì con il giudizio prognostico circa la futura affidabilità dell’operatore economico nell’esecuzione del contratto pubblico e, implicando l’esercizio di discrezionalità tecnica, esso deve emergere da una motivazione puntuale e individualizzata, non potendo essere sostituito da automatismi desunti dalla sola esistenza della violazione fiscale.

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Principio di diritto

Il principio di equivalenza attribuisce la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, e risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà di iniziativa economica, e dall’altro, al principio eurounitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità. L’equivalenza presuppone, quindi, la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte. Ne deriva, sul piano applicativo, che, sussistendone i presupposti, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengono in pratica comunque soddisfatte.

Se i prodotti offerti ottemperano a standards europei o comunque alle esigenze funzionali della SA, le relative offerte non possono essere escluse benché non perfettamente aderenti alle specifiche tecniche della lex specialis. Sulla base di tali premesse, il principio della equivalenza può dirsi anche corollario del principio del risultato (art 1 codice appalti), che ha codificato, quale parametro di condotta, il conseguimento dell’interesse perseguito con la commessa pubblica; in tal modo indirizzandolo il controllo di legalità verso una legalità di tipo sostanziale e non meramente formale, e dunque, verso un controllo del giudice più pieno sul fatto e meno concentrato su mere irregolarità o non piene conformità con la lettera delle disposizioni.

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Principio di diritto

Un operatore ha impugnato la propria esclusione da una procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, sostenendo che la stazione appaltante, avendo dapprima avviato il contraddittorio ex art. 110 per la verifica della congruità dell'offerta, non potesse poi tornare sui propri passi ed applicare l'esclusione automatica ex art. 54. Il TAR respinge il ricorso evidenziando che, in continuità con l'orientamento consolidato (TAR Piemonte n. 514/2024; TAR Lazio, Roma, n. 21755/2025), al ricorrere dei presupposti dell'art. 54 (lavori o servizi sotto soglia UE, prezzo più basso, almeno cinque offerte ammesse, assenza di interesse transfrontaliero), l'esclusione automatica non è facoltativa bensì obbligatoria. Di interesse applicativo è la parte sulla tutela dell'affidamento laddove il TAR afferma che non può ritenersi legittimo l'affidamento riposto nell'apertura di un subprocedimento avviato dalla commissione in aperto contrasto con la lex specialis e con la norma di legge, con la conseguenza che l'errore della stazione appaltante non consolida in capo al concorrente alcuna aspettativa tutelabile.

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