In caso di carenza, già anteriore alla presentazione dell’offerta, di un requisito di partecipazione in capo a uno dei componenti di un raggruppamento temporaneo, l’art. 97 d.lgs. n. 36/2023 consente l’estromissione o la sostituzione del componente privo del requisito soltanto ove il raggruppamento abbia tempestivamente comunicato alla stazione appaltante, in sede di presentazione dell’offerta, la causa ostativa e il soggetto interessato, comprovando altresì le misure adottate o l’impossibilità di adottarle prima di tale momento, ferma in ogni caso l’immodificabilità sostanziale dell’offerta. In difetto di tali adempimenti, la stazione appaltante non è tenuta a consentire ex post la modifica in riduzione del raggruppamento. Né il RTI può invocare la mancata conoscenza della carenza del requisito del proprio componente, trovando applicazione i principi di par condicio e di autoresponsabilità, in forza dei quali i partecipanti sopportano le conseguenze della scelta imprenditoriale di presentare un’offerta congiunta.
Il chiarimento previsto dall’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 è ammissibile soltanto quando sia diretto a rendere esplicito un contenuto già desumibile dall’offerta o a risolverne un’ambiguità, senza introdurre nuove prestazioni, quantità o condizioni; esso non può, invece, essere utilizzato per modificare o riformulare ex post la proposta negoziale. In particolare, una generica dichiarazione di conformità alla lex specialis non può prevalere sui dati quantitativi specificamente indicati nell’offerta tecnica, i quali definiscono concretamente la prestazione assunta dal concorrente. La rettifica quale errore materiale è consentita soltanto quando l’errore sia evidente e la sua correzione risulti dalla stessa offerta attraverso un’operazione necessitata e univoca; ove, invece, il chiarimento comporti la rideterminazione quantitativa della prestazione originariamente offerta, esso integra una modifica sostanziale incompatibile con il principio della par condicio. Né l’attivazione del soccorso procedimentale implica che la stazione appaltante abbia già qualificato la difformità come sanabile, avendo la richiesta di chiarimenti natura meramente istruttoria.
La scelta di attivare la verifica facoltativa di anomalia ex art. 110 D.Lgs. 36/2023 è espressione di amplissima discrezionalità, non richiede particolare motivazione ed è sindacabile solo per macroscopica irragionevolezza o errore di fatto; essa può legittimamente estendersi a tutti i concorrenti quando il fattore di criticità (come la misura dell'aggio offerto e il conseguente equilibrio del PEF) è comune alle offerte. In sede di giustificazioni grava sull'operatore l'onere di dimostrare, con dati storici, statistici o comunque oggettivamente verificabili, l'attendibilità delle stime di ricavo su cui poggia in misura prevalente la sostenibilità dell'offerta, non bastando il generico richiamo all'esperienza maturata o a indicatori interni aziendali.
Quando la lex specialis àncora il criterio premiale all'incremento di una specifica prestazione (le attività di monitoraggio remunerate a canone fisso), le migliorie offerte non possono essere imputate ad altre componenti del servizio; la sostenibilità economica dell'offerta va peraltro valutata unitariamente, in relazione al valore complessivo dell'appalto e non alla singola voce di corrispettivo, e la scelta dei criteri premiali rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, non essendo imposto che il punteggio massimo sia in concreto conseguibile da tutti gli operatori.
Nelle procedure di gara, le clausole della lex specialis devono essere interpretate secondo il loro significato letterale e sistematico, senza attribuire alle stesse obblighi ulteriori o impliciti non chiaramente desumibili dal testo; in presenza di più interpretazioni astrattamente compatibili, deve essere privilegiata quella conforme al principio del favor partecipationis. Ne consegue che, qualora la disciplina di gara, ai fini dell’attribuzione di un punteggio premiale, richieda al concorrente una dichiarazione contenente “evidenza” del titolo di proprietà o di disponibilità di determinati mezzi, tale espressione, in assenza di una specifica previsione, non può essere interpretata come imposizione dell’ulteriore onere di allegare già in sede di offerta la documentazione comprovante il titolo dichiarato. L’onere documentale di comprova deve essere previsto in modo espresso, non essendo consentita un’integrazione postuma della disciplina di gara mediante interpretazione estensiva. Tale soluzione è coerente anche con il principio del risultato, che, in presenza di clausole ambigue, impone di privilegiare l’interpretazione funzionale al conseguimento dell’interesse sostanziale perseguito dalla stazione appaltante.
Negli appalti di servizi non vige, salvo espressa previsione della lex specialis, un principio di necessaria corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione dei singoli componenti del RTI. I requisiti di esecuzione non devono essere posseduti già in gara, salvo che siano chiaramente qualificati come requisiti di partecipazione o elementi essenziali dell’offerta. In sede di verifica di anomalia è ammessa la rimodulazione interna delle voci di costo, purché non siano modificati il prezzo complessivo e l’impianto sostanziale dell’offerta. Non integra subappalto l’attività resa da un lavoratore autonomo privo di autonoma organizzazione imprenditoriale e inserita nell’organizzazione dell’affidatario.