Principio di diritto

La violazione delle prescrizioni redazionali dell’offerta tecnica relative al formato, alla dimensione del carattere, al numero di pagine o alle modalità di impaginazione non determina l’esclusione automatica del concorrente, ove tale conseguenza non sia espressamente prevista dalla lex specialis. Qualora il disciplinare stabilisca che il contenuto eccedente il limite massimo di pagine non debba essere preso in considerazione, la conseguenza della difformità è costituita dallo stralcio delle sole parti eccedenti, comprese quelle che risulterebbero tali una volta ricondotto l’elaborato ai parametri redazionali prescritti. Il concorrente che contesti l’indebita valutazione delle parti eccedenti è tenuto, inoltre, a superare la prova di resistenza, dimostrando che la loro espunzione avrebbe concretamente modificato la graduatoria, non potendosi presumere l’azzeramento integrale del punteggio relativo ai criteri interessati qualora le restanti parti dell’offerta siano autonomamente comprensibili e valutabili.

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  • Rivestono carattere immediatamente lesivo e, quindi, sono soggette all'onere di immediata impugnazione, le clausole della lex specialis che, fra l'altro, impediscono l'accesso alla gara (come nella circostanza, visto che la presentazione dell'offerta in modalità full digital non era consentita) ovvero anche la formulazione di un'offerta consapevole, razionale e remunerativa.
  • L'equivalenza nel sistema degli appalti pubblici è ammessa, quanto ai requisiti minimi previsti nel capitolato, limitatamente a quelli di natura funzionale e deve, viceversa, ritenersi preclusa per quelli di natura strutturale, pena l'emersione di aliud pro alio e del conseguente vulnus al generale principio di par condicio. La natura funzionale del requisito minimo non dipende dalla natura intrinseca del requisito, bensì dalla qualificazione esplicitata dalla stazione appaltante nella lex specialis.
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In base al nuovo art. 67 del d.lgs. 36/2023, ove il consorzio stabile designi una consorziata per l'esecuzione, i requisiti devono essere posseduti e comprovati da quest'ultima in proprio, non rilevando gli eventuali requisiti del consorzio in assenza di un contratto di avvalimento contrattuale. Consentire al Consorzio di estromettere la consorziata priva di requisiti per assumere in proprio l'esecuzione in sanatoria, comporterebbe una modificazione della volontà negoziale espressa nell'offerta, nonché l'elusione del correttivo di cui al d.lgs. n. 209/2024, reintroducendo in via surrettizia logiche elusive figlie del superato regime del cumulo alla rinfusa. Una tale modifica, infatti, in quanto finalizzata a rendere le percentuali di esecuzione compatibili con i requisiti di qualificazione posseduti, determinerebbe una modifica sostanziale dell'offerta presentata, con conseguente violazione del principio della par condicio competitorum. Il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 non spiega alcuna efficacia immunizzante o sanante laddove la pretesa espulsiva tragga direttamente origine dal mancato possesso di un requisito speciale di qualificazione e di capacità tecnica (art. 100 del d.lgs. n. 36/2023), la cui cogenza sia posta in via imperativa da norme di legge primarie a presidio dell'idoneità soggettiva ed esecutiva dell'operatore economico, rientrando specificamente ed espressamente nell'alveo delle esclusioni tassative disposte dal Codice dei contratti pubblici. Ne discende che la sanzione espulsiva derivante dall'accertata inidoneità qualificatoria dell'esecutore designato non costituisce un'applicazione analogica o estensiva del quadro sanzionatorio, bensì si configura come l'effetto vincolato e doveroso dell'applicazione di norme tassative del Codice, non residuando in capo all'amministrazione alcun margine di discrezionalità ermeneutica volto a legittimare l'ammissione alla gara di un operatore privo della capacità economico-tecnica prescritta per l'esecuzione della commessa pubblica.

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Il recente intervento della Corte di giustizia dell'Unione europea (ord. 10 giugno 2025, causa C- 686-24) ha imposto una rilettura unionalmente orientata dell'art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, tale per cui non è più predicabile la prevalenza automatica dell'accesso difensivo e dell'interesse del ricorrente all'ostensione degli elementi dell'offerta secretati ove "indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara", dovendosi piuttosto operare un bilanciamento, caso per caso, tra il diritto a un ricorso efficace e quello alla tutela dei segreti tecnici o commerciali dei soggetti offerenti. L'ostensione può essere negata solo laddove, nel quadro di un ad hoc balancing, che sfugge a gerarchie astratte e a modelli aprioristici, venga in rilievo, quale interesse cd. limite, un'informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento. È altresì indispensabile che i dati in esame presentino effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.

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Secondo i Giudici che hanno esaminato la fattispecie sussiste, anche prima dell'aggiudicazione, un vero e proprio affidamento dell'operatore economico "sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede".

Si tratta di un cambio di paradigma rispetto all'indirizzo consolidato sotto il vigore del d.lgs. n. 50/2016, che limitava la tutela dell'affidamento al solo aggiudicatario. Viceversa, secondo la pronuncia in esame, l'amministrazione che intende ritirare gli atti di gara deve effettuare un effettivo bilanciamento tra l'interesse pubblico al riesame e l'interesse privato al legittimo svolgimento della procedura.

Ne segue che la revoca di una gara già pervenuta alle soglie della conclusione esige una motivazione "chiara e completa" che dia conto delle sopravvenute e inedite ragioni di interesse pubblico. Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva giustificato la revoca con l'aumento del fabbisogno legato ai reparti oncologici ed ematologici e con la necessità di aggiornare il capitolato tecnico. Il Collegio ha ritenuto la motivazione insufficiente rilevando che l'incremento del fabbisogno, inferiore al 10%, era pacificamente gestibile mediante l'istituto del quinto d'obbligo già previsto dal disciplinare di gara, senza necessità di sacrificare la procedura in corso.

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Ai sensi dell'art. 41 co. 14 d.lgs. 36/2023, gli operatori economici possono offrire un costo della manodopera anche più basso di quello indicato dalla stazione appaltante, purché forniscano le opportune giustificazioni al riguardo. Al riguardo, l’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 prevede che, in presenza di un’offerta anormalmente bassa, l’operatore economico fornisce le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti e che le ragioni del ribasso possono riguardare (i) il processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione, (ii) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente, (iii) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti. Non sono, invece, ammesse giustificazioni con riferimento ai trattamenti salariali minimi inderogabili e ai costi della sicurezza.

Pertanto, non può procedersi con l'esclusione dell'operatore economico che, con specifico riferimento ai minimi salariali, abbia indicato chiaramente il costo della manodopera e, in particolare, la retribuzione annuale e il costo giornaliero ed orario delle risorse impiegate. In simile contesto, è immune da vizi il giudizio di anomalia dell'offerta, trattandosi di un procedimento nel quale la Stazione Appaltante esercita un potere di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per manifesta e macroscopica erroneità e irragionevolezza dell’operato dell'Amministrazione.

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