Nell’ambito di una procedura di affidamento di lavori, l’offerta tecnica recante proposte migliorative può essere sottoscritta da un geometra, anche quando il progetto esecutivo posto a base di gara riguardi opere rientranti nelle competenze professionali dell’ingegnere, purché le migliorie non si sostanzino nell’elaborazione di un nuovo progetto né richiedano calcoli statici, strutturali o di altra natura riservati ad altra categoria professionale, ma consistano in integrazioni o ottimizzazioni delle previsioni progettuali dirette a migliorarne funzionalità, durabilità e manutenibilità, senza alterare l’impostazione tecnica originaria. L’eventuale intervento del professionista dotato delle specifiche competenze richieste per la modifica del progetto esecutivo può essere differito alla fase successiva all’aggiudicazione, poiché la descrizione delle migliorie contenuta nell’offerta tecnica non costituisce, di per sé, un autonomo elaborato progettuale. Non costituiscono varianti al progetto posto a base di gara le soluzioni che si limitano a introdurre ottimizzazioni tecniche accessorie, integrazioni funzionali e migliorie manutentive, senza modificare l’impostazione tecnica originaria del progetto esecutivo, tanto più quando tali interventi siano espressamente contemplati dalla lex specialis tra gli elementi suscettibili di valutazione quali proposte migliorative.
Ai fini della configurabilità del grave illecito professionale di cui agli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del d.lgs. n. 36/2023, la produzione, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante non determina un automatismo espulsivo, essendo necessaria una valutazione in concreto circa la falsità o decettività dell’informazione, la sua idoneità a incidere sul procedimento di gara e la conseguente compromissione dell’integrità o affidabilità dell’operatore economico. Tale valutazione, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta irragionevolezza. L’operatore economico che partecipa a una procedura di gara è tenuto, secondo il parametro della diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., a verificare preventivamente, con i mezzi a propria disposizione, la validità e l’efficacia della documentazione e delle certificazioni prodotte in gara. Non è pertanto irragionevole imputare a titolo di negligenza all’impresa la produzione di certificazioni risultate revocate, invalide o non autenticamente emesse, anche quando essa deduca di avere fatto affidamento sulla documentazione ricevuta da propri dipendenti o da soggetti terzi. La rilevanza espulsiva delle informazioni false o fuorvianti non è limitata alle dichiarazioni concernenti i requisiti di partecipazione, potendo riguardare anche elementi incidenti sulla valutazione dell’offerta, sull’attribuzione di punteggi premiali o su altri benefici di gara. Gli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023 attribuiscono infatti rilievo alle informazioni suscettibili di influenzare le decisioni relative non soltanto all’esclusione, ma anche alla selezione e all’aggiudicazione.
Nelle procedure da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, costituiscono proposte migliorative le soluzioni tecniche che, senza alterare la struttura, la funzione e la tipologia del progetto posto a base di gara, ne precisano, integrano o migliorano singoli aspetti al fine di renderlo maggiormente rispondente alle esigenze della stazione appaltante. Si configura invece una variante non consentita quando la proposta modifica l’assetto progettuale nei suoi caratteri essenziali, introducendo una diversa ideazione dell’oggetto del contratto e determinando, in sostanza, un aliud pro alio. La verifica deve essere condotta individuando con sufficiente certezza le caratteristiche minime e non modificabili del progetto; in presenza di margini di ambiguità deve essere privilegiata l’interpretazione conforme al favor partecipationis e al più ampio confronto concorrenziale. La deduzione dell’esistenza di una causa di esclusione riferibile a un soggetto qualificato come amministratore di fatto dell’operatore economico presuppone la dimostrazione concreta dell’effettivo esercizio, da parte di tale soggetto, di funzioni gestorie proprie degli amministratori. L’onere di allegare e provare gli elementi sintomatici dell’amministrazione di fatto grava sulla parte che invoca la causa escludente, non essendo sufficienti affermazioni generiche circa l’influenza esercitata dal soggetto sulla società.
In caso di carenza, già anteriore alla presentazione dell’offerta, di un requisito di partecipazione in capo a uno dei componenti di un raggruppamento temporaneo, l’art. 97 d.lgs. n. 36/2023 consente l’estromissione o la sostituzione del componente privo del requisito soltanto ove il raggruppamento abbia tempestivamente comunicato alla stazione appaltante, in sede di presentazione dell’offerta, la causa ostativa e il soggetto interessato, comprovando altresì le misure adottate o l’impossibilità di adottarle prima di tale momento, ferma in ogni caso l’immodificabilità sostanziale dell’offerta. In difetto di tali adempimenti, la stazione appaltante non è tenuta a consentire ex post la modifica in riduzione del raggruppamento. Né il RTI può invocare la mancata conoscenza della carenza del requisito del proprio componente, trovando applicazione i principi di par condicio e di autoresponsabilità, in forza dei quali i partecipanti sopportano le conseguenze della scelta imprenditoriale di presentare un’offerta congiunta.
La scelta di attivare la verifica facoltativa di anomalia ex art. 110 D.Lgs. 36/2023 è espressione di amplissima discrezionalità, non richiede particolare motivazione ed è sindacabile solo per macroscopica irragionevolezza o errore di fatto; essa può legittimamente estendersi a tutti i concorrenti quando il fattore di criticità (come la misura dell'aggio offerto e il conseguente equilibrio del PEF) è comune alle offerte. In sede di giustificazioni grava sull'operatore l'onere di dimostrare, con dati storici, statistici o comunque oggettivamente verificabili, l'attendibilità delle stime di ricavo su cui poggia in misura prevalente la sostenibilità dell'offerta, non bastando il generico richiamo all'esperienza maturata o a indicatori interni aziendali.
Quando la lex specialis àncora il criterio premiale all'incremento di una specifica prestazione (le attività di monitoraggio remunerate a canone fisso), le migliorie offerte non possono essere imputate ad altre componenti del servizio; la sostenibilità economica dell'offerta va peraltro valutata unitariamente, in relazione al valore complessivo dell'appalto e non alla singola voce di corrispettivo, e la scelta dei criteri premiali rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, non essendo imposto che il punteggio massimo sia in concreto conseguibile da tutti gli operatori.