Nel subprocedimento di verifica dell’anomalia, le giustificazioni dell’operatore economico possono chiarire e illustrare il contenuto dell’offerta, ma non possono determinarne una modifica sostanziale. Viola il principio di immodificabilità dell’offerta, posto a tutela dell’imparzialità, della trasparenza, della concorrenza e della parità di trattamento, la sostituzione, in sede di giustificazioni, dell’organizzazione del cantiere espressamente proposta nell’offerta tecnica con una struttura organizzativa diversa e ridotta, mediante diminuzione del numero delle squadre e soppressione di figure professionali originariamente previste. Nel vigente Codice dei contratti pubblici, l’omessa dichiarazione di un fatto potenzialmente riconducibile a un grave illecito professionale non costituisce, di per sé, un’autonoma causa di esclusione. Ai sensi degli artt. 96, comma 14, e 98, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023, l’omissione informativa può assumere rilievo quale elemento nell’ambito della valutazione della gravità di un illecito professionale tipizzato, ma non può autonomamente fondare l’estromissione dell’operatore dalla gara. Né una diversa conseguenza può derivare dalla lex specialis, poiché il principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione impedisce alla stazione appaltante di introdurre, mediante obblighi dichiarativi ulteriori, cause espulsive non previste dal Codice.
Ai fini della sottrazione all’accesso di parti dell’offerta tecnica per esigenze di tutela del know-how o di segreti tecnici e commerciali, non è sufficiente la mera affermazione dell’operatore economico secondo cui la documentazione conterrebbe informazioni riservate. È necessario che siano specificamente individuati l’oggetto dell’informazione, la funzione svolta, il vantaggio competitivo o tecnologico che ne deriva e gli effettivi caratteri di segretezza oggettiva, in coerenza con gli artt. 98 e 99 del d.lgs. n. 30/2005. In difetto di tale dimostrazione, le esigenze di trasparenza e di tutela difensiva prevalgono sull’interesse alla riservatezza. La stazione appaltante, in presenza di una richiesta di oscuramento formulata dall’operatore economico per asseriti segreti tecnici o commerciali, è tenuta a svolgere un’autonoma istruttoria circa l’effettiva sussistenza dei presupposti di segretezza e di valore competitivo delle informazioni. È illegittimo il mero recepimento delle richieste di oscuramento del concorrente senza una propria motivata verifica, in violazione dell’art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023. Quando l’accesso è richiesto per finalità difensive nell’ambito di un contenzioso già pendente, non spetta al giudice dell’accesso anticipare la valutazione sulla fondatezza delle censure che la parte intende proporre o sviluppare. È sufficiente che i documenti richiesti risultino potenzialmente idonei a sostenere la difesa dell’interessato, ferma restando la successiva valutazione della loro effettiva rilevanza nel giudizio di merito.
Nel subprocedimento di verifica dell’anomalia l’operatore economico può fornire chiarimenti e giustificazioni sulle componenti dell’offerta, ma non può modificarne sostanzialmente la struttura economica al fine di rendere sostenibile ex post un’offerta che, nei termini originariamente formulati, risulti incoerente o insostenibile. La rimodulazione delle voci di costo effettuata per “far quadrare i conti”, senza adeguata dimostrazione di originarie sovrastime o sottostime e senza una puntuale giustificazione delle variazioni, integra una modifica sostanziale dell’offerta e legittima l’esclusione del concorrente. Nella verifica di anomalia sono ammissibili variazioni parziali e limitate delle singole voci di costo soltanto quando siano adeguatamente giustificate e bilanciate, ad esempio mediante la dimostrazione che alcune componenti erano state originariamente sopravvalutate e altre sottostimate, fermo restando l’importo complessivo dell’offerta e senza alterarne la sostanza.
Il ricorso proposto avverso l’esclusione da una procedura di gara prima dell’adozione del provvedimento finale di aggiudicazione non deve essere notificato agli altri concorrenti rimasti in gara, neppure quando uno di essi sia divenuto primo in graduatoria per effetto dell’esclusione, poiché prima della formale aggiudicazione non sussiste in capo a tali operatori una posizione di controinteresse qualificato direttamente emergente dal provvedimento impugnato.
Il Piano Economico Finanziario, ove costituisca parte integrante e fondamentale dell’offerta economica, deve essere prodotto secondo le modalità e le forme riservate previste dalla lex specialis e dalla piattaforma telematica di gara. La sua omessa produzione entro il termine di presentazione dell’offerta, quando riconducibile a un disguido dell’operatore economico e non a un malfunzionamento del sistema, non è suscettibile di soccorso istruttorio o procedimentale, trattandosi di elemento sostanziale dell’offerta economica e non di mera carenza documentale. L’invio successivo del Piano Economico Finanziario mediante una comune PEC indirizzata alla stazione appaltante non può sanare l’omesso caricamento sulla piattaforma di gara, poiché viola le modalità riservate prescritte per la presentazione dell’offerta economica e determina il rischio che il contenuto dell’offerta sia riconoscibile o conoscibile da soggetti estranei al seggio di gara. L’osservanza delle forme telematiche prescritte risponde, pertanto, non a un’esigenza meramente formalistica, ma alla tutela della segretezza delle offerte e della par condicio tra i concorrenti. I principi del risultato, della fiducia, del favor partecipationis, della proporzionalità e della strumentalità delle forme non consentono di superare l’omessa tempestiva presentazione di un documento costituente parte essenziale dell’offerta economica, né possono giustificare l’attivazione del soccorso istruttorio quando ciò comporterebbe l’integrazione postuma dell’offerta e la violazione delle regole poste a presidio della par condicio.
Quando l'operatore applica un CCNL di settore diverso da quello indicato nel bando, la verifica di equivalenza ex art. 11 D.Lgs. 36/2023 e allegato I.01 non richiede l'identità assoluta dei due contratti, ma una valutazione complessiva delle tutele economiche e normative, con tolleranza degli scostamenti marginali; tale giudizio, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o erroneità dei criteri applicati. La congruità del costo della manodopera va, a sua volta, verificata per coerenza con i minimi retributivi del CCNL effettivamente applicato, essendo irrilevante la non perfetta sovrapponibilità con i livelli del CCNL indicato in gara. La valutazione di equivalenza tra il contratto collettivo applicato dall’operatore economico e quello indicato dalla stazione appaltante costituisce espressione di discrezionalità tecnica. Il sindacato del giudice amministrativo è pertanto limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, travisamento o applicazione di criteri tecnici erronei, non essendo consentito sostituire alla valutazione dell’amministrazione una diversa comparazione analitica dei singoli istituti contrattuali quando il giudizio complessivo di equivalenza risulti logicamente e tecnicamente sostenibile.
La verifica di anomalia dell’offerta deve essere condotta con valutazione ex ante, avendo riguardo alle condizioni economiche, produttive e di mercato esistenti al momento dell’aggiudicazione.
Il prezzo ritenuto congruo in una precedente procedura di gara avente ad oggetto prodotti analoghi non costituisce un parametro automaticamente trasferibile a una gara successiva. La verifica della sostenibilità dell’offerta deve essere svolta in relazione alle concrete caratteristiche della nuova procedura, tenendo conto delle differenze qualitative e quantitative della fornitura, dei termini e delle modalità di esecuzione nonché della diversa congiuntura economica e dei prezzi delle materie prime vigenti al momento della nuova offerta. La sostenibilità economica dell’offerta non richiede che essa risulti profittevole secondo ogni astratta configurazione produttiva ipotizzabile, dovendo la valutazione essere riferita alle concrete caratteristiche organizzative e produttive dell’operatore economico. Non può pertanto ritenersi conclamatamente anomala un’offerta quando, sulla base di uno scenario produttivo ragionevolmente compatibile con l’esperienza e l’efficienza specifica dell’impresa, essa consenta un margine positivo,