Ai fini dell’individuazione del contratto collettivo applicabile ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, il “baricentro” della scelta è costituito dalle prestazioni oggetto dell’appalto, e non dall’attività ordinariamente o prevalentemente esercitata dal singolo operatore economico. È pertanto legittima l’individuazione, da parte della stazione appaltante, di un unico CCNL di riferimento, quando esso rifletta la natura prevalente o assorbente delle lavorazioni complessivamente poste a gara, senza che l’Amministrazione sia tenuta a indicare tanti contratti collettivi quante sono le diverse prestazioni coinvolte. L’operatore resta libero di applicare un diverso CCNL, purché dimostri l’equivalenza delle tutele economiche e normative, la cui verifica da parte della stazione appaltante ha carattere obbligatorio. L’applicazione, da parte di un componente del raggruppamento temporaneo, di un CCNL diverso da quello individuato dalla lex specialis e non equivalente a quest’ultimo non consente l’estromissione del componente e la conseguente riorganizzazione in riduzione del RTI ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 36/2023. L’individuazione del contratto collettivo costituisce infatti elemento essenziale dell’offerta, in quanto incide sulla struttura dei costi della commessa, mentre il meccanismo sostitutivo previsto dall’art. 97 opera nelle ipotesi relative ai requisiti di ordine soggettivo o professionale contemplate dagli artt. 94, 95 e 100 del Codice.
Ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 36/2023 la stazione appaltante può legittimamente indicare un unico CCNL riferito alle lavorazioni prevalenti o assorbenti oggetto dell'appalto. In caso di applicazione, da parte dell’operatore economico, di un CCNL diverso da quello individuato dalla lex specialis, la stazione appaltante è tenuta a verificarne l’equivalenza economica e normativa. Tale equivalenza non postula la perfetta sovrapponibilità delle singole discipline contrattuali, ma richiede una valutazione complessiva e sistemica delle tutele assicurate ai lavoratori. La relativa valutazione costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile in sede giurisdizionale nei limiti dell’illogicità, irragionevolezza, abnormità o travisamento dei fatti. Ai fini dell’individuazione del CCNL di riferimento assume rilievo centrale l’attività oggetto dell’appalto, e non la sola attività ordinariamente esercitata dall’impresa. L’indicazione del CCNL costituisce inoltre elemento essenziale dell’offerta, incidendo sulla struttura dei costi della commessa
Ai fini dell’esclusione per grave illecito professionale, non è sufficiente l’astratta riconducibilità della condotta dell’operatore economico a una delle fattispecie contemplate dall’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023, essendo necessaria una specifica e motivata valutazione della stazione appaltante circa la concreta idoneità della condotta a incidere sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore. In difetto di tale valutazione, non può ritenersi integrato un grave illecito professionale rilevante ai fini dell’esclusione.
Le discordanti indicazioni contenute in singoli documenti prodotti da un raggruppamento temporaneo in ordine all’individuazione della mandataria e alla ripartizione delle quote di partecipazione ed esecuzione non determinano l’esclusione dalla gara quando siano riconducibili a meri errori materiali e l’effettiva volontà del concorrente risulti univocamente ricostruibile dal complesso della documentazione presentata. In presenza di un errore materiale immediatamente riconoscibile, la stazione appaltante può procedere alla sua rettifica e deve ricercare l’effettiva volontà del concorrente, purché ciò sia possibile sulla base degli elementi interni alla documentazione di gara, senza ricorrere a fonti esterne e senza modificare il contenuto sostanziale dell’offerta. L’incompletezza, erroneità o illegittimità della dichiarazione di subappalto comporta l’esclusione del concorrente soltanto quando il ricorso al subappalto sia necessario per conseguire la qualificazione richiesta per la partecipazione alla gara. Qualora, invece, il concorrente possieda autonomamente la qualificazione necessaria, l’eventuale indicazione di una quota di subappalto eccedente i limiti consentiti non determina l’esclusione, ma produce effetti nella sola fase esecutiva, precludendo il ricorso al subappalto nella misura illegittimamente dichiarata
Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante indica nei documenti di gara un unico CCNL strettamente connesso all'attività oggetto dell'appalto, avuto riguardo alle lavorazioni prevalenti o assorbenti, e deve sempre sottoporre a verifica di equivalenza, atto doveroso, il diverso contratto collettivo indicato dal concorrente, anche se specialistico; tale valutazione, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo per illogicità, irragionevolezza, abnormità o travisamento dei fatti. Poiché l'indicazione del CCNL costituisce elemento essenziale dell'offerta, la non equivalenza delle tutele riferibile a una mandante non consente il ricorso ai rimedi sostitutivi o escludenti di cui all'art. 97 del Codice.
Le caratteristiche essenziali e inderogabili della prestazione individuate dalla lex specialis costituiscono requisiti minimi dell’offerta, il cui mancato rispetto determina l’esclusione del concorrente. La difformità dell’offerta rispetto a tali caratteristiche integra infatti un aliud pro alio, comportando l’esclusione dalla procedura anche in assenza di un’espressa comminatoria espulsiva, non potendo essere aggiudicato il contratto a un concorrente che non assicuri il livello minimo della prestazione richiesto dalla stazione appaltante. Il Piano economico-finanziario di affidamento (PEFA), ove richiesto dalla lex specialis quale componente dell’offerta economica, costituisce documento diretto a dimostrare la concreta capacità del concorrente di sostenere economicamente l’esecuzione della prestazione per l’intera durata dell’affidamento. La mancanza degli elementi essenziali prescritti per la sua redazione non integra una mera irregolarità formale, ma una carenza strutturale dell’offerta economica, non sanabile mediante soccorso istruttorio né mediante chiarimenti che si traducano nell’integrazione ex post dell’offerta. Gli oneri di sicurezza aziendale costituiscono costi variabili rimessi alla valutazione del singolo operatore in relazione alla propria organizzazione produttiva e non possono essere ritenuti incongrui per il solo raffronto con quelli indicati dagli altri concorrenti o con parametri tabellari non vincolanti. Anche l’eventuale sottostima di tale voce non determina di per sé l’anomalia dell’offerta, dovendosi verificare se la sua rideterminazione renda insostenibile l’offerta nel suo complesso, potendo il maggior costo trovare compensazione nelle altre voci dell’offerta.