Nel subprocedimento di verifica dell’anomalia, le giustificazioni dell’operatore economico possono chiarire e illustrare il contenuto dell’offerta, ma non possono determinarne una modifica sostanziale. Viola il principio di immodificabilità dell’offerta, posto a tutela dell’imparzialità, della trasparenza, della concorrenza e della parità di trattamento, la sostituzione, in sede di giustificazioni, dell’organizzazione del cantiere espressamente proposta nell’offerta tecnica con una struttura organizzativa diversa e ridotta, mediante diminuzione del numero delle squadre e soppressione di figure professionali originariamente previste. Nel vigente Codice dei contratti pubblici, l’omessa dichiarazione di un fatto potenzialmente riconducibile a un grave illecito professionale non costituisce, di per sé, un’autonoma causa di esclusione. Ai sensi degli artt. 96, comma 14, e 98, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023, l’omissione informativa può assumere rilievo quale elemento nell’ambito della valutazione della gravità di un illecito professionale tipizzato, ma non può autonomamente fondare l’estromissione dell’operatore dalla gara. Né una diversa conseguenza può derivare dalla lex specialis, poiché il principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione impedisce alla stazione appaltante di introdurre, mediante obblighi dichiarativi ulteriori, cause espulsive non previste dal Codice.
Ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, la verifica di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità deve essere svolta nei confronti della migliore offerta che, sulla base di elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La disciplina vigente non impone, pertanto, alla stazione appaltante di sottoporre a verifica tutte le offerte che presentino profili di possibile anomalia, ma concentra il controllo sull’offerta dell’operatore destinato, in caso di aggiudicazione, a eseguire il contratto. L’estensione della verifica di anomalia anche alle offerte non collocate al primo posto si porrebbe in contrasto con il principio del risultato, determinando un aggravamento procedimentale non funzionale alla scelta del contraente.
Sono inammissibili le censure dirette a contestare la congruità di un’offerta non destinataria della verifica di anomalia, qualora la stazione appaltante non abbia esercitato alcun potere valutativo su di essa. Tali doglianze investono infatti poteri amministrativi non ancora esercitati e non possono condurre il giudice a sostituirsi preventivamente alla stazione appaltante nella valutazione di sostenibilità dell’offerta.
La libertà dell’operatore economico nella strutturazione dell’offerta non consente di costruire le singole voci di prezzo in modo del tutto disancorato dall’effettiva struttura dei costi e dei ricavi del servizio, al solo fine di sfruttare il meccanismo di attribuzione dei punteggi previsto dalla lex specialis. È legittima la valutazione negativa della stazione appaltante quando l’offerta, pur formalmente rispettosa della disciplina di gara, concentri pressoché integralmente i ricavi in una componente di modesto peso valutativo, saturando la disponibilità di spesa dell’amministrazione, e contestualmente azzeri o riduca in modo macroscopico una voce economicamente rilevante cui sia attribuito un punteggio elevato, così da conseguire un vantaggio competitivo non riconducibile a una fisiologica organizzazione imprenditoriale dei costi. Una simile architettura dell’offerta può determinare una distorsione della dinamica concorrenziale e non costituisce necessariamente legittima espressione dell’autonomia imprenditoriale. Integra gli estremi del grave illecito professionale di cui all’art. 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36 del 2023 la condotta dell’operatore economico che, nel rispondere alla richiesta di chiarimenti della stazione appaltante, fornisca informazioni formalmente pertinenti ma sostanzialmente inidonee a rappresentare le reali modalità di determinazione dell’offerta e suscettibili di fuorviare il processo decisionale relativo all’esclusione, alla selezione o all’aggiudicazione.
Quando l'operatore applica un CCNL di settore diverso da quello indicato nel bando, la verifica di equivalenza ex art. 11 D.Lgs. 36/2023 e allegato I.01 non richiede l'identità assoluta dei due contratti, ma una valutazione complessiva delle tutele economiche e normative, con tolleranza degli scostamenti marginali; tale giudizio, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o erroneità dei criteri applicati. La congruità del costo della manodopera va, a sua volta, verificata per coerenza con i minimi retributivi del CCNL effettivamente applicato, essendo irrilevante la non perfetta sovrapponibilità con i livelli del CCNL indicato in gara. La valutazione di equivalenza tra il contratto collettivo applicato dall’operatore economico e quello indicato dalla stazione appaltante costituisce espressione di discrezionalità tecnica. Il sindacato del giudice amministrativo è pertanto limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, travisamento o applicazione di criteri tecnici erronei, non essendo consentito sostituire alla valutazione dell’amministrazione una diversa comparazione analitica dei singoli istituti contrattuali quando il giudizio complessivo di equivalenza risulti logicamente e tecnicamente sostenibile.
Nelle procedure ristrette o negoziate, l’operatore economico regolarmente qualificato e individualmente invitato può presentare offerta, ai sensi dell’art. 68, comma 19, del d.lgs. n. 36/2023, quale mandatario di un raggruppamento temporaneo comprendente anche un operatore che, in qualità di mandante, non fosse previamente iscritto al sistema di qualificazione utilizzato dalla stazione appaltante per selezionare gli invitati, salvo che la legge di gara preveda espressamente il contrario. La condizione di previa qualificazione richiesta per l’invito non può infatti essere automaticamente estesa a tutti i futuri componenti del RTI, dovendosi favorire, in coerenza con la disciplina eurounitaria, le forme di cooperazione tra imprese e l’ampliamento dell’accesso al mercato.
La lex specialis non può essere integrata in via interpretativa introducendo requisiti o effetti espulsivi non espressamente desumibili dal suo tenore testuale. In presenza di clausole predisposte unilateralmente dalla stazione appaltante e suscettibili di più interpretazioni, deve essere preferita la lettura coerente con i principi di tassatività delle cause di esclusione, buona fede e massima partecipazione.
I chiarimenti e le FAQ della stazione appaltante non possono modificare una disciplina di gara univoca, ma assumono una rilevante funzione interpretativa quando riguardino aspetti non espressamente regolati dalla lex specialis. Qualora il concorrente abbia conformato la propria partecipazione a un chiarimento ufficiale, pubblicato prima della presentazione dell’offerta e mai ritirato o modificato, la successiva esclusione fondata su un’interpretazione opposta contrasta con i principi di buona fede, fiducia e tutela dell’affidamento sanciti dagli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 36/2023.
Ai fini dell’esclusione per grave illecito professionale non è sufficiente l’astratta riconducibilità di una condotta a una delle fattispecie contemplate dall’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023, essendo necessaria una puntuale e motivata valutazione della stazione appaltante circa la concreta idoneità della condotta a incidere sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore economico. In mancanza di tale valutazione non può ritenersi configurato un grave illecito professionale rilevante ai fini escludenti. L’operatore economico è tenuto a fornire una rappresentazione veritiera e completa dei fatti storici potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione della propria affidabilità professionale. Non può tuttavia essere qualificata come falsa, incompleta o fuorviante la dichiarazione che rappresenti gli elementi salienti della vicenda, dia conto del precedente provvedimento espulsivo e indichi puntualmente la pronuncia giurisdizionale che lo ha annullato e le ragioni dell’annullamento; l’amministrazione che contesti l’incompletezza della dichiarazione deve individuare in concreto le specifiche informazioni che sarebbero state omesse.