Il superamento del limite massimo di pagine previsto dalla lex specialis per la relazione tecnica non determina, di per sé, l’esclusione del concorrente, trattandosi di prescrizione funzionale principalmente alla speditezza della valutazione e non attinente alle caratteristiche essenziali dell’oggetto del contratto. La violazione assume rilievo quando sia dimostrato, anche in via presuntiva ma non meramente congetturale, che lo sforamento abbia concretamente inciso sulla valutazione dell’offerta, procurando al concorrente un indebito vantaggio competitivo in violazione della par condicio. Il Piano economico-finanziario di affidamento (PEFA), quando la lex specialis ne prescriva la presentazione quale componente dell’offerta economica, costituisce documento volto a dimostrare la concreta capacità del concorrente di sostenere l’esecuzione della prestazione per l’intera durata dell’affidamento e non può essere qualificato come documento meramente ancillare. L’omissione degli elementi essenziali richiesti dalla legge di gara e dallo schema di riferimento integra una carenza strutturale dell’offerta economica, che determina l’esclusione e non può essere sanata mediante soccorso istruttorio né attraverso chiarimenti che si risolvano in un’integrazione ex post dell'offerta.
La distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione deve essere operata avendo riguardo, in primo luogo, alla lex specialis. I requisiti attinenti alla fase esecutiva non sono normalmente necessari ai fini della partecipazione, salvo che la legge di gara li qualifichi espressamente come elementi essenziali dell’offerta o come presupposti per l’attribuzione di punteggio. L’eterointegrazione della lex specialis è ammessa soltanto in presenza di una vera e propria lacuna concernente un elemento imposto in modo obbligatorio dall’ordinamento e non può essere utilizzata per introdurre in via interpretativa nuove cause di esclusione.
L'art. 114, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, per tenore letterale e collocazione sistematica nella disciplina dell'esecuzione, non pone un requisito di partecipazione alle gare per servizi di architettura e ingegneria, ma al più una causa di incompatibilità al cumulo delle funzioni di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in esecuzione, la cui verifica è rimessa alla fase esecutiva salvo diversa previsione della lex specialis; ne consegue che essa non eterointegra il disciplinare silente ed è ammessa la sostituzione del professionista con altro componente del gruppo di lavoro munito dell'abilitazione ex art. 98 d.lgs. n. 81/2008.
L’art. 114, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, in ragione del suo tenore letterale e della sua collocazione sistematica nella disciplina dell’esecuzione dei contratti, non configura un requisito di partecipazione alle procedure per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. L’eventuale incompatibilità tra le funzioni di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione costituisce, salvo diversa ed espressa previsione della lex specialis, una condizione da verificare nella fase esecutiva e non può determinare l’esclusione del concorrente dalla gara né comportare l’eterointegrazione della legge di gara. Qualora venga in rilievo una causa di incompatibilità attinente alla fase esecutiva e non un requisito di partecipazione, è consentita la sostituzione del professionista originariamente indicato con altro professionista munito dei medesimi requisiti, tanto più se già appartenente al gruppo di lavoro e indicato nell’offerta. Tale sostituzione, risolvendosi in una mera rimodulazione dei ruoli all’interno del gruppo, non determina una modifica dell’offerta tecnica
In materia di subappalto necessario, è legittimo il ricorso al soccorso istruttorio quando dalla documentazione presentata entro il termine di gara risulti già, in modo sufficientemente specifico, la volontà del concorrente di subappaltare integralmente la categoria per la quale esso è privo della necessaria qualificazione, ancorché il DGUE contenga, in altra sezione, una risposta formalmente incongrua. La dichiarazione deve essere valutata nel suo complesso e non atomisticamente, tenendo conto della struttura e della funzione delle diverse sezioni del DGUE. Pertanto, ove siano stati originariamente indicati la categoria da subappaltare e il 100% delle relative lavorazioni, la successiva precisazione che il subappalto ha natura qualificante costituisce un chiarimento di una volontà già tempestivamente manifestata e non integra né una nuova scelta partecipativa né un’acquisizione postuma del requisito.
Ai fini della verifica del requisito di idoneità professionale, i codici ATECO non hanno valore certificativo dell’attività concretamente svolta dall’impresa, assolvendo essenzialmente a finalità statistiche, fiscali e contributive. La necessaria corrispondenza tra iscrizione camerale e oggetto dell’appalto deve essere verificata avendo riguardo all’attività risultante dall’oggetto sociale e secondo un criterio sostanziale di congruenza, senza richiedere una perfetta sovrapponibilità tra le attività indicate nel certificato camerale e tutte le prestazioni oggetto dell’affidamento. Nei raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, ai sensi dell’art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, salvo diversa previsione della lex specialis. Non è pertanto necessario che ciascuna impresa raggruppata disponga autonomamente dell’intero requisito richiesto per la partecipazione.
Il chiarimento previsto dall’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 è ammissibile soltanto quando sia diretto a rendere esplicito un contenuto già desumibile dall’offerta o a risolverne un’ambiguità, senza introdurre nuove prestazioni, quantità o condizioni; esso non può, invece, essere utilizzato per modificare o riformulare ex post la proposta negoziale. In particolare, una generica dichiarazione di conformità alla lex specialis non può prevalere sui dati quantitativi specificamente indicati nell’offerta tecnica, i quali definiscono concretamente la prestazione assunta dal concorrente. La rettifica quale errore materiale è consentita soltanto quando l’errore sia evidente e la sua correzione risulti dalla stessa offerta attraverso un’operazione necessitata e univoca; ove, invece, il chiarimento comporti la rideterminazione quantitativa della prestazione originariamente offerta, esso integra una modifica sostanziale incompatibile con il principio della par condicio. Né l’attivazione del soccorso procedimentale implica che la stazione appaltante abbia già qualificato la difformità come sanabile, avendo la richiesta di chiarimenti natura meramente istruttoria.