In una procedura con inversione procedimentale, la verifica dei requisiti di partecipazione è limitata al solo primo classificato; se la stazione appaltante non ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa né all’eventuale attivazione del sub-procedimento di verifica di congruità nei confronti della seconda classificata, è impedito al ricorrente sollecitare il Collegio a svolgere apprezzamenti tecnico-discrezionali non ancora compiuti dall’amministrazione, in contrasto con il divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a. Le contestazioni relative all'esclusione di un concorrente, all'anomalia dell'offerta e alla congruità dei costi della manodopera devono essere valutate in relazione alle specifiche prescrizioni della lex specialis e alle disposizioni dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023. La giurisprudenza amministrativa distingue, infatti, tra costi diretti della commessa, relativi al personale stabilmente impiegato nell'esecuzione dell'appalto, e costi indiretti, riferiti a figure di coordinamento, supporto, direzione o raccordo, che operano trasversalmente su più contratti. Solo i primi devono essere necessariamente indicati come costi della manodopera ai sensi dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023 (Cons. Stato, Sez. V, 19 maggio 2025, n. 4250; Id., 3 novembre 2020, n. 6786).
La previsione contrattuale di un responsabile amministrativo e di un ufficio dedicato al controllo della commessa non trasforma l'avvalimento di garanzia in un avvalimento tecnico-operativo. Due sole figure (di cui una con mera funzione amministrativo-contabile) destinate al monitoraggio esterno dell'ausiliaria sull'andamento dell'appalto non sono realisticamente ascrivibili all'area dell'apporto tecnico operativo all'esecuzione, costituendo piuttosto risorse intese a garantire l'effettività dell'obbligazione di garanzia senza mutarne la natura giuridica. Diversamente opinando, qualsiasi clausola contrattuale di supervisione dell'esecuzione - prassi diffusa e coerente con la funzione stessa dell'avvalimento di garanzia - determinerebbe la nullità del contratto, con esito irragionevole.
La violazione dei minimi salariali conduce all'esclusione automatica dalla gara e prescinde da una presunta capienza complessiva dell'offerta. Non appare ammissibile la possibilità di far fronte agli aumenti retributivi che interesseranno i lavoratori dipendenti, sebbene fossero già noti al momento in cui la procedura selettiva è stata bandita e al momento in cui l'offerta è stata formulata, attraverso la compensazione della sottostima degli stessi attingendo ad altre voci di costo, utilizzate come una sorta di fondo di accontamento per gli imprevisti, pena, da un lato, l'equiparazione del costo della manodopera, cui il legislatore ha riservato una disciplina ad hoc, ad altre differenti componenti dell'offerta e, dall'altra, l'alterazione dell'equilibrio complessivo dell'offerta, come valutata dalla S.A. in sede di procedura di gara. Né lo scostamento, anche ove effettivamente lievissimo, può essere riassorbito nella fattispecie dalla clausola del disciplinare in punto di revisione prezzi, in primo luogo perché quest'ultima, in via generale, assolve allo scopo di riequilibrare il corrispettivo mettendo al riparo la stazione appaltante e l'appaltatore dai soli aumenti sopravvenuti nel corso della durata dell'appalto. In secondo luogo, perché, in ogni caso, anche ammettendo per ipotesi l'operatività della revisione prezzi per riallineare i mini retributivi - comunque da escludere - la clausola della lex specialis lascia comunque scoperto il primo anno (cfr. “A decorrere dalla seconda annualità”).
Il TAR Lazio accoglie il ricorso proposto dall'Ordine degli Avvocati di Roma contro l'avviso pubblico con cui una Cassa di previdenza professionale ha costituito un elenco di avvocati specializzati in materia previdenziale, annullando le previsioni relative alla determinazione del compenso professionale. Il primo profilo di rilievo riguarda la giurisdizione. Il Collegio ribadisce che la privatizzazione delle Casse di previdenza operata dal d.lgs. 509/1994 ha natura meramente organizzativa, lasciando intatto il carattere pubblicistico della funzione previdenziale e assistenziale, sicché tali enti vanno qualificati come organismi di diritto pubblico. Da ciò discende che l'affidamento di incarichi legali, pur rientrando tra i contratti esclusi dall'evidenza pubblica ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. h), d.lgs. 36/2023, resta soggetto ai principi generali del Codice (artt. 1, 2 e 3), in particolare quello di concorrenza, imparzialità e trasparenza nell'accesso al mercato, con conseguente giurisdizione amministrativa sulla relativa controversia, in continuità con l'orientamento della Cassazione (Cons. Stato n. 2776/2025) secondo cui l'esclusione dalla gara non elide la natura pubblica del contratto. Riconosciuta anche la legittimazione dell'Ordine degli Avvocati a impugnare l'avviso, in quanto ente esponenziale degli interessi della professione forense a livello locale, leso nel decoro e nella tutela deontologica della categoria. Nel merito, il punto di maggiore interesse riguarda l'estensione soggettiva della legge sull'equo compenso (l. 49/2023). Il TAR respinge l'interpretazione restrittiva della Cassa, che invocava la nozione di pubblica amministrazione di cui al d.lgs. 165/2001 per escludersi dall'ambito applicativo della normativa.
Il Collegio afferma invece che la nozione di pubblica amministrazione rilevante ai fini dell'equo compenso deve essere interpretata nel senso più ampio possibile, ricomprendendo tutti gli enti, comprese le Casse previdenziali, dedicati alla cura di interessi pubblici, quale che sia la loro veste formale. Sul piano oggettivo, viene accertata la violazione degli artt. 1 e 3 della l. 49/2023, avendo l'avviso predeterminato compensi fissi, indipendenti dal valore della controversia, discostandosi dai parametri tariffari del d.m. 147/2022.
La pronuncia del TAR Lazio in esame aderisce all’orientamento per il quale il principio di equivalenza trova applicazione anche con riferimento alle specifiche tecniche sostanziali trovando fondamento non tanto nelle esigenze pro-concorrenziali dell’istituto ma nel più generale principio del favor partecipationis. Pertanto, deve concludersi che la qualificazione in termini “strutturali” o “funzionali” di un requisito minimo prescritto dalla legge di gara non dipende dalla natura del requisito in sé considerata (per esempio previsione della composizione del prodotto in uno specifico materiale), bensì dall’esistenza o meno nella lex specialis dell’esplicitazione delle finalità e dei bisogni dell’Amministrazione che la previsione di una determinata caratteristica tecnica è destinata a soddisfare.
La verifica di equivalenza delle tutele di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, costituisce una valutazione tecnico- discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti: l'equivalenza non richiede una perfetta identità, ma una valutazione complessiva delle tutele economiche e normative, nell'ambito della quale scostamenti marginali su alcuni parametri possono essere compensati da condizioni più favorevoli su altri (es. minor orario di lavoro a fronte di un minor numero di permessi). L'esegesi dell'equivalenza in termini di non identità consente di contemperare la tutela del lavoro e la libertà di iniziativa economica. Nel rispetto del principio della fiducia, spetta alla stazione appaltante, l'apprezzamento della marginalità o meno degli scostamenti, da effettuare sulla base di una valutazione complessiva, che possa tenere in considerazione plurimi aspetti, quali lo scostamento dalla regola (e la distanza dalla stessa), la tipologia di regola e il numero di scostamenti in relazione all'oggetto della gara, senza vincoli relativi all'esatto numero di questi ultimi. E ciò in quanto il criterio della marginalità, essendo per natura flessibile, consente all'Amministrazione di considerare il singolo caso nella specificità che lo connota, apprezzando i vari profili degli scostamenti. Il giudizio di equivalenza deve coinvolgere esclusivamente le componenti fisse della retribuzione globale annua, essendo ammessi scostamenti inferiori solo marginali. Nel caso in esame la componente più importante della retribuzione globale, ovvero la retribuzione media oraria applicata dall'operatore economico, non solo non è inferiore a quella di cui al CCNL applicato dalla stazione appaltante, ma è addirittura superiore di circa 5 euro (ovvero, quasi il 15%). A fronte di tale dato decisivo, appare del tutto irrealistico che le componenti accessorie della retribuzione risultino a tal punto peggiorative da sopravanzare tale gap positivo e portare a concludere per la carenza dell'equivalenza delle tutele, la quale, invece, appare essere stata accertata in modo congruo.