Principio di diritto

Nell'ambito dei giudizi aventi ad oggetto l'aggiudicazione di Contratti Pubblici, nel presentare una domanda risarcitoria per equivalente, il ricorrente è tenuto a dimostrare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2043 c.c., ossia l'illegittimità degli atti impugnati e il nesso di causalità materiale e giuridica, oltre a fornire prova del danno concretamente patito. In particolare, il ricorrente deve provare: i) per quanto riguarda il danno da lucro cessante, l’utile subìto e provato in misura rapportata alla propria condizione soggettiva di impresa, mentre la richiesta non può essere fondata sull’utile dichiarato dall'impresa aggiudicataria applicando il margine d’utile dichiarato da quest’ultima. Inoltre, parte ricorrente è tenuta a fornire la prova dell'aliunde perceptum; ii) per quanto riguarda il danno curriculare, le conseguenze immediate e dirette che l’aggiudicazione avrebbe prodotto sulle capacità qualificatorie del ricorrente stesso, iii) per quanto riguarda il danno per immagine, il fatto che la mancata aggiudicazione di un appalto potrebbe compromettere l’affidabilità delle ricorrenti e l’immagine delle stesse nell’ambito professionale.

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Principio di diritto

In materia vige il divieto di massima di modificare il costo del lavoro, salva la ricorrenza di casi del tutto eccezionali, con i quali sono gestite le ipotesi residuali nelle quali il margine di correzione è così esiguo da escludere che esso abbia un'effettiva incidenza sulla stima iniziale ovvero i casi in cui sia ravvisabile un evidente errore di calcolo al quale porre rimedio, fermi i saldi o, ancora, l'eventualità che sorgano sopravvenienze di fatto o di diritto tali da imporre la revisione. Gli infrequenti casi in cui la giurisprudenza ha reputato legittima una modifica del costo del lavoro in sede di verifica di anomalia sono tutti riducibili a tali eccezioni: in particolare, Cons. Stato, sez. V, n. 5644 del 2021 ha ritenuto marginale una modifica dell'1,48% (nel caso a giudizio, siamo a circa 4 volte tanto), mentre Cons. Stato, sez. V, n. 1637 del 2021 ha stimato legittima una correzione imputabile a un errore di fatto sulla base effettiva delle lavorazioni da eseguire, ma a condizione che l'incidenza percentuale del costo del lavoro rimanesse inalterata. Di contro, la giurisprudenza ha sempre fatto valere, fuori da questi casi eccezionali, la regola generale attinente all'immodificabilità del costo del lavoro. Ancora, la giurisprudenza chiamata a pronunciarsi sulla modificabilità dell'offerta in sede di verifica dell'anomalia ha affermato che, secondo principi consolidati, l'offerente può dimostrare la congruità dell'offerta anche attraverso riferimenti interni alla stessa offerta (per un minor costo del lavoro o per una migliore organizzazione aziendale o altro) ma non incidendo sui contenuti del progetto da eseguire o modificando uno degli elementi essenziali dell'offerta, come il costo complessivo del personale impiegato per l'esecuzione dell’appalto. La modifica dei costi della manodopera dichiarati comporta, infatti, un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta economica, pregiudicando gli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e ledendo il principio di parità di trattamento dei concorrenti.

Ciò che può ammettersi in sede di giustificazioni dell'offerta sono, al più, variazioni parziali e limitate delle voci di costo, purché adeguatamente giustificate e bilanciate da altre componenti del quadro economico. In tale prospettiva, è ammissibile in termini generali una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche al fine di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l'entità iniziale dell'offerta economica, nel rispetto del principio dell'immodificabilità dell’offerta.

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Un operatore ha impugnato la propria esclusione da una procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, sostenendo che la stazione appaltante, avendo dapprima avviato il contraddittorio ex art. 110 per la verifica della congruità dell'offerta, non potesse poi tornare sui propri passi ed applicare l'esclusione automatica ex art. 54. Il TAR respinge il ricorso evidenziando che, in continuità con l'orientamento consolidato (TAR Piemonte n. 514/2024; TAR Lazio, Roma, n. 21755/2025), al ricorrere dei presupposti dell'art. 54 (lavori o servizi sotto soglia UE, prezzo più basso, almeno cinque offerte ammesse, assenza di interesse transfrontaliero), l'esclusione automatica non è facoltativa bensì obbligatoria. Di interesse applicativo è la parte sulla tutela dell'affidamento laddove il TAR afferma che non può ritenersi legittimo l'affidamento riposto nell'apertura di un subprocedimento avviato dalla commissione in aperto contrasto con la lex specialis e con la norma di legge, con la conseguenza che l'errore della stazione appaltante non consolida in capo al concorrente alcuna aspettativa tutelabile.

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La terza classificata in una gara per servizi di vigilanza armata ha contestato le valutazioni discrezionali della commissione su sei criteri tecnici, nonché l'omessa programmazione triennale degli acquisti da parte dell'Amministrazione. Il TAR respinge entrambi i motivi. Sul primo, il Collegio, in linea con l'orientamento consolidato (Cons. Stato, Sez. V, n. 29/2024; n. 83/2020; Sez. III, n. 972/2017), ribadisce che la prova di resistenza richiede la certezza dell'aggiudicazione, non un mero miglioramento di posizione; di interesse è il metodo adottato: il TAR ha infatti esaminato solo tre dei sei criteri contestati, verificando che la perdita dei relativi incrementi ipotetici avrebbe già reso aritmeticamente impossibile il superamento dell'aggiudicataria. Sul secondo motivo, in continuità con Cons. Stato, Sez. III, n. 6074/2023, conferma che l'omessa programmazione triennale ex art. 37 d.lgs. 36/2023 non produce invalidità automatica degli atti di gara, rilevando solo in presenza di frazionamenti artificiali o elusioni dell'evidenza pubblica, non ravvisabili nel caso di specie.

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Deve considerarsi inammissibile per carenza di interesse il ricorso per l’impugnazione degli atti di gara con il quale il terzo classificato lamenti profili di legittimità limitatamente alla posizione dell’aggiudicatario, senza muovere alcuna censura alla posizione del secondo classificato, nella speranza che quest'ultimo possa essere escluso all'esito di una procedura di verifica dell'anomalia da parte della Stazione Appaltante.

Difatti, nel caso in cui i vizi dedotti non si caratterizzino per una generalità tale da determinare l’illegittimità ed il travolgimento dell’intera procedura di gara, l'accoglimento del ricorso determinerebbe un mero scorrimento della graduatoria a favore della seconda classificata, senza recare alcuna concreta utilità al ricorrente, .

L’utilità che il concorrente mira a conseguire, anche laddove finale o strumentale, deve infatti derivare in via immediata e diretta e secondo criteri di regolarità causale dall’accoglimento del ricorso, e non in via mediata da eventi incerti e potenziali, ossia da eventi che non costituiscono conseguenza normale dell’annullamento.

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Ai sensi dell'art. 11 co. 3 d.lgs. 36/2023, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta di applicare un CCNL differente rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante, fornendo ai sensi dell'art. 11 co. 4 una specifica dichiarazione di equivalenza delle tutele garantite ai dipendenti. In sede di verifica di equivalenza, stante l'assenza di una una disciplina normativa specifica, deve farsi riferimento ai principi espressi dalla giurisprudenza sul procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di cui all’art. 110 d.lgs. n. 36/2023, espressamente richiamato dall'art. 11, co. 4. Costituisce pertanto onere del ricorrente che intenda contestare l'esito positivo della predetta verifica allegare tutti gli elementi volti a metterne in dubbio la ragionevolezza e la correttezza, dovendo in caso contrario ritenersi legittimo l'operato della Stazione Appaltante.

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