Principio di diritto

Le discordanti indicazioni contenute in singoli documenti prodotti da un raggruppamento temporaneo in ordine all’individuazione della mandataria e alla ripartizione delle quote di partecipazione ed esecuzione non determinano l’esclusione dalla gara quando siano riconducibili a meri errori materiali e l’effettiva volontà del concorrente risulti univocamente ricostruibile dal complesso della documentazione presentata. In presenza di un errore materiale immediatamente riconoscibile, la stazione appaltante può procedere alla sua rettifica e deve ricercare l’effettiva volontà del concorrente, purché ciò sia possibile sulla base degli elementi interni alla documentazione di gara, senza ricorrere a fonti esterne e senza modificare il contenuto sostanziale dell’offerta. L’incompletezza, erroneità o illegittimità della dichiarazione di subappalto comporta l’esclusione del concorrente soltanto quando il ricorso al subappalto sia necessario per conseguire la qualificazione richiesta per la partecipazione alla gara. Qualora, invece, il concorrente possieda autonomamente la qualificazione necessaria, l’eventuale indicazione di una quota di subappalto eccedente i limiti consentiti non determina l’esclusione, ma produce effetti nella sola fase esecutiva, precludendo il ricorso al subappalto nella misura illegittimamente dichiarata

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Principio di diritto

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante indica nei documenti di gara un unico CCNL strettamente connesso all'attività oggetto dell'appalto, avuto riguardo alle lavorazioni prevalenti o assorbenti, e deve sempre sottoporre a verifica di equivalenza, atto doveroso, il diverso contratto collettivo indicato dal concorrente, anche se specialistico; tale valutazione, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo per illogicità, irragionevolezza, abnormità o travisamento dei fatti. Poiché l'indicazione del CCNL costituisce elemento essenziale dell'offerta, la non equivalenza delle tutele riferibile a una mandante non consente il ricorso ai rimedi sostitutivi o escludenti di cui all'art. 97 del Codice.

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Principio di diritto

Le caratteristiche essenziali e inderogabili della prestazione individuate dalla lex specialis costituiscono requisiti minimi dell’offerta, il cui mancato rispetto determina l’esclusione del concorrente. La difformità dell’offerta rispetto a tali caratteristiche integra infatti un aliud pro alio, comportando l’esclusione dalla procedura anche in assenza di un’espressa comminatoria espulsiva, non potendo essere aggiudicato il contratto a un concorrente che non assicuri il livello minimo della prestazione richiesto dalla stazione appaltante. Il Piano economico-finanziario di affidamento (PEFA), ove richiesto dalla lex specialis quale componente dell’offerta economica, costituisce documento diretto a dimostrare la concreta capacità del concorrente di sostenere economicamente l’esecuzione della prestazione per l’intera durata dell’affidamento. La mancanza degli elementi essenziali prescritti per la sua redazione non integra una mera irregolarità formale, ma una carenza strutturale dell’offerta economica, non sanabile mediante soccorso istruttorio né mediante chiarimenti che si traducano nell’integrazione ex post dell’offerta. Gli oneri di sicurezza aziendale costituiscono costi variabili rimessi alla valutazione del singolo operatore in relazione alla propria organizzazione produttiva e non possono essere ritenuti incongrui per il solo raffronto con quelli indicati dagli altri concorrenti o con parametri tabellari non vincolanti. Anche l’eventuale sottostima di tale voce non determina di per sé l’anomalia dell’offerta, dovendosi verificare se la sua rideterminazione renda insostenibile l’offerta nel suo complesso, potendo il maggior costo trovare compensazione nelle altre voci dell’offerta.

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Principio di diritto

Il superamento del limite massimo di pagine previsto dalla lex specialis per la relazione tecnica non determina, di per sé, l’esclusione del concorrente, trattandosi di prescrizione funzionale principalmente alla speditezza della valutazione e non attinente alle caratteristiche essenziali dell’oggetto del contratto. La violazione assume rilievo quando sia dimostrato, anche in via presuntiva ma non meramente congetturale, che lo sforamento abbia concretamente inciso sulla valutazione dell’offerta, procurando al concorrente un indebito vantaggio competitivo in violazione della par condicio. Il Piano economico-finanziario di affidamento (PEFA), quando la lex specialis ne prescriva la presentazione quale componente dell’offerta economica, costituisce documento volto a dimostrare la concreta capacità del concorrente di sostenere l’esecuzione della prestazione per l’intera durata dell’affidamento e non può essere qualificato come documento meramente ancillare. L’omissione degli elementi essenziali richiesti dalla legge di gara e dallo schema di riferimento integra una carenza strutturale dell’offerta economica, che determina l’esclusione e non può essere sanata mediante soccorso istruttorio né attraverso chiarimenti che si risolvano in un’integrazione ex post dell'offerta.

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Principio di diritto

La distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione deve essere operata avendo riguardo, in primo luogo, alla lex specialis. I requisiti attinenti alla fase esecutiva non sono normalmente necessari ai fini della partecipazione, salvo che la legge di gara li qualifichi espressamente come elementi essenziali dell’offerta o come presupposti per l’attribuzione di punteggio. L’eterointegrazione della lex specialis è ammessa soltanto in presenza di una vera e propria lacuna concernente un elemento imposto in modo obbligatorio dall’ordinamento e non può essere utilizzata per introdurre in via interpretativa nuove cause di esclusione.

L'art. 114, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, per tenore letterale e collocazione sistematica nella disciplina dell'esecuzione, non pone un requisito di partecipazione alle gare per servizi di architettura e ingegneria, ma al più una causa di incompatibilità al cumulo delle funzioni di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in esecuzione, la cui verifica è rimessa alla fase esecutiva salvo diversa previsione della lex specialis; ne consegue che essa non eterointegra il disciplinare silente ed è ammessa la sostituzione del professionista con altro componente del gruppo di lavoro munito dell'abilitazione ex art. 98 d.lgs. n. 81/2008.

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Principio di diritto

L’art. 114, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, in ragione del suo tenore letterale e della sua collocazione sistematica nella disciplina dell’esecuzione dei contratti, non configura un requisito di partecipazione alle procedure per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. L’eventuale incompatibilità tra le funzioni di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione costituisce, salvo diversa ed espressa previsione della lex specialis, una condizione da verificare nella fase esecutiva e non può determinare l’esclusione del concorrente dalla gara né comportare l’eterointegrazione della legge di gara. Qualora venga in rilievo una causa di incompatibilità attinente alla fase esecutiva e non un requisito di partecipazione, è consentita la sostituzione del professionista originariamente indicato con altro professionista munito dei medesimi requisiti, tanto più se già appartenente al gruppo di lavoro e indicato nell’offerta. Tale sostituzione, risolvendosi in una mera rimodulazione dei ruoli all’interno del gruppo, non determina una modifica dell’offerta tecnica

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