Principio di diritto

Il Piano Economico Finanziario, ove costituisca parte integrante e fondamentale dell’offerta economica, deve essere prodotto secondo le modalità e le forme riservate previste dalla lex specialis e dalla piattaforma telematica di gara. La sua omessa produzione entro il termine di presentazione dell’offerta, quando riconducibile a un disguido dell’operatore economico e non a un malfunzionamento del sistema, non è suscettibile di soccorso istruttorio o procedimentale, trattandosi di elemento sostanziale dell’offerta economica e non di mera carenza documentale. L’invio successivo del Piano Economico Finanziario mediante una comune PEC indirizzata alla stazione appaltante non può sanare l’omesso caricamento sulla piattaforma di gara, poiché viola le modalità riservate prescritte per la presentazione dell’offerta economica e determina il rischio che il contenuto dell’offerta sia riconoscibile o conoscibile da soggetti estranei al seggio di gara. L’osservanza delle forme telematiche prescritte risponde, pertanto, non a un’esigenza meramente formalistica, ma alla tutela della segretezza delle offerte e della par condicio tra i concorrenti. I principi del risultato, della fiducia, del favor partecipationis, della proporzionalità e della strumentalità delle forme non consentono di superare l’omessa tempestiva presentazione di un documento costituente parte essenziale dell’offerta economica, né possono giustificare l’attivazione del soccorso istruttorio quando ciò comporterebbe l’integrazione postuma dell’offerta e la violazione delle regole poste a presidio della par condicio.

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Principio di diritto

Ai fini dell’esclusione per grave illecito professionale non è sufficiente l’astratta riconducibilità di una condotta a una delle fattispecie contemplate dall’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023, essendo necessaria una puntuale e motivata valutazione della stazione appaltante circa la concreta idoneità della condotta a incidere sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore economico. In mancanza di tale valutazione non può ritenersi configurato un grave illecito professionale rilevante ai fini escludenti. L’operatore economico è tenuto a fornire una rappresentazione veritiera e completa dei fatti storici potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione della propria affidabilità professionale. Non può tuttavia essere qualificata come falsa, incompleta o fuorviante la dichiarazione che rappresenti gli elementi salienti della vicenda, dia conto del precedente provvedimento espulsivo e indichi puntualmente la pronuncia giurisdizionale che lo ha annullato e le ragioni dell’annullamento; l’amministrazione che contesti l’incompletezza della dichiarazione deve individuare in concreto le specifiche informazioni che sarebbero state omesse.

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Principio di diritto

Ai fini dell’individuazione del contratto collettivo applicabile ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, il “baricentro” della scelta è costituito dalle prestazioni oggetto dell’appalto, e non dall’attività ordinariamente o prevalentemente esercitata dal singolo operatore economico. È pertanto legittima l’individuazione, da parte della stazione appaltante, di un unico CCNL di riferimento, quando esso rifletta la natura prevalente o assorbente delle lavorazioni complessivamente poste a gara, senza che l’Amministrazione sia tenuta a indicare tanti contratti collettivi quante sono le diverse prestazioni coinvolte. L’operatore resta libero di applicare un diverso CCNL, purché dimostri l’equivalenza delle tutele economiche e normative, la cui verifica da parte della stazione appaltante ha carattere obbligatorio. L’applicazione, da parte di un componente del raggruppamento temporaneo, di un CCNL diverso da quello individuato dalla lex specialis e non equivalente a quest’ultimo non consente l’estromissione del componente e la conseguente riorganizzazione in riduzione del RTI ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 36/2023. L’individuazione del contratto collettivo costituisce infatti elemento essenziale dell’offerta, in quanto incide sulla struttura dei costi della commessa, mentre il meccanismo sostitutivo previsto dall’art. 97 opera nelle ipotesi relative ai requisiti di ordine soggettivo o professionale contemplate dagli artt. 94, 95 e 100 del Codice.

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Principio di diritto

Ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 36/2023 la stazione appaltante può legittimamente indicare un unico CCNL riferito alle lavorazioni prevalenti o assorbenti oggetto dell'appalto. In caso di applicazione, da parte dell’operatore economico, di un CCNL diverso da quello individuato dalla lex specialis, la stazione appaltante è tenuta a verificarne l’equivalenza economica e normativa. Tale equivalenza non postula la perfetta sovrapponibilità delle singole discipline contrattuali, ma richiede una valutazione complessiva e sistemica delle tutele assicurate ai lavoratori. La relativa valutazione costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile in sede giurisdizionale nei limiti dell’illogicità, irragionevolezza, abnormità o travisamento dei fatti. Ai fini dell’individuazione del CCNL di riferimento assume rilievo centrale l’attività oggetto dell’appalto, e non la sola attività ordinariamente esercitata dall’impresa. L’indicazione del CCNL costituisce inoltre elemento essenziale dell’offerta, incidendo sulla struttura dei costi della commessa

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Principio di diritto

Ai fini dell’esclusione per grave illecito professionale, non è sufficiente l’astratta riconducibilità della condotta dell’operatore economico a una delle fattispecie contemplate dall’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023, essendo necessaria una specifica e motivata valutazione della stazione appaltante circa la concreta idoneità della condotta a incidere sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore. In difetto di tale valutazione, non può ritenersi integrato un grave illecito professionale rilevante ai fini dell’esclusione.

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Principio di diritto

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante indica nei documenti di gara un unico CCNL strettamente connesso all'attività oggetto dell'appalto, avuto riguardo alle lavorazioni prevalenti o assorbenti, e deve sempre sottoporre a verifica di equivalenza, atto doveroso, il diverso contratto collettivo indicato dal concorrente, anche se specialistico; tale valutazione, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo per illogicità, irragionevolezza, abnormità o travisamento dei fatti. Poiché l'indicazione del CCNL costituisce elemento essenziale dell'offerta, la non equivalenza delle tutele riferibile a una mandante non consente il ricorso ai rimedi sostitutivi o escludenti di cui all'art. 97 del Codice.

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