Ai fini della sottrazione all’accesso di parti dell’offerta tecnica per esigenze di tutela del know-how o di segreti tecnici e commerciali, non è sufficiente la mera affermazione dell’operatore economico secondo cui la documentazione conterrebbe informazioni riservate. È necessario che siano specificamente individuati l’oggetto dell’informazione, la funzione svolta, il vantaggio competitivo o tecnologico che ne deriva e gli effettivi caratteri di segretezza oggettiva, in coerenza con gli artt. 98 e 99 del d.lgs. n. 30/2005. In difetto di tale dimostrazione, le esigenze di trasparenza e di tutela difensiva prevalgono sull’interesse alla riservatezza. La stazione appaltante, in presenza di una richiesta di oscuramento formulata dall’operatore economico per asseriti segreti tecnici o commerciali, è tenuta a svolgere un’autonoma istruttoria circa l’effettiva sussistenza dei presupposti di segretezza e di valore competitivo delle informazioni. È illegittimo il mero recepimento delle richieste di oscuramento del concorrente senza una propria motivata verifica, in violazione dell’art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023. Quando l’accesso è richiesto per finalità difensive nell’ambito di un contenzioso già pendente, non spetta al giudice dell’accesso anticipare la valutazione sulla fondatezza delle censure che la parte intende proporre o sviluppare. È sufficiente che i documenti richiesti risultino potenzialmente idonei a sostenere la difesa dell’interessato, ferma restando la successiva valutazione della loro effettiva rilevanza nel giudizio di merito.
In materia di subappalto necessario, è legittimo il ricorso al soccorso istruttorio quando dalla documentazione presentata entro il termine di gara risulti già, in modo sufficientemente specifico, la volontà del concorrente di subappaltare integralmente la categoria per la quale esso è privo della necessaria qualificazione, ancorché il DGUE contenga, in altra sezione, una risposta formalmente incongrua. La dichiarazione deve essere valutata nel suo complesso e non atomisticamente, tenendo conto della struttura e della funzione delle diverse sezioni del DGUE. Pertanto, ove siano stati originariamente indicati la categoria da subappaltare e il 100% delle relative lavorazioni, la successiva precisazione che il subappalto ha natura qualificante costituisce un chiarimento di una volontà già tempestivamente manifestata e non integra né una nuova scelta partecipativa né un’acquisizione postuma del requisito.
Ai fini della verifica del requisito di idoneità professionale, i codici ATECO non hanno valore certificativo dell’attività concretamente svolta dall’impresa, assolvendo essenzialmente a finalità statistiche, fiscali e contributive. La necessaria corrispondenza tra iscrizione camerale e oggetto dell’appalto deve essere verificata avendo riguardo all’attività risultante dall’oggetto sociale e secondo un criterio sostanziale di congruenza, senza richiedere una perfetta sovrapponibilità tra le attività indicate nel certificato camerale e tutte le prestazioni oggetto dell’affidamento. Nei raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, ai sensi dell’art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023, salvo diversa previsione della lex specialis. Non è pertanto necessario che ciascuna impresa raggruppata disponga autonomamente dell’intero requisito richiesto per la partecipazione.
Ai fini della configurabilità del grave illecito professionale di cui agli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del d.lgs. n. 36/2023, la produzione, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante non determina un automatismo espulsivo, essendo necessaria una valutazione in concreto circa la falsità o decettività dell’informazione, la sua idoneità a incidere sul procedimento di gara e la conseguente compromissione dell’integrità o affidabilità dell’operatore economico. Tale valutazione, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta irragionevolezza. L’operatore economico che partecipa a una procedura di gara è tenuto, secondo il parametro della diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., a verificare preventivamente, con i mezzi a propria disposizione, la validità e l’efficacia della documentazione e delle certificazioni prodotte in gara. Non è pertanto irragionevole imputare a titolo di negligenza all’impresa la produzione di certificazioni risultate revocate, invalide o non autenticamente emesse, anche quando essa deduca di avere fatto affidamento sulla documentazione ricevuta da propri dipendenti o da soggetti terzi. La rilevanza espulsiva delle informazioni false o fuorvianti non è limitata alle dichiarazioni concernenti i requisiti di partecipazione, potendo riguardare anche elementi incidenti sulla valutazione dell’offerta, sull’attribuzione di punteggi premiali o su altri benefici di gara. Gli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023 attribuiscono infatti rilievo alle informazioni suscettibili di influenzare le decisioni relative non soltanto all’esclusione, ma anche alla selezione e all’aggiudicazione.
In caso di carenza, già anteriore alla presentazione dell’offerta, di un requisito di partecipazione in capo a uno dei componenti di un raggruppamento temporaneo, l’art. 97 d.lgs. n. 36/2023 consente l’estromissione o la sostituzione del componente privo del requisito soltanto ove il raggruppamento abbia tempestivamente comunicato alla stazione appaltante, in sede di presentazione dell’offerta, la causa ostativa e il soggetto interessato, comprovando altresì le misure adottate o l’impossibilità di adottarle prima di tale momento, ferma in ogni caso l’immodificabilità sostanziale dell’offerta. In difetto di tali adempimenti, la stazione appaltante non è tenuta a consentire ex post la modifica in riduzione del raggruppamento. Né il RTI può invocare la mancata conoscenza della carenza del requisito del proprio componente, trovando applicazione i principi di par condicio e di autoresponsabilità, in forza dei quali i partecipanti sopportano le conseguenze della scelta imprenditoriale di presentare un’offerta congiunta.
Il chiarimento previsto dall’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 è ammissibile soltanto quando sia diretto a rendere esplicito un contenuto già desumibile dall’offerta o a risolverne un’ambiguità, senza introdurre nuove prestazioni, quantità o condizioni; esso non può, invece, essere utilizzato per modificare o riformulare ex post la proposta negoziale. In particolare, una generica dichiarazione di conformità alla lex specialis non può prevalere sui dati quantitativi specificamente indicati nell’offerta tecnica, i quali definiscono concretamente la prestazione assunta dal concorrente. La rettifica quale errore materiale è consentita soltanto quando l’errore sia evidente e la sua correzione risulti dalla stessa offerta attraverso un’operazione necessitata e univoca; ove, invece, il chiarimento comporti la rideterminazione quantitativa della prestazione originariamente offerta, esso integra una modifica sostanziale incompatibile con il principio della par condicio. Né l’attivazione del soccorso procedimentale implica che la stazione appaltante abbia già qualificato la difformità come sanabile, avendo la richiesta di chiarimenti natura meramente istruttoria.